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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39276/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di VICENZAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. e che a nulla rileva il fatto che in origine l'avvocato abbia redatto un atto di appello avverso sentenza inappellabile, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen..

È giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass. Sez.3, 10/10/1998 n.2233).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di VICENZAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta essere iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen. e che a nulla rileva il fatto che in origine l'avvocato abbia redatto un atto di appello avverso sentenza inappellabile, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod.proc.pen.. È giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass. Sez.3, 10/10/1998 n.2233). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 39276/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris