Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:752
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑454/10
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)
«Codice doganale comunitario — Art. 202, n. 3, secondo trattino — Nascita dell’obbligazione doganale a seguito dell’introduzione irregolare di merci — Nozione di “debitore” — Partecipazione all’introduzione irregolare — Persona che ha agito quale intermediaria nella conclusione di contratti di compravendita aventi ad oggetto merci introdotte
irregolarmente»
Massime della sentenza
Unione doganale — Nascita dell’obbligazione doganale a seguito dell’introduzione irregolare di merci — Nozione di debitore
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 202, n. 3)
L’art. 202, n. 3, secondo trattino, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere
interpretato nel senso che va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare
di merci nel territorio doganale dell’Unione europea colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia
partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora
sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare, circostanza che spetta al giudice
del rinvio acclarare.
Al riguardo si deve ritenere che la formulazione «dovendo, secondo ragione, sapere», che figura all’art. 202, n. 3, secondo
trattino, del codice doganale, faccia riferimento al comportamento di un operatore diligente ed accorto. Occorre inoltre sapere
se l’intermediario abbia compiuto tutti i passi che dal medesimo possano essere ragionevolmente attesi per garantire che le
merci di cui trattasi non siano introdotte irregolarmente e, segnatamente, se egli abbia informato il fornitore del suo obbligo
di dichiararle in dogana. Occorre anche tenere conto delle informazioni che erano a disposizione dell’intermediario o delle
quali egli doveva secondo ragione avere conoscenza, in considerazione, in particolare, dei suoi obblighi contrattuali. In
tal contesto, è del pari importante stabilire se i dazi all’importazione da versare fossero indicati sui contratti di compravendita
o su altri documenti a disposizione dell’intermediario, facendo così presumere che l’introduzione delle merci nel territorio
dell’Unione venisse effettuata in modo regolare. Può, infine, essere preso in considerazione il periodo durante il quale l’intermediario
ha fornito le sue prestazioni al venditore delle merci di cui trattasi.
(v. punti 22, 24-27 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
17 novembre 2011 (
*
)
«Codice doganale comunitario – Art. 202, n. 3, secondo trattino – Nascita dell’obbligazione doganale a seguito dell’introduzione irregolare di merci – Nozione di “debitore” – Partecipazione all’introduzione irregolare – Persona che ha agito quale intermediaria nella conclusione di contratti di compravendita aventi ad oggetto merci introdotte
irregolarmente»
Nel procedimento C‑454/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof
(Germania), con decisione 3 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2010, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus (relatore), A. Rosas, A. Ó Caoimh e A.
Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. P. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek e dalla sig.ra K. Havlíčková, in qualità di agenti,
– per la Commissione europea, dal sig. B.-R. Killmann e dalla sig.ra L. Bouyon, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l’interpretazione dell’art. 202, n. 3, secondo trattino, del regolamento
(CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo:
il «codice doganale»).
2
Tale questione è sorta nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio principale delle
dogane di Aquisgrana; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») in merito all’adempimento di un’obbligazione doganale sorta in seguito
all’irregolare introduzione di merci nel territorio doganale dell’Unione europea.
Contesto normativo
3
L’art. 202 del codice doganale così dispone:
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione
(…).
Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli
articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino.
2. L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare.
3. Sono debitori:
– la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare,
– le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare,
– le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando
l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente».
Causa principale e questioni pregiudiziali
4
Dall’ordinanza di rinvio e dagli atti sottoposti alla Corte risulta che tra il mese d’aprile del 2004 e il mese di maggio
del 2006 il sig. [OSCURATO:PERSONA] metteva all’asta articoli originari della Cina, sulla piattaforma Internet eBay sulla quale egli gestiva
due negozi on‑line. Egli agiva in qualità di intermediario nella conclusione dei contratti di vendita di tali merci e ne incassava
il corrispettivo. Alla fissazione dei prezzi e alla fornitura di dette merci provvedeva il fornitore cinese. È quest’ultimo,
infatti, che le inviava per via postale direttamente agli acquirenti residenti in Germania.
