CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02197/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04PFYDD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Stefano [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] Alex, con la quale si è chiesta la conferma dell'ordinanza di non convalida. Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di quella città non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] Alex, per una ipotesi di tentato furto ai danni di un supermercato, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, erronea interpretazione della legge e erronea esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. Secondo il deducente, nella querela, contrariamente a quanto affermato dal giudice, non si farebbe alcun cenno alla presenza di un impianto di videosorveglianza all'interno dell'esercizio commerciale in questione, del quale parlerà invece PALA Boris, persona informata sui fatti, senza specificare però se esso - ,copriva tutto il supermercato o una parte di esso; dal verbale di s.i.t., inoltre, sarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] era stato colto in flagranza dal PALA e non grazie all'impianto di videosorveglianza. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge, erronea interpretazione della legge e erronea esclusione delle condizioni per ritenere la fattispecie consumata, in luogo del solo tentativo ritenuto dal giudice. Il deducente contesta la ricostruzione per la quale, pur avendo il [OSCURATO:PERSONA] superato le casse, egli sarebbe rimasto sotto la supervisione del personale di vigilanza e la conclusione secondo cui, una volta esclusa l'aggravante e così riqualificato il fatto, l'arresto non sarebbe stato consentito, trattandosi di interpretazione in contrasto con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Stefano [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 3. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato propria memoria, con la quale ha rilevato che, nel caso concreto, vi era stato un controllo costante sulla res, anche se non attuato con l'ausilio di un impianto di videosorveglianza, concludendo per la conferma dell'ordinanza di non convalida. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno ad esporre. 2. Il Tribunale non ha convalidato l'arresto operato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di entrambi gli argomenti oggetto delle censure del ricorrente, operando una compiuta ricostruzione del fatto e qualificando lo stesso quale ipotesi di tentativo di furto semplice, la cui cornice edittale impedirebbe l'iniziativa della P.G. 3. Il motivo è fondato. A prescindere dalla fondatezza degli argomenti utilizzati dal giudice in sede di scrutinio della sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto facoltativo in flagranza, sui quali mette conto evidenziare che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla . pubblica fede non è esclusa dalla esistenza di un impianto di videosorveglianza trattandosi di un mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (cfr. sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280157; n. 45172 del 15/5/2015, Cacopardo e altri, Rv. 265681), deve comunque ricordarsi - quanto alla natura del sindacato da operare in sede di convalida - che il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, c. 3 e 390, c. 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (cfr. sez. 6 n. 8341 del 12/2/2015, Rv. 262502). In altri termini, tale giudizio deve svolgersi ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (cfr. sez. 6 n. 18196 del 13/4/2016, Rv. 266930) e che sono valutabili solo agli ulteriori fini della pronuncia sullo status libertatis (cfr. sez. 3 n. 37861 del 17/6/2014, Rv. 260084). Pertanto, se è legittimo che il giudice effettui sulle attestazioni della polizia giudiziaria un sindacato di attendibilità, esso va condotto tuttavia con l'oggetto e gli standards propri della sede, senza, cioè, che vengano sviluppati argomenti e metodi tipici della fase cautelare o di merito e senza tener conto di possibili e eventuali successivi sviluppi istruttori (cfr. sez. 6 n. 700 del 3/12/2013, dep. 2014, Rv. 257851). Peraltro, con specifico riferimento alla ipotesi di arresto facoltativo in flagranza di reato, si è pure precisato che il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (cfr. sez. 5 n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265885; n. 10916 del 12/01/2012, Rv. 252949). 4. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata è affetta dal vizio denunciato, non avendo fatto il giudice corretta applicazione di tali principi: ha infatti valutato e riqualificato la condotta alla stregua di un giudizio che appartiene piuttosto al controllo di sussistenza dei presupposti per la emissione di una misura cautelare o addirittura al vaglio di merito. L'ordinanza va, pertanto, annullata, senza che debba al contempo disporsi il rinvio al giudice di merito, atteso che il ricorso, avendo a oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (cfr. sez. 5 n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 270042; sez. 6 n. 12291 del 1/3/2016, Rv. 266868; n. 13436 del 23/2/2016, Rv. 266734). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Deciso il 1