CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 28399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto manifestamente infondate rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla esclusione della causa di non punibilità per il disposto di cui all'art. 131-bis, comma 2, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna III ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas a delle ammende. Così deciso il 3.4.2023