5
Le merci di cui trattasi nella causa principale venivano consegnate a tali acquirenti senza essere state presentate alla dogana
e senza il prelievo dei dazi all’importazione, apparentemente a causa di errate indicazioni comunicate da tale fornitore con
riferimento al contenuto e al valore della spedizione.
6
L’[OSCURATO:PERSONA] emetteva un avviso di accertamento nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per importi corrispondenti a circa EUR 10 000
a titolo di dazi doganali nonché a circa EUR 21 000 a titolo di imposta sul valore aggiunto all’importazione. L’ufficio faceva
valere, in particolare, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all’irregolare introduzione di merci nel territorio doganale
dell’Unione, ai sensi dell’art. 202, n. 3, secondo trattino, del codice doganale. Il reclamo amministrativo presentato contro
tale avviso non veniva accolto.
7
[OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA]. Dagli
atti risulta che tale giudice ha ritenuto, in primo luogo, che l’introduzione delle merci di cui trattasi fosse stata irregolare,
ai sensi dell’art. 202 del codice doganale, in quanto, da una parte, essa era stata effettuata in violazione di talune disposizioni
di cui agli articoli 38-41 del codice medesimo e, dall’altra, la dispensa vigente per i plichi postali dall’obbligo di essere
dichiarati in dogana non si applicava a dette merci, poiché il loro valore reale eccedeva il massimale prescritto di EUR 22.
In secondo luogo, il debito doganale gravava sul sig. [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, per effetto dell’art. 202, n. 3, secondo trattino,
dello stesso codice.
8
Adito con ricorso per cassazione («Revision») proposto contro tale sentenza, il giudice del rinvio osserva che, secondo il
sig. [OSCURATO:PERSONA], la conclusione dei contratti di compravendita tramite eBay, nonché la trasmissione dei nomi e degli indirizzi
degli acquirenti al fornitore cinese, operazioni che hanno avuto luogo in un periodo ampiamente precedente l’invio di tali
merci e attinenti esclusivamente al profilo causale del negozio, non costituivano partecipazione a detta introduzione ai sensi
dell’art. 202, n. 3, secondo trattino, del codice doganale.
9
Il giudice del rinvio osserva che la questione se il sig. [OSCURATO:PERSONA] dovesse attendersi che le importazioni di cui trattasi nella
causa principale fossero condotte irregolarmente ovvero se, come egli afferma, avesse supposto che esse sarebbero state effettuate
in modo regolare, malgrado taluni dubbi che egli avrebbe al riguardo nutrito, non è stata ancora acclarata. Tuttavia, tale
giudice ritiene dubbio che, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, una persona sia debitrice di un dazio
doganale in forza di tale disposizione, e ciò anche nel caso in cui essa preveda l’eventualità ovvero si attenda che il venditore
proceda all’introduzione irregolare nel territorio doganale dell’Unione della merce in parola.
10
In tal contesto, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se un’obbligazione doganale, derivante dalla “partecipazione” all’irregolare introduzione di una merce nel territorio doganale
dell’Unione europea ai sensi dell’art. 202, n. 3, secondo trattino, del [codice doganale], sorga a carico del soggetto che
senza prender parte direttamente all’introduzione stessa, assolva la funzione di intermediario ai fini della conclusione dei
contratti di compravendita relativi alle merci di cui trattasi, prevedendo, al riguardo, l’eventualità che il venditore fornisca
le merci o parte di esse senza versare i relativi dazi all’importazione.
2) Se sia eventualmente sufficiente che il soggetto in questione reputi la circostanza possibile ovvero se divenga debitore solo
nel caso che preveda il suo verificarsi».
