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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11146/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato887 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 166/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 499/2021;Numero registro generale 26620/20222 Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, dipendente con qualifica di dirigente pressol’[OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, ha agito in giudizio perottenere l’accertamento del diritto al conferimento dell’incaricodi responsabile dei [OSCURATO:PERSONA] ed al risarcimento deldanno da demansionamento.2.

Il Tribunale ha respinto la domanda.3.

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenzaimpugnata, ha riconosciuto il solo diritto al risarcimento deldanno in misura pari agli emolumenti retributivi percepiti equelli che avrebbe ottenuto qualora gli fosse stato conferito unincarico di pari valore.3.1 In particolare, la Corte territoriale ha ribadito che ilricorrente non potesse vantare alcun diritto alla conferma nelmedesimo incarico dirigenziale prima ricoperto, posto che ilrequisito della positiva valutazione costituiva solo una dellecondizioni per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale.3.2 La Corte d’appello ha, al riguardo, rilevato che pur nonsussistendo solo per effetto della positiva valutazione un dirittosoggettivo del dirigente alla conferma nel medesimo incarico oal conferimento di altro incarico di uguale o maggior valore,sussistesse, tuttavia, l’interesse legittimo ad una correttavalutazione discrezionale da parte della p.a., ancorata alrispetto degli elementi e dei criteri dalla stessa predeterminati,con particolare riferimento alla verifica della sussistenza diNumero registro generale 26620/20223 Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/2026elementi di segno contrario riguardo agli altri parametri, tali daneutralizzare la positiva valutazione ottenuta nel precedenteincarico e da giustificare o rendere ragionevole una sceltadiversa.Nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, la Corte d’appello, previoaccertamento in ordine al conferimento al ricorrente di incaricodi “rango inferiore”, ha ravvisato, da un lato, la necessariasussistenza della condizione della valutazione positiva ottenutadal predetto dirigente e, dall’altro, ha ravvisato la totale assenzadi emergenze di segno contrario in ordine ai generali parametridi valutazione per il conferimento che potessero giustificare lamancata conferma dell’incarico o, in ogni caso, il mancatoconferimento di un altro incarico di pari o superiore livello,riscontrando per tali ragioni nell’operato dell’IZS la violazionedell’interesse legittimo alla corretta valutazione discrezionale,nonché la violazione dell'obbligo della p.a. di agire secondo icanoni della correttezza e buona fede, dei criteri generali e delleprocedure regolamentari adottate dalla stessa in sede diregolamento per il conferimento, conferma e revoca degliincarichi dirigenziali, oltre che dei principi di imparzialità,efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.3.3 La Corte territoriale rilevava, altresì, che, ove talevalutazione degli ulteriori parametri mancasse, si verrebbe acreare una ingiusta parificazione tra il dirigente positivamentevalutato a cui viene assegnato un incarico di minor valore e ildirigente negativamente valutato a cui viene parimentiassegnato un incarico di grado immediatamente inferiore.4 Numero registro generale 26620/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/20264.

Contro tale pronuncia domanda la cassazione l’IZS conricorso assistito da un motivo, illustrato da memoria, cui resistecon controricorso il dirigente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordicollettivi nazionali (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione:al d.lgs. n. 502 del 1992; all’art. 19, d.lgs. n. 29 del 1993;all’art. 15, d.lgs. n. 165 del 2001; all’art. 24 del d.lgs. n. 165del 2001; all'art. 2103 c.c., all'art. 36 cost.; all'art. 9, c. 32, deld.l. n. 78 del 2010; al contratto collettivo nazionale di lavoroquadriennio 1998 - 2001 dell’area della dirigenza sanitariaprofessionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitarionazionale parte normativa quadriennio 1998 - 2001 e parteeconomica biennio 1998 – 1999, art. 27.Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe errato nel ravvisare,nel caso di specie, un’ipotesi di demansionamento; tantomenopoteva ravvisarsi un pregiudizio economico in termini diretribuzione minima unificata o variabile aziendale derivante dalmancato conferimento dell'incarico professionale, essendo statocorrisposto al ricorrente il trattamento economico adeguato allemansioni svolte.In particolare, ritiene l’Istituto ricorrente che dallo stessocomplesso di norme legali e contrattuali richiamato dalla Cortedi appello emerge che a seguito del positivo superamento dellavalutazione non può conseguire automaticamente il diritto deldirigente ad ottenere uno degli incarichi di cui all’art. 27 lettere5 Numero registro generale 26620/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/2026b) o c) del CCNL essendo tale attribuzione rientrante nei poteridiscrezionali dell’amministrazione.In altri termini, il dipendente non ha un diritto soggettivoall’ottenimento dell’incarico di pari o superiore livello anche inconsiderazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 2010 che prevedeche pur in presenza di una valutazione positiva la p.a. possaconferire altro incarico di livello inferiore a maggior ragionegiustificato dal processo di riorganizzazione pacificamentedisposto e avvenuto nel caso di specie.2.

Il motivo è inammissibile.2.1 Come è noto, il ricorso per cassazione deve contenere,invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per iquali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventii requisiti della specificità, completezza e riferibilità alladecisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass.,23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass.,19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905).

Inparticolare, è necessario che venga contestata specificamente,a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta afondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass.,10/08/2017, n. 19989).2.2 Orbene, la censura in esame non si confronta con il decisumche, pur rilevando l’assenza di automatismo in ordine alconferimento di incarico dirigenziale di pari o superiore livellonel caso di valutazione positiva, afferma che l’amministrazioneper conferire un incarico di rango inferiore deve esercitare unacorretta valutazione discrezionale vincolata al rispetto deglielementi predeterminati dalla stessa amministrazione tale daNumero registro generale 26620/20226 Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/2026neutralizzare la positiva valutazione ottenuta nel precedenteincarico e, quindi, tale da escludere anche la possibilità diottenere un altro incarico di pari o maggior valore rispetto alquale quella positiva valutazione era prevista come condizioneper accedervi.2.3 Ad avviso della Corte distrettuale l’Istituto, non tenendoconto della positiva valutazione ottenuta dal dirigente nelprecedente incarico di responsabile di struttura semplice incorrelazione agli altri parametri che avrebbero giustificato ilconferimento di incarico di rango inferiore, ha violato l’obbligodi agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonchèdei criteri generali e delle procedure adottatedall’amministrazione medesima in sede di regolamento per ilconferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali,oltre che dei principi di imparzialità, efficienza e buonandamento di cui all'art. 97 Cost., cagionando la lesione dellaposizione giuridica di interesse legittimo di diritto privatorivestita dall’appellante, che, diversamente, avrebbe potutovedersi attribuire un incarico della medesima tipologia di pari omaggiore rilievo gestionale ed economico rispetto alprecedente.2.4 Orbene, tale motivazione non è stata censurata dall’IZS nelricorso per cassazione proposto, tant’è vero che non vi è alcunmotivo di ricorso e alcuna censura che investa tale motivazione,e l’unico motivo di ricorso proposto non investe affatto ilragionamento decisorio in questione, ma è incentratoesclusivamente sul profilo della insussistenza del dirittosoggettivo del dirigente ad ottenere la conferma dell’incarico oNumero registro generale 26620/20227 Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/2026il conferimento di un incarico di pari o superiore livello.

Taleprofilo censorio non si confronta pertanto con la ratio decidendi,considerato che la Corte territoriale non ha accolto la domandarisarcitoria del dipendente affermando la automaticasussistenza del diritto soggettivo, ma l’ha accolta conmotivazioni diverse che però non risultano specificamenteaggredite mediante il ricorso per cassazione proposto dall’IZS.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, concondanna di parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali secondo il principio della soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrenteal rimborso di € 3.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali,nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro, il 19 febbraio 2026.Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato887 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 166/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 499/2021;Numero registro generale 26620/20222 Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, dipendente con qualifica di dirigente pressol’[OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, ha agito in giudizio perottenere l’accertamento del diritto al conferimento dell’incaricodi responsabile dei [OSCURATO:PERSONA] ed al risarcimento deldanno da demansionamento.2. Il Tribunale ha respinto la domanda.3. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenzaimpugnata, ha riconosciuto il solo diritto al risarcimento deldanno in misura pari agli emolumenti retributivi percepiti equelli che avrebbe ottenuto qualora gli fosse stato conferito unincarico di pari valore.3.1 In particolare, la Corte territoriale ha ribadito che ilricorrente non potesse vantare alcun diritto alla conferma nelmedesimo incarico dirigenziale prima ricoperto, posto che ilrequisito della positiva valutazione costituiva solo una dellecondizioni per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale.3.2 La Corte d’appello ha, al riguardo, rilevato che pur nonsussistendo solo per effetto della positiva valutazione un dirittosoggettivo del dirigente alla conferma nel medesimo incarico oal conferimento di altro incarico di uguale o maggior valore,sussistesse, tuttavia, l’interesse legittimo ad una correttavalutazione discrezionale da parte della p.a., ancorata alrispetto degli elementi e dei criteri dalla stessa predeterminati,con particolare riferimento alla verifica della sussistenza diNumero registro generale 26620/20223 Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/2026elementi di segno contrario riguardo agli altri parametri, tali daneutralizzare la positiva valutazione ottenuta nel precedenteincarico e da giustificare o rendere ragionevole una sceltadiversa.Nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, la Corte d’appello, previoaccertamento in ordine al conferimento al ricorrente di incaricodi “rango inferiore”, ha ravvisato, da un lato, la necessariasussistenza della condizione della valutazione positiva ottenutadal predetto dirigente e, dall’altro, ha ravvisato la totale assenzadi emergenze di segno contrario in ordine ai generali parametridi valutazione per il conferimento che potessero giustificare lamancata conferma dell’incarico o, in ogni caso, il mancatoconferimento di un altro incarico di pari o superiore livello,riscontrando per tali ragioni nell’operato dell’IZS la violazionedell’interesse legittimo alla corretta valutazione discrezionale,nonché la violazione dell'obbligo della p.a. di agire secondo icanoni della correttezza e buona fede, dei criteri generali e delleprocedure regolamentari adottate dalla stessa in sede diregolamento per il conferimento, conferma e revoca degliincarichi dirigenziali, oltre che dei principi di imparzialità,efficienza e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.3.3 La Corte territoriale rilevava, altresì, che, ove talevalutazione degli ulteriori parametri mancasse, si verrebbe acreare una ingiusta parificazione tra il dirigente positivamentevalutato a cui viene assegnato un incarico di minor valore e ildirigente negativamente valutato a cui viene parimentiassegnato un incarico di grado immediatamente inferiore.4 Numero registro generale 26620/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/20264. Contro tale pronuncia domanda la cassazione l’IZS conricorso assistito da un motivo, illustrato da memoria, cui resistecon controricorso il dirigente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordicollettivi nazionali (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), in relazione:al d.lgs. n. 502 del 1992; all’art. 19, d.lgs. n. 29 del 1993;all’art. 15, d.lgs. n. 165 del 2001; all’art. 24 del d.lgs. n. 165del 2001; all'art. 2103 c.c., all'art. 36 cost.; all'art. 9, c. 32, deld.l. n. 78 del 2010; al contratto collettivo nazionale di lavoroquadriennio 1998 - 2001 dell’area della dirigenza sanitariaprofessionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitarionazionale parte normativa quadriennio 1998 - 2001 e parteeconomica biennio 1998 – 1999, art. 27.Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe errato nel ravvisare,nel caso di specie, un’ipotesi di demansionamento; tantomenopoteva ravvisarsi un pregiudizio economico in termini diretribuzione minima unificata o variabile aziendale derivante dalmancato conferimento dell'incarico professionale, essendo statocorrisposto al ricorrente il trattamento economico adeguato allemansioni svolte.In particolare, ritiene l’Istituto ricorrente che dallo stessocomplesso di norme legali e contrattuali richiamato dalla Cortedi appello emerge che a seguito del positivo superamento dellavalutazione non può conseguire automaticamente il diritto deldirigente ad ottenere uno degli incarichi di cui all’art. 27 lettere5 Numero registro generale 26620/2022Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/2026b) o c) del CCNL essendo tale attribuzione rientrante nei poteridiscrezionali dell’amministrazione.In altri termini, il dipendente non ha un diritto soggettivoall’ottenimento dell’incarico di pari o superiore livello anche inconsiderazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 2010 che prevedeche pur in presenza di una valutazione positiva la p.a. possaconferire altro incarico di livello inferiore a maggior ragionegiustificato dal processo di riorganizzazione pacificamentedisposto e avvenuto nel caso di specie.2. Il motivo è inammissibile.2.1 Come è noto, il ricorso per cassazione deve contenere,invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per iquali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventii requisiti della specificità, completezza e riferibilità alladecisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass.,23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass.,19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). Inparticolare, è necessario che venga contestata specificamente,a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta afondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass.,10/08/2017, n. 19989).2.2 Orbene, la censura in esame non si confronta con il decisumche, pur rilevando l’assenza di automatismo in ordine alconferimento di incarico dirigenziale di pari o superiore livellonel caso di valutazione positiva, afferma che l’amministrazioneper conferire un incarico di rango inferiore deve esercitare unacorretta valutazione discrezionale vincolata al rispetto deglielementi predeterminati dalla stessa amministrazione tale daNumero registro generale 26620/20226 Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/2026neutralizzare la positiva valutazione ottenuta nel precedenteincarico e, quindi, tale da escludere anche la possibilità diottenere un altro incarico di pari o maggior valore rispetto alquale quella positiva valutazione era prevista come condizioneper accedervi.2.3 Ad avviso della Corte distrettuale l’Istituto, non tenendoconto della positiva valutazione ottenuta dal dirigente nelprecedente incarico di responsabile di struttura semplice incorrelazione agli altri parametri che avrebbero giustificato ilconferimento di incarico di rango inferiore, ha violato l’obbligodi agire secondo i canoni della correttezza e buona fede, nonchèdei criteri generali e delle procedure adottatedall’amministrazione medesima in sede di regolamento per ilconferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali,oltre che dei principi di imparzialità, efficienza e buonandamento di cui all'art. 97 Cost., cagionando la lesione dellaposizione giuridica di interesse legittimo di diritto privatorivestita dall’appellante, che, diversamente, avrebbe potutovedersi attribuire un incarico della medesima tipologia di pari omaggiore rilievo gestionale ed economico rispetto alprecedente.2.4 Orbene, tale motivazione non è stata censurata dall’IZS nelricorso per cassazione proposto, tant’è vero che non vi è alcunmotivo di ricorso e alcuna censura che investa tale motivazione,e l’unico motivo di ricorso proposto non investe affatto ilragionamento decisorio in questione, ma è incentratoesclusivamente sul profilo della insussistenza del dirittosoggettivo del dirigente ad ottenere la conferma dell’incarico oNumero registro generale 26620/20227 Numero sezionale 887/2026Numero di raccolta generale 11146/2026Data pubblicazione 25/04/2026il conferimento di un incarico di pari o superiore livello. Taleprofilo censorio non si confronta pertanto con la ratio decidendi,considerato che la Corte territoriale non ha accolto la domandarisarcitoria del dipendente affermando la automaticasussistenza del diritto soggettivo, ma l’ha accolta conmotivazioni diverse che però non risultano specificamenteaggredite mediante il ricorso per cassazione proposto dall’IZS.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, concondanna di parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali secondo il principio della soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrenteal rimborso di € 3.500,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali,nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro, il 19 febbraio 2026.Il PresidenteIrene Tricomi
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