CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46344/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 158-25426/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la sintetica, ma puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione di accertamento della penale responsabilità tenendo adeguatamente conto delle doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. La ritenuta e calcolata recidiva è sostenuta dalla valorizzazione del pregresso criminale infraquinquennale (indirizzato verso la persona) al fine di apprezzare l'accresciuta pericolosità e la più intensa colpevolezza dell'agente, che la Corte di merito operato nel rispetto dei canoni legali, così come interpretati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, con giudizio non censurabile nella sede di legittimità. L'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria è stato infatti operato in concreto, alla stregua dei criteri espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, Rv. 247838 e successivi arresti sul tema). 1.2. La medesima sorte avvince la censura afferente la misura dell'aumento di sposto per la continuazione con il reato satellite, calcolato nel merito con valutazione ponderale del tutto congrua e, come tale, incensurabile nel giudizio di legittimità. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio „) /C/122, vUi.U.killi\ [OSCURATO:PERSONA] r'IMA