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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 36010/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28050/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA/ FIRENZEn. 699/2015 depositata i l 20/04/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.T.P. di Pistoia l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2006, col quale l’Ufficio aveva ripreso a tassazione una asserita plusvalenza non dichiarata e derivante dalla vendita di un terreno edificabile.

In particolare, l’atto impositivo poggiava sul fatto che, sebbene la contribuente si fosse avvalsa della procedura di cui all’art. 7 L. n. 448/2001 rivalutando il terreno, aveva poi dichiarato un prezzo inferiore a quello stimato al momento della vendita.

I giudici di merito aderivano alla tesi della contribuente.

Segnatamente la CTR, dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso, affermava come la cessione del terreno ad un prezzo inferiore a quello rivalutato non facesse venire meno gli effetti della rivalutazione, tenuto conto che nella fattispecie in esame erano stati rispettati gli oneri previsti, ossia la redazione della perizia giurata e il versamento delle imposte sostitutive.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico motivo, mentre rimane intimata la contribuente.

CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, co. 6, l. n. 448/2001 con riferimento agli artt. 67 e 68 TUIR in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

In particolare, e principiando dalla natura volontaria dell’imposta di cui all’art. 7 citato, l’Amministrazione finanziaria afferma che, quando il contribuente abbia indicato un valore inferiore a quello rideterminato in forza della perizia prevista dall’art. 7 della

I. n. 448/2001, va riconosciuto all’Ufficio il potere di accertamento giacché ai sensi del comma 6 dell'art. 7 il valore rideterminato costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e catastale e, in sostanza, il valore legale cui va subordinata l’applicazione del beneficio fiscale.

Ne conseguirebbe, in mancanza del riferimento al valore periziato, la decadenza dal beneficio fiscale e il conseguente potere di accertamento da esercitarsi secondo il criterio ordinario ex art. 68 TUIR.

La questione è stata oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite di questa Corte che si sono pronunciate proprio sugli «..effetti della mancata indicazione del valore del bene espresso dalla perizia estimativa di cui all'art.7 della legge n. 448 del 2001, nel testo vigente ratione temporis, all'interno di un atto negoziale di alienazione successivamente compiuto dall'alienante che, in forza della perizia anzidetta, abbia provveduto a corrispondere l'imposta sostitutiva prevista dal ricordato art. 7, indicando nell'atto di alienazione successivo un valore inferiore a quello risultante dal valore specificato nella perizia.» Orbene, all’esito del vaglio del contrasto formatosi in materia questa Corte, peraltro in adesione all’orientamento maggioritario di questa Sezione, ha stabilito il seguente principio di diritto: «In tema di plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene".

A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte anche disattendendo «…la soluzione preferita dall'indirizzo minoritario - in buona parte coerente con la posizione espressa a più riprese dall'Agenzia delle entrate - Ris. 27 maggio 2015 n. 53/E, Circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2, n. 15/E del 1° febbraio 2002, par.3, Circ. n. 81 del 2002, par. 2.1 – al cui tenore dovrebbe individuarsi a carico del contribuente un onere di allegazione, nell'atto di compravendita, del valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia ed una decadenza in caso di determinazione del corrispettivo inferiore rispetto a detto valore» (Cfr. Cass., S.U., n. 2321/2020).

Il motivo è dunque infondato e va respinto, avendo la C.T.R. fatto buon governo della disciplina in commento.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della parte privata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28050/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA/ FIRENZEn. 699/2015 depositata i l 20/04/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la contribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.T.P. di Pistoia l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2006, col quale l’Ufficio aveva ripreso a tassazione una asserita plusvalenza non dichiarata e derivante dalla vendita di un terreno edificabile. In particolare, l’atto impositivo poggiava sul fatto che, sebbene la contribuente si fosse avvalsa della procedura di cui all’art. 7 L. n. 448/2001 rivalutando il terreno, aveva poi dichiarato un prezzo inferiore a quello stimato al momento della vendita. I giudici di merito aderivano alla tesi della contribuente. Segnatamente la CTR, dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso, affermava come la cessione del terreno ad un prezzo inferiore a quello rivalutato non facesse venire meno gli effetti della rivalutazione, tenuto conto che nella fattispecie in esame erano stati rispettati gli oneri previsti, ossia la redazione della perizia giurata e il versamento delle imposte sostitutive. Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico motivo, mentre rimane intimata la contribuente. CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, co. 6, l. n. 448/2001 con riferimento agli artt. 67 e 68 TUIR in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In particolare, e principiando dalla natura volontaria dell’imposta di cui all’art. 7 citato, l’Amministrazione finanziaria afferma che, quando il contribuente abbia indicato un valore inferiore a quello rideterminato in forza della perizia prevista dall’art. 7 della I. n. 448/2001, va riconosciuto all’Ufficio il potere di accertamento giacché ai sensi del comma 6 dell'art. 7 il valore rideterminato costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e catastale e, in sostanza, il valore legale cui va subordinata l’applicazione del beneficio fiscale. Ne conseguirebbe, in mancanza del riferimento al valore periziato, la decadenza dal beneficio fiscale e il conseguente potere di accertamento da esercitarsi secondo il criterio ordinario ex art. 68 TUIR. La questione è stata oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite di questa Corte che si sono pronunciate proprio sugli «..effetti della mancata indicazione del valore del bene espresso dalla perizia estimativa di cui all'art.7 della legge n. 448 del 2001, nel testo vigente ratione temporis, all'interno di un atto negoziale di alienazione successivamente compiuto dall'alienante che, in forza della perizia anzidetta, abbia provveduto a corrispondere l'imposta sostitutiva prevista dal ricordato art. 7, indicando nell'atto di alienazione successivo un valore inferiore a quello risultante dal valore specificato nella perizia.» Orbene, all’esito del vaglio del contrasto formatosi in materia questa Corte, peraltro in adesione all’orientamento maggioritario di questa Sezione, ha stabilito il seguente principio di diritto: «In tema di plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene". A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte anche disattendendo «…la soluzione preferita dall'indirizzo minoritario - in buona parte coerente con la posizione espressa a più riprese dall'Agenzia delle entrate - Ris. 27 maggio 2015 n. 53/E, Circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2, n. 15/E del 1° febbraio 2002, par.3, Circ. n. 81 del 2002, par. 2.1 – al cui tenore dovrebbe individuarsi a carico del contribuente un onere di allegazione, nell'atto di compravendita, del valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia ed una decadenza in caso di determinazione del corrispettivo inferiore rispetto a detto valore» (Cfr. Cass., S.U., n. 2321/2020). Il motivo è dunque infondato e va respinto, avendo la C.T.R. fatto buon governo della disciplina in commento. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della parte privata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p
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