Sulle questioni pregiudiziali
11
Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente,
se l’art. 202, n. 3, secondo trattino, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che debba ritenersi soggetto
partecipe all’irregolare introduzione di merci nel territorio doganale dell’Unione colui che, pur senza prestare direttamente
il proprio concorso a detta introduzione, abbia svolto la funzione di intermediario ai fini della conclusione di contratti
di compravendita aventi ad oggetto tali merci. In caso affermativo, il giudice medesimo chiede se tale soggetto divenga debitore
dei dazi doganali a norma di detta disposizione soltanto qualora preveda l’irregolarità dell’introduzione delle merci di cui
trattasi ovvero se, ai fini di tale qualificazione, sia sufficiente che esso si limiti a considerare l’eventualità di una
siffatta introduzione.
12
Occorre anzitutto ricordare che il legislatore dell’Unione ha inteso fissare in modo completo, a partire dall’entrata in vigore
del codice doganale, le condizioni per determinare le persone debitrici dell’obbligazione doganale (v. sentenze 23 settembre
2004, causa C‑414/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8633, punto 39; 3 marzo 2005, causa C‑195/03, Papismedov e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1667,
punto 38, nonché 15 settembre 2005, causa C‑140/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8245,
punto 30). Nel caso di un’obbligazione doganale sorta dall’irregolare introduzione di merci nel territorio dell’Unione, come
prevista all’art. 202 di detto codice, le persone che possono essere debitrici sono elencate al n. 3 di tale articolo.
13
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, dal tenore letterale di questa disposizione emerge che il legislatore dell’Unione
ha inteso definire in modo ampio le persone che possono essere riconosciute debitrici dell’obbligazione doganale, in caso
d’introduzione irregolare di una merce soggetta a dazi all’importazione (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 25,
e Papismedov e a., punto 38).
14
Si deve poi rilevare che una persona come il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere debitore dell’obbligazione doganale ai sensi del primo
e del terzo trattino di detto n. 3, nei limiti in cui la sua attività consisteva soltanto nell’intervenire nella conclusione
dei contratti di compravendita delle merci, nell’incassare il corrispettivo della compravendita e, inoltre, nel comunicare
i nomi e l’indirizzo degli acquirenti al fornitore di tali merci. Infatti, le disposizioni di cui ai menzionati trattini contemplano,
rispettivamente, la persona che ha introdotto materialmente le merci senza dichiararle (v. sentenze 4 marzo 2004, cause riunite
C‑238/02 e C‑246/02, Viluckas et [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2141, punto 29, nonché Papismedov e a., cit., punto 39) e le persone
che hanno acquistato o detenuto tali merci successivamente alla loro introduzione.
15
In forza dell’art. 202, n. 3, secondo trattino, del codice doganale, sono debitrici dell’obbligazione doganale le persone
che hanno partecipato alle operazioni d’introduzione irregolare delle merci nel territorio dell’Unione sapendo o dovendo secondo
ragione sapere che tale introduzione era irregolare. Ne deriva che la qualifica di debitore, ai sensi di tale disposizione,
è subordinata al ricorrere di due condizioni, delle quali la prima, cioè la partecipazione a tale introduzione, è oggettiva,
e la seconda, cioè che le persone abbiano partecipato consapevolmente all’operazione di introduzione irregolare, è soggettiva
(v., in tal senso, sentenza Papismedov e a., cit., punto 40).
16
Per quanto concerne, in primo luogo, la condizione oggettiva contemplata da tale disposizione, la Corte ha dichiarato che
hanno partecipato all’introduzione irregolare le persone che hanno preso in qualsiasi modo parte a tale introduzione (sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27).
17
Al riguardo, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, il legislatore non ha precisato
che le persone considerate da questa stessa disposizione sono esclusivamente quelle che hanno contribuito direttamente all’introduzione
irregolare. Può, pertanto, anche trattarsi di quelle coinvolte in atti collegati alla detta introduzione.
18
Con riferimento alle circostanze della causa principale, va osservato che sia la conclusione dei contratti di compravendita
in parola sia la consegna delle merci, che costituisce l’oggetto di tali contratti, costituiscono elementi di un’unica operazione,
vale a dire la compravendita delle merci. Si deve ritenere, quindi, che una persona che, come il sig. [OSCURATO:PERSONA] nella causa principale,
senza prestare direttamente il proprio concorso nell’introduzione irregolare delle merci nel territorio doganale dell’Unione,
abbia svolto la funzione di intermediario nella conclusione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto le merci medesime,
abbia partecipato a detta introduzione ai sensi dell’art. 202, n. 3, secondo trattino, del codice doganale.
19
In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione soggettiva prevista da tale disposizione, il giudice del rinvio chiede
se sia necessario, perché tale condizione sia soddisfatta, che i partecipanti contemplati dalla medesima disposizione prevedano
l’irregolarità dell’introduzione ovvero se sia sufficiente che essi ne considerino soltanto l’eventualità. Tale interrogativo
rientra nell’ambito delle specifiche circostanze della causa principale, in cui l’introduzione irregolare ha avuto luogo successivamente
all’atto di partecipazione.
20
Orbene, la condizione soggettiva prevista dall’art. 202, n. 3, secondo trattino, del codice doganale riposa sul fatto che
le persone che hanno partecipato a detta introduzione sapevano o dovevano secondo ragione sapere che essa era irregolare,
il che implica che esse avessero o dovessero, secondo ragione, avere conoscenza dell’esistenza di una o più irregolarità.
21
Poiché a tale condizione sono sottese considerazioni attinenti a circostanze in fatto, alla luce della ripartizione delle
competenze tra giudici dell’Unione e giudici nazionali, spetta al giudice del rinvio verificare se essa sia soddisfatta nella
causa principale (v, in tal senso, sentenza Papismedov e a., cit., punto 41). Tuttavia, la Corte, allorché si pronuncia su
un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni tese a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione
(v., in tal senso, sentenze 10 settembre 2009, causa C‑446/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8041, punto 60, e 11 novembre 2010, causa
C‑232/09, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11405, punto 34).
22
Al riguardo, da una parte, si deve ritenere che la formulazione «dovendo, secondo ragione, sapere», che figura all’art. 202,
n. 3, secondo trattino, del codice doganale, faccia riferimento al comportamento di un operatore diligente ed accorto.
23
D’altra parte, spetta al giudice del rinvio svolgere una valutazione globale delle circostanze della causa principale.
24
In tal senso, si deve ritenere, in particolare, che una persona che funga da intermediaria per la conclusione di contratti
di compravendita debba sapere che la consegna di merci provenienti da uno Stato terzo e destinati all’Unione fa sorgere l’obbligo
di assolvimento di dazi all’importazione. È, quindi, pertinente chiedersi se l’intermediario abbia compiuto tutti i passi
che dal medesimo possano essere ragionevolmente attesi per garantire che le merci di cui trattasi non sarebbero state introdotte
irregolarmente e, segnatamente, se egli abbia informato il fornitore del proprio obbligo di dichiararle in dogana.
25
Occorre anche tenere conto delle informazioni che erano a disposizione dell’intermediario o delle quali egli doveva secondo
ragione avere conoscenza, in considerazione, in particolare, dei suoi obblighi contrattuali. In tal contesto, è del pari importante
stabilire se i dazi all’importazione da versare fossero indicati sui contratti di compravendita o su altri documenti a disposizione
dell’intermediario, facendo così presumere che l’introduzione delle merci nel territorio dell’Unione venisse effettuata in
modo regolare.
26
Può, peraltro, essere preso in considerazione il periodo durante il quale l’intermediario ha fornito le sue prestazioni al
venditore delle merci di cui trattasi. Infatti, se l’intermediario ha fornito le sue prestazioni per un lungo periodo, può
apparire poco probabile che egli non abbia avuto occasione di prendere conoscenza delle pratiche di detto venditore in merito
alla fornitura delle merci.
27
Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni proposte devono essere risolte dichiarando che l’art. 202, n. 3, secondo
trattino, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta
per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea colui che, pur senza concorrere
direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita
relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare,
circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare.
Sulle spese
28
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 202, n. 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice
doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che va considerato debitore dell’obbligazione doganale sorta per
effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea colui che, pur senza concorrere
direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita
relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare,
circostanza che spetta al giudice del rinvio acclarare.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.