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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37233/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7080/2017 RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, per procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Verdi n. 18, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata giorgiogritti@avvocatina poli. legalma il. it controricorrenti avverso la decisione n. 5833/38/2016 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, depositata il 7/10/2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dalla verifica eseguita a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]), per l'anno 2007, con la quale si appurava un maggior reddito di impresa per euro 9.010.367 (a fronte di un reddito dichiarato di euro 4.711.149,00) e un reddito di capitale per euro 5.170.201,00 (a fronte di un reddito dichiarato di euro 0,00).

A seguito di tale verifica veniva emesso l'avviso di accertamento n.

TFK020502362/2012, anno di imposta 2007, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) e veniva rideterminato, ai fini Irpef, per trasparenza, il reddito di partecipazione conseguito dai suoi soci e cioè di: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (ora, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) in quanto detentrice del diritto di usufrutto nella misura del 98% della [OSCURATO:SOCIETA]., elevando il relativo reddito da euro 4.616.926 ad euro 13.896.957,00, reddito da attribuire i soci in proporzione alle rispettive quote; [OSCURATO:PERSONA], in quanto socia nella misura del 2%; [OSCURATO:PERSONA], in quanto socio nella misura del 98%.

A sula volta, il recupero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dava luogo al recupero nei confronti dei suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cui veniva notificato l'avviso di accertamento n.

TK7020105388/2012.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adita, con sentenza n. 14820/48/15, accoglieva il ricorso proposto dalla società e dai soci avverso l'avviso di accertamento n.

TK7020105388/2012, ritenendo fondata l'eccezione di incompetenza della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate a procedere alla verifica e ritenendo, altresì, fondata l'eccezione di giudicato esterno (sentenze della CTP di Roma nn. 127 e 128 del 2012), per le annualità 2004 e 2005, rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e divenute definitive per mancata impugnazione.

3. L'Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale sentenza che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza di cui in epigrafe.

4. Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

5. Società e soci hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso - così rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. 546 del 1992, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» - si denuncia l'error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale adita nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dell'impugnazione. 1.2 Col secondo motivo - così rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 149 c.p.c. e della

I. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, nonché dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» - si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata là dove ha ritenuto che l'atto di appello non era stato ritualmente notificato e che la costituzione dei ricorrenti non determinava un effetto sanante.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2.1. Mette in conto di evidenziare che la CTR adita ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per un duplice ordine di considerazioni: 1) in quanto «[A]analizzando l'atto depositato dall'Ufficio [...] manca della domanda ovvero di una conclusione in cui sia contenuta la richiesta rivolta alla Commissione adita»; 2) in quanto «l'atto di appello non risulta regolarmente notificato alla controparte [...] dalla documentazione versata in atti risulta soltanto l'elenco delle raccomandate consegnate all'Ufficio postale in un dato giorno, ma non p presente l'avviso di ricevimento del plico né tanto meno la ricevuta di spedizione [...] neppure, in tal senso, può sortire alcuna effetto l'avvenuta costituzione in giudizio (tardiva) della controparte, poiché l'inesistenza è un vizio radicale che non è soggetto ad essere sanato e, ad ogni modo, la sanatoria per raggiungimento dello scopo avrebbe effetti unicamente sulla notifica, ma non sulla decadenza dei termini di impugnazione della sentenza».

2.2. La lettura dell'atto di appello, così come trascritto nel ricorso e raffrontato con l'esposizione in fatto della sentenza impugnata, evidenzia una puntuale confutazione sotto plurimi profili (di violazioni di legge e di carenza/contraddittorietà di motivazione) delle ragioni ed argomentazioni addotte dai primi giudici in relazione alla res controversa.

2.3. Considerato che la valutazione di specificità delle censure deve essere calibrata in funzione del contenuto e dello sviluppo dell'iter logico-giuridico della decisione cui si riferiscono, nella specie, l'appello dell'Amministrazione erariale ha assolto la funzione sua propria che è quella di delimitare l'ambito cognitorio del giudizio di appello, nel senso che la sua funzione consiste nell'indicare i limiti della devoluzione per consentire al giudice di secondo grado di individuare l'oggetto e l'ambito del riesame.

2.4. Ed invero, è principio pacifico di questa Corte che «il rispetto dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi soltanto una esposizione chiara e senza incertezze, anche se sommaria, dell'ambito della contestazione che consenta al giudice di cogliere i punti della controversia su cui è domandato il suo riesame» (v., in parte motiva, § Cass., 21/01/2009, n. 1465, che richiama, sullo stesso principio, Cass.19/01/2007 n. 1224).

2.5. In tale guisa, è stato affermato che è irrilevante che i motivi di appello siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (cfr., Cass., 19/01/2007, n. 1224; Cass., 31/03/2011, n. 7393; Cass.,21/11/2019, n. 30341).

2.6. E' stato soggiunto che, proprio in quanto nella verifica della specificità dei motivi di gravame occorre verificare se l'atto impugnatorio abbia assolto, oppur no, la funzione sua propria di delimitare l'ambito cognitorio del giudizio di appello, anche la mancanza delle conclusioni non costituisce di causa di inammissibilità tutte quelle volte in cui, dal contesto complessivo dell'atto, risulti, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo (v.

Cass., 15/11/2013, n. 25751, seguita da Cass. 17/07/2019, n. 19235; Cass., 23/12/2021, n. 41438, secondo cui il testo dell'art. 342 cod. proc. civ. anteriore a quello risultate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel disporre che la citazione di appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo).

2.7. In base a tali principi anche «ipotizzando che la Commissione adita abbia inteso dare atto della mancanza delle pagine 13 e 14 dell'appello, contenenti appunto la domanda» (v. ricorso pag. 23), dalla lettura complessiva dell'atto i giudici di secondo grado avrebbero dovuto ricavare che le conclusioni (di cui alle pagine mancanti) non potevano che essere conformi ai motivi di gravame specificamente esposti nell'atto di appello.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

3.1. In disparte la constatazione che gli avvisi di ricevimento risultano depositati in atti (v. nota di deposito, contenente copia di avvisi di ricevimento del 7 ottobre 2015) l'avvenuta costituzione dei destinatari della notifica, sana l'eventuale difetto di notifica rendendo superfluo il deposito dell'avviso di ricevimento; non di inesistenza - come erroneamente ritenuto dai secondo giudici - si tratta, ma di nullità ed il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (ex multis, cfr. Cass., 26/09/2019, n. 23979; Cass., 17/04/2018, n. 9404).

4. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lazio, in diversa composizione, affinché proceda all'esame del merito della controversia, nonché provveda sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, con cassazione dell'impugnata sentenza e con rinvio alla Corte Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lazio, in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7080/2017 RG proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, per procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Verdi n. 18, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata giorgiogritti@avvocatina poli. legalma il. it controricorrenti avverso la decisione n. 5833/38/2016 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, depositata il 7/10/2016, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dalla verifica eseguita a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]), per l'anno 2007, con la quale si appurava un maggior reddito di impresa per euro 9.010.367 (a fronte di un reddito dichiarato di euro 4.711.149,00) e un reddito di capitale per euro 5.170.201,00 (a fronte di un reddito dichiarato di euro 0,00). A seguito di tale verifica veniva emesso l'avviso di accertamento n. TFK020502362/2012, anno di imposta 2007, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) e veniva rideterminato, ai fini Irpef, per trasparenza, il reddito di partecipazione conseguito dai suoi soci e cioè di: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (ora, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) in quanto detentrice del diritto di usufrutto nella misura del 98% della [OSCURATO:SOCIETA]., elevando il relativo reddito da euro 4.616.926 ad euro 13.896.957,00, reddito da attribuire i soci in proporzione alle rispettive quote; [OSCURATO:PERSONA], in quanto socia nella misura del 2%; [OSCURATO:PERSONA], in quanto socio nella misura del 98%. A sula volta, il recupero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dava luogo al recupero nei confronti dei suoi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cui veniva notificato l'avviso di accertamento n. TK7020105388/2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale adita, con sentenza n. 14820/48/15, accoglieva il ricorso proposto dalla società e dai soci avverso l'avviso di accertamento n. TK7020105388/2012, ritenendo fondata l'eccezione di incompetenza della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate a procedere alla verifica e ritenendo, altresì, fondata l'eccezione di giudicato esterno (sentenze della CTP di Roma nn. 127 e 128 del 2012), per le annualità 2004 e 2005, rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e divenute definitive per mancata impugnazione. 3. L'Agenzia delle entrate proponeva appello avverso tale sentenza che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza di cui in epigrafe. 4. Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. 5. Società e soci hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso - così rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. 546 del 1992, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» - si denuncia l'error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Commissione tributaria regionale adita nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dell'impugnazione. 1.2 Col secondo motivo - così rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 149 c.p.c. e della I. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, nonché dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» - si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata là dove ha ritenuto che l'atto di appello non era stato ritualmente notificato e che la costituzione dei ricorrenti non determinava un effetto sanante. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2.1. Mette in conto di evidenziare che la CTR adita ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per un duplice ordine di considerazioni: 1) in quanto «[A]analizzando l'atto depositato dall'Ufficio [...] manca della domanda ovvero di una conclusione in cui sia contenuta la richiesta rivolta alla Commissione adita»; 2) in quanto «l'atto di appello non risulta regolarmente notificato alla controparte [...] dalla documentazione versata in atti risulta soltanto l'elenco delle raccomandate consegnate all'Ufficio postale in un dato giorno, ma non p presente l'avviso di ricevimento del plico né tanto meno la ricevuta di spedizione [...] neppure, in tal senso, può sortire alcuna effetto l'avvenuta costituzione in giudizio (tardiva) della controparte, poiché l'inesistenza è un vizio radicale che non è soggetto ad essere sanato e, ad ogni modo, la sanatoria per raggiungimento dello scopo avrebbe effetti unicamente sulla notifica, ma non sulla decadenza dei termini di impugnazione della sentenza». 2.2. La lettura dell'atto di appello, così come trascritto nel ricorso e raffrontato con l'esposizione in fatto della sentenza impugnata, evidenzia una puntuale confutazione sotto plurimi profili (di violazioni di legge e di carenza/contraddittorietà di motivazione) delle ragioni ed argomentazioni addotte dai primi giudici in relazione alla res controversa. 2.3. Considerato che la valutazione di specificità delle censure deve essere calibrata in funzione del contenuto e dello sviluppo dell'iter logico-giuridico della decisione cui si riferiscono, nella specie, l'appello dell'Amministrazione erariale ha assolto la funzione sua propria che è quella di delimitare l'ambito cognitorio del giudizio di appello, nel senso che la sua funzione consiste nell'indicare i limiti della devoluzione per consentire al giudice di secondo grado di individuare l'oggetto e l'ambito del riesame. 2.4. Ed invero, è principio pacifico di questa Corte che «il rispetto dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi soltanto una esposizione chiara e senza incertezze, anche se sommaria, dell'ambito della contestazione che consenta al giudice di cogliere i punti della controversia su cui è domandato il suo riesame» (v., in parte motiva, § Cass., 21/01/2009, n. 1465, che richiama, sullo stesso principio, Cass.19/01/2007 n. 1224). 2.5. In tale guisa, è stato affermato che è irrilevante che i motivi di appello siano enunciati nella parte espositiva dell'atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (cfr., Cass., 19/01/2007, n. 1224; Cass., 31/03/2011, n. 7393; Cass.,21/11/2019, n. 30341). 2.6. E' stato soggiunto che, proprio in quanto nella verifica della specificità dei motivi di gravame occorre verificare se l'atto impugnatorio abbia assolto, oppur no, la funzione sua propria di delimitare l'ambito cognitorio del giudizio di appello, anche la mancanza delle conclusioni non costituisce di causa di inammissibilità tutte quelle volte in cui, dal contesto complessivo dell'atto, risulti, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo (v. Cass., 15/11/2013, n. 25751, seguita da Cass. 17/07/2019, n. 19235; Cass., 23/12/2021, n. 41438, secondo cui il testo dell'art. 342 cod. proc. civ. anteriore a quello risultate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel disporre che la citazione di appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo). 2.7. In base a tali principi anche «ipotizzando che la Commissione adita abbia inteso dare atto della mancanza delle pagine 13 e 14 dell'appello, contenenti appunto la domanda» (v. ricorso pag. 23), dalla lettura complessiva dell'atto i giudici di secondo grado avrebbero dovuto ricavare che le conclusioni (di cui alle pagine mancanti) non potevano che essere conformi ai motivi di gravame specificamente esposti nell'atto di appello. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 3.1. In disparte la constatazione che gli avvisi di ricevimento risultano depositati in atti (v. nota di deposito, contenente copia di avvisi di ricevimento del 7 ottobre 2015) l'avvenuta costituzione dei destinatari della notifica, sana l'eventuale difetto di notifica rendendo superfluo il deposito dell'avviso di ricevimento; non di inesistenza - come erroneamente ritenuto dai secondo giudici - si tratta, ma di nullità ed il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (ex multis, cfr. Cass., 26/09/2019, n. 23979; Cass., 17/04/2018, n. 9404). 4. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lazio, in diversa composizione, affinché proceda all'esame del merito della controversia, nonché provveda sulle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, con cassazione dell'impugnata sentenza e con rinvio alla Corte Giustizia tributaria di secondo grado della regione Lazio, in diversa compo
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