CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 09047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9047/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 210/2026* * UP 03/02/2026* * Relatore * 19323/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso presentato da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di appello di Barivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Presidente * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero * * * che ha concluso perl annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di lesioni con iprovvedimenti conseguenti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Trani del 12/09/2022 che aveva condannato * *alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione in relazione ai reati di cui agli articoli 572 582 e609 bis cod. pen. concesse le attenuanti generiche rideterminava la pena inflitta in anni 4 emesi 6 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l imputato propone ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alritenuto concorso formale tra il reato di maltrattamenti e quello di violenza sessuale.2.2. Con il secondo motivo lamenta l omessa declaratoria di prescrizione del reato dilesioni.3. Il ricorso inizialmente assegnato alla Settima Sezione penale è stato rimesso inTerza Sezione con ordinanza in data 31 ottobre 2025 stante la non manifesta infondatezzadel secondo motivo di ricorso e quindi assegnato all odierna udienza.4. In data 19 gennaio 2026 l * * * per l imputato depositava memoria incui insisteva per l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di censura mentre èinammissibile nel resto.2. Il primo motivo è inammissibile per genericità limitandosi il ricorrente a effettuare unrinvio al principio di specialità senza coltivare tuttavia la doglianza ed è comunquemanifestamente infondato.In primo luogo va evidenziato come diverso è il bene giuridico tutelato dalle duefattispecie ed infatti «il delitto di maltrattamenti quale comportamento vessatorio protrattonel tempo può essere realizzato anche mediante la commissione di atti sessuali i qualiperò per non integrare un autonomo reato in concorso con quello di cui all art. 572 c.p. nondevono configurare le fattispecie poste a tutela della libertà di autodeterminazione in materiasessuale … * quindi che il delitto di cui all art. 572 c.p. può essere commessoanche mediante atti sessuali idonei a cagionare sofferenze fisiche o psichiche alla vittimanon vi sono ragioni ostative per non ammettere il concorso del delitto di maltrattamenti conl abuso sessuale così come si ammette il concorso con il sequestro di persona e lariduzione in schiavitù allorché l atto sessuale oltre a cagionare sofferenze psichiche allavittima leda anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale» * 3 n.22850 del 16/05/2007 * 236888 01 .In secondo luogo il delitto di maltrattamenti può ritenersi assorbito da quello di violenzasessuale «soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte nel senso che gli atti lesivisiano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e sianostrumentali alla stessa mentre in caso di autonomia anche parziale delle condottecomprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza oalla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza vi è concorso tra ilreato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti in tal senso * 3 n. 45459del 22/10/2008 * * 24167001» * 3 n. 35700 del 23/09/2020 * 280818 01circostanze certamente non sussistente nel caso di specie.* secondo * 3 n. 40663 del 23/09/2015 dep. 2016 Z. * 267595 01 ildelitto di violenza sessuale «concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora attesala diversità dei beni giuridici offesi le reiterate condotte di abuso sessuale oltre a cagionaresofferenze psichiche alla vittima ledano anche la sua libertà di autodeterminazione inmateria sessuale potendosi configurare l assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi siapiena coincidenza tra le due condotte ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistitonella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale».In altre parole dovrà sempre concludersi per la non sussistenza dell identità difattispecie laddove la violenza sessuale si inserisca «in una serie di atti vessatori e percossetipici della condotta di maltrattamenti» * 1 n. 13349 del 17/05/2012 * 255051 01 oin altri termini «in un più ampio contesto di sopraffazione minacce e angherie checaratterizzano la condotta di maltrattamenti» * 3 n. 13707 del 13/06/2012 dep 2013* non massimata .Nel caso di specie la Corte territoriale a pagina 5 esclude l assorbimento tra i due reaticitando la giurisprudenza di questa Corte e ritenendo in fato l autonomia del delitto dimaltrattamenti.La doglianza è quindi manifestamente infondata.3. La seconda doglianza introdotta solo con il ricorso per cassazione è fondata.Nel caso di specie non vi è dubbio che essendo le lesioni contestate assieme aimaltrattamenti in famiglia sia stata contestata «in fatto» l aggravante di cui all articolo 576primo comma n. 5 cod. pen. il quale determina ex art. 585 un aumento di pena da unterzo alla metà tuttavia alla data di pronuncia del dispositivo in udienza il termine massimodi prescrizione era decorso.Sul punto il * ribadisce quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte con lasentenza * n. 24906 del 18/04/2019 le quali hanno chiarito che per «contestazione infatto» si intende una formulazione dell imputazione che non sia espressa nell enunciazioneletterale della fattispecie circostanziale o nell indicazione della specifica norma di legge mache riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto integranti lacircostanza così da permettere all imputato di averne piena consapevolezza e di espletareadeguatamente la propria difesa. A ulteriore precisazione le Sezioni Unite aggiungono che«l ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essereverificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e in particolarealla natura degli elementi costitutivi delle stesse» «la contestazione in fatto non dà luogo aparticolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispeciesecondo la previsione normativa si esauriscono in comportamenti descritti nella loromaterialità ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»«in questi casi invero l indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell imputazionela fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi rendendo possibile l adeguatoesercizio dei diritti di difesa dell imputato».L insegnamento delle Sezioni Unite è quindi nel senso di ammettere la contestazionein fatto delle circostanze aggravanti a condizione che nel rispetto del diritto di difesal imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto cheintegrano la fattispecie.Nel caso di specie pur applicandosi l aumento della metà del massimo edittale laprescrizione massima resta fissata in sette anni e mezzo di prescrizione decorso all epocadi pronuncia della sentenza di appello.Né può ritenersi applicabile il particolare regime prescrittivo introdotto all articolo 159cod. pen. dalla c.d. «riforma * posto che come chiarito dalle Sezioni Unite dellaCorte «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina dicui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trovaapplicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021» e le lesioni sono contestatecome commesse in epoca precedente.4. Non può quindi che procedersi all annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente all articolo 582 cod. pen. perché il reato è estinto per prescrizione.L emenda del vizio può essere effettuata direttamente in sede di legittimità ai sensidell art. 620 lett. l cod. proc. pen. tenuto conto che si tratta di effettuare un calcolo dellapena in coerenza con le scelte effettuate dal secondo giudice che non implica alcunesercizio di discrezionalità.In dettaglio la Corte di appello aveva rideterminato la pena partendo da una penabase ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di anni quattro direclusione per il delitto di cui all articolo 609 bis cod. pen. aumentata di mesi cinque direclusione per il delitto di cui all articolo 572 e di mesi uno per il delitto di cui all articolo 582cod. pen. statuizione quest ultima che va eliminata essendo entrambi i delitti di lesioniprescritti.La pena deve quindi essere rideterminata in complessivi anni quattro e mesi cinque direclusione.5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9047/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 210/2026* * UP 03/02/2026* * Relatore * 19323/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso presentato da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di appello di Barivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Presidente * *lette le conclusioni del Pubblico Ministero * * * che ha concluso perl annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di lesioni con iprovvedimenti conseguenti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Trani del 12/09/2022 che aveva condannato * *alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione in relazione ai reati di cui agli articoli 572 582 e609 bis cod. pen. concesse le attenuanti generiche rideterminava la pena inflitta in anni 4 emesi 6 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l imputato propone ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alritenuto concorso formale tra il reato di maltrattamenti e quello di violenza sessuale.2.2. Con il secondo motivo lamenta l omessa declaratoria di prescrizione del reato dilesioni.3. Il ricorso inizialmente assegnato alla Settima Sezione penale è stato rimesso inTerza Sezione con ordinanza in data 31 ottobre 2025 stante la non manifesta infondatezzadel secondo motivo di ricorso e quindi assegnato all odierna udienza.4. In data 19 gennaio 2026 l * * * per l imputato depositava memoria incui insisteva per l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di censura mentre èinammissibile nel resto.2. Il primo motivo è inammissibile per genericità limitandosi il ricorrente a effettuare unrinvio al principio di specialità senza coltivare tuttavia la doglianza ed è comunquemanifestamente infondato.In primo luogo va evidenziato come diverso è il bene giuridico tutelato dalle duefattispecie ed infatti «il delitto di maltrattamenti quale comportamento vessatorio protrattonel tempo può essere realizzato anche mediante la commissione di atti sessuali i qualiperò per non integrare un autonomo reato in concorso con quello di cui all art. 572 c.p. nondevono configurare le fattispecie poste a tutela della libertà di autodeterminazione in materiasessuale … * quindi che il delitto di cui all art. 572 c.p. può essere commessoanche mediante atti sessuali idonei a cagionare sofferenze fisiche o psichiche alla vittimanon vi sono ragioni ostative per non ammettere il concorso del delitto di maltrattamenti conl abuso sessuale così come si ammette il concorso con il sequestro di persona e lariduzione in schiavitù allorché l atto sessuale oltre a cagionare sofferenze psichiche allavittima leda anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale» * 3 n.22850 del 16/05/2007 * 236888 01 .In secondo luogo il delitto di maltrattamenti può ritenersi assorbito da quello di violenzasessuale «soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte nel senso che gli atti lesivisiano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e sianostrumentali alla stessa mentre in caso di autonomia anche parziale delle condottecomprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza oalla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza vi è concorso tra ilreato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti in tal senso * 3 n. 45459del 22/10/2008 * * 24167001» * 3 n. 35700 del 23/09/2020 * 280818 01circostanze certamente non sussistente nel caso di specie.* secondo * 3 n. 40663 del 23/09/2015 dep. 2016 Z. * 267595 01 ildelitto di violenza sessuale «concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora attesala diversità dei beni giuridici offesi le reiterate condotte di abuso sessuale oltre a cagionaresofferenze psichiche alla vittima ledano anche la sua libertà di autodeterminazione inmateria sessuale potendosi configurare l assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi siapiena coincidenza tra le due condotte ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistitonella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale».In altre parole dovrà sempre concludersi per la non sussistenza dell identità difattispecie laddove la violenza sessuale si inserisca «in una serie di atti vessatori e percossetipici della condotta di maltrattamenti» * 1 n. 13349 del 17/05/2012 * 255051 01 oin altri termini «in un più ampio contesto di sopraffazione minacce e angherie checaratterizzano la condotta di maltrattamenti» * 3 n. 13707 del 13/06/2012 dep 2013* non massimata .Nel caso di specie la Corte territoriale a pagina 5 esclude l assorbimento tra i due reaticitando la giurisprudenza di questa Corte e ritenendo in fato l autonomia del delitto dimaltrattamenti.La doglianza è quindi manifestamente infondata.3. La seconda doglianza introdotta solo con il ricorso per cassazione è fondata.Nel caso di specie non vi è dubbio che essendo le lesioni contestate assieme aimaltrattamenti in famiglia sia stata contestata «in fatto» l aggravante di cui all articolo 576primo comma n. 5 cod. pen. il quale determina ex art. 585 un aumento di pena da unterzo alla metà tuttavia alla data di pronuncia del dispositivo in udienza il termine massimodi prescrizione era decorso.Sul punto il * ribadisce quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte con lasentenza * n. 24906 del 18/04/2019 le quali hanno chiarito che per «contestazione infatto» si intende una formulazione dell imputazione che non sia espressa nell enunciazioneletterale della fattispecie circostanziale o nell indicazione della specifica norma di legge mache riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto integranti lacircostanza così da permettere all imputato di averne piena consapevolezza e di espletareadeguatamente la propria difesa. A ulteriore precisazione le Sezioni Unite aggiungono che«l ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essereverificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e in particolarealla natura degli elementi costitutivi delle stesse» «la contestazione in fatto non dà luogo aparticolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispeciesecondo la previsione normativa si esauriscono in comportamenti descritti nella loromaterialità ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»«in questi casi invero l indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell imputazionela fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi rendendo possibile l adeguatoesercizio dei diritti di difesa dell imputato».L insegnamento delle Sezioni Unite è quindi nel senso di ammettere la contestazionein fatto delle circostanze aggravanti a condizione che nel rispetto del diritto di difesal imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto cheintegrano la fattispecie.Nel caso di specie pur applicandosi l aumento della metà del massimo edittale laprescrizione massima resta fissata in sette anni e mezzo di prescrizione decorso all epocadi pronuncia della sentenza di appello.Né può ritenersi applicabile il particolare regime prescrittivo introdotto all articolo 159cod. pen. dalla c.d. «riforma * posto che come chiarito dalle Sezioni Unite dellaCorte «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina dicui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trovaapplicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021» e le lesioni sono contestatecome commesse in epoca precedente.4. Non può quindi che procedersi all annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente all articolo 582 cod. pen. perché il reato è estinto per prescrizione.L emenda del vizio può essere effettuata direttamente in sede di legittimità ai sensidell art. 620 lett. l cod. proc. pen. tenuto conto che si tratta di effettuare un calcolo dellapena in coerenza con le scelte effettuate dal secondo giudice che non implica alcunesercizio di discrezionalità.In dettaglio la Corte di appello aveva rideterminato la pena partendo da una penabase ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di anni quattro direclusione per il delitto di cui all articolo 609 bis cod. pen. aumentata di mesi cinque direclusione per il delitto di cui all articolo 572 e di mesi uno per il delitto di cui all articolo 582cod. pen. statuizione quest ultima che va eliminata essendo entrambi i delitti di lesioniprescritti.La pena deve quindi essere rideterminata in complessivi anni quattro e mesi cinque direclusione.5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. *Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all art. 582 c.p.perche estinto per prescrizione e per l effetto elimina la relativa porzione di pena principaleche ridetermina nel resto in complessivi anni quattro e mesi cinque di reclusione.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso 03/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all art. 582 c.p.perche estinto per prescrizione e per l effetto elimina la relativa porzione di pena principaleche ridetermina nel resto in complessivi anni quattro e mesi cinque di reclusione.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso 03/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *