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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 agosto 1973

Cassazione n. 18962/2025

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1973 avverso la sentenza del 03/07/2024della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata l a Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA]Angelo responsabile dei reatidi resistenza (capo A) e di lesioni a ggravate ( capo B), condannandola, altresì, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e Antonio d’Aquino, danno da liquidarsi in sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata denunciando un unico motiv o di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.159, 157 , 161 cod. pen., in quanto laCorte di appello avrebbe errato nel calcolo de l termine di prescrizione del reato, che sarebbe decorso il 26 maggio 2024, prima dell’emissione della sentenza di appello.

In particolare, la difesa contesta il period o di sospensione del corso della prescrizione, calcolato in n. 441 giorni dalla sentenza impugnata, in quanto comprensivo di n. 195 giorni derivanti dal rinvio, disposto all'udienza del 24 ottobre 2019,al 7 maggio 2020 .

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hannodepositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che èammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con ununico motivo, l'intervenuta estinzione del reato perprescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza unmotivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. ( Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci,Rv. 266819).

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

I reati di resistenza e di lesioni ascritti all’imputata sono stati commