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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24393/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si'veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata sul valore delle cose sottratte con i singoli reati e sul fatto che la sostituzione dei documenti di identità e delle chiavi di casa comportavano per la persona offesa ulteriori esborsi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; non è infatti consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di gravame e rispetto alle quali, pertanto, si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si'veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata sul valore delle cose sottratte con i singoli reati e sul fatto che la sostituzione dei documenti di identità e delle chiavi di casa comportavano per la persona offesa ulteriori esborsi); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; non è infatti consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di gravame e rispetto alle quali, pertanto, si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
Sentenza Cassazione n. 24393/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris