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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 21061/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica Dominicana il 22/11/1984 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza di appello per la omessa trasmissione alla Corte delle conclusioni della difesa; la Corte, in particolare, avrebbe avuto a disposizione solo le conclusioni del Pubblico Ministero e non anche quelle della difesa, con gli allegati.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla omessa applicazione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve, ex art 20 bis cod. pen., come richiesta dalla difesa nelle conclusioni.

3. E' pervenuta una memoria difensiva con la quale si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' inammissibile il primo motivo.

La Corte di cassazione ha già chiarito che l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dia luogo ad una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti"; nello stesso senso, Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284802).

Sul punto nulla di specifico è stato dedotto, non avendo la parte descritto né il profilo ovvero l'argomento dedotto con le conclusioni che non sarebbe stato considerato dalla Corte, e nemmeno spiegato quale sarebbe il pregiudizio in concreto subito.

3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso, essendo chiaramente evincibili, dal complessivo contenuto della sentenza, le ragioni per cui la Corte ha ritenuto di non dover sostituire la pena detentiva.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese tphcessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. z , - Cosi deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato nella Repubblica Dominicana il 22/11/1984 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza di appello per la omessa trasmissione alla Corte delle conclusioni della difesa; la Corte, in particolare, avrebbe avuto a disposizione solo le conclusioni del Pubblico Ministero e non anche quelle della difesa, con gli allegati. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla omessa applicazione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve, ex art 20 bis cod. pen., come richiesta dalla difesa nelle conclusioni. 3. E' pervenuta una memoria difensiva con la quale si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' inammissibile il primo motivo. La Corte di cassazione ha già chiarito che l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dia luogo ad una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti"; nello stesso senso, Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284802). Sul punto nulla di specifico è stato dedotto, non avendo la parte descritto né il profilo ovvero l'argomento dedotto con le conclusioni che non sarebbe stato considerato dalla Corte, e nemmeno spiegato quale sarebbe il pregiudizio in concreto subito. 3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo di ricorso, essendo chiaramente evincibili, dal complessivo contenuto della sentenza, le ragioni per cui la Corte ha ritenuto di non dover sostituire la pena detentiva. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese tphcessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. z , - Cosi deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 21061/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris