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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12448/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; u ita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Deve altresì rilevarsi che l'art. 25, co. 1, Ilett. a), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]) ha introdotto modifiche all'art. 444 cod.proc.pen. e, per quanto qui di rilievo, ha modificato la latitudine dell'accordo tra le parti che può essere sottoposto al giudice, essendo previsto, per effetto dell'introduzione del secondo periodo dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., che «l'imputato e il Pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto d& comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato».

Parallelamente, per quanto invece concerne il comma secondo, si è proceduto all'estensione del controllo giudiziale di cui all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. che ha ad oggetto anche le determinazioni delle parti in merito alla confisca e la congruità delle pene indicate.

Ciò comporta che la verifica del giudice sia estesa anche ai due nuovi oggetti, la confisca e le pene accessorie.

Al comma 2 dell'art. 444 cod.proc.pen. si prevede che se "vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti".

Nel caso in esame il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro di € 1685,00 profitto del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inserita nell'accordo delle parti.

Come affermato da Sezioni Unite Savin, il rirnodellamento dell'art. 444 cod. proc. pen. comporta, poi, per coerenza interna del sistema, che, se le misure di sicurezza sono inserite nell'accordo, la relativa pattuizione è vincolante e non discutibile per le parti processuali, alla pari delle pattuizioni "necessarie" (sulla pena), ove ratificata dal giudice, salva la loro illegalità, che - denunciabile in sede di legittimità ex art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - compromette, se denunciata e ritenuta, la permanente validità della base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito (SU cit.).

Dunque, se la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti, il ricorso per cassazione è limitato ai casi di cui all'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. e tenuto conto che nel caso in esame non vi sono profili di illegalità della misura di sicurezza della confisca, il ricorso è inammissibile.

Non essendovi profili di illegalità della misura di sicurezza della confisca, peraltro motivata adeguatamente, il ricorso che non prospetta alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ,)è inammissibile. ilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; u ita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Deve altresì rilevarsi che l'art. 25, co. 1, Ilett. a), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 ([OSCURATO:PERSONA]) ha introdotto modifiche all'art. 444 cod.proc.pen. e, per quanto qui di rilievo, ha modificato la latitudine dell'accordo tra le parti che può essere sottoposto al giudice, essendo previsto, per effetto dell'introduzione del secondo periodo dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., che «l'imputato e il Pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto d& comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato». Parallelamente, per quanto invece concerne il comma secondo, si è proceduto all'estensione del controllo giudiziale di cui all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. che ha ad oggetto anche le determinazioni delle parti in merito alla confisca e la congruità delle pene indicate. Ciò comporta che la verifica del giudice sia estesa anche ai due nuovi oggetti, la confisca e le pene accessorie. Al comma 2 dell'art. 444 cod.proc.pen. si prevede che se "vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti". Nel caso in esame il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca della somma di denaro di € 1685,00 profitto del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inserita nell'accordo delle parti. Come affermato da Sezioni Unite Savin, il rirnodellamento dell'art. 444 cod. proc. pen. comporta, poi, per coerenza interna del sistema, che, se le misure di sicurezza sono inserite nell'accordo, la relativa pattuizione è vincolante e non discutibile per le parti processuali, alla pari delle pattuizioni "necessarie" (sulla pena), ove ratificata dal giudice, salva la loro illegalità, che - denunciabile in sede di legittimità ex art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - compromette, se denunciata e ritenuta, la permanente validità della base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito (SU cit.). Dunque, se la misura di sicurezza è parte dell'accordo tra le parti, il ricorso per cassazione è limitato ai casi di cui all'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. e tenuto conto che nel caso in esame non vi sono profili di illegalità della misura di sicurezza della confisca, il ricorso è inammissibile. Non essendovi profili di illegalità della misura di sicurezza della confisca, peraltro motivata adeguatamente, il ricorso che non prospetta alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza ,)è inammissibile. ilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 mar
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