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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22797/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 13 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità qualora la determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) ed il diniego della diminuente richiesta è da ritenersi sufficientemente motivato qualora sia presente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 6 sulla congruità della pena irrogata, in misura inferiore alla media edittale, alla luce della gravità del reato; pagg. 7 e 8 sul diniego delle generiche non solo in assenza di elementi positivi da valorizzare, ma anche in ragione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, pronunciata in data 13 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità qualora la determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) ed il diniego della diminuente richiesta è da ritenersi sufficientemente motivato qualora sia presente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 6 sulla congruità della pena irrogata, in misura inferiore alla media edittale, alla luce della gravità del reato; pagg. 7 e 8 sul diniego delle generiche non solo in assenza di elementi positivi da valorizzare, ma anche in ragione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marz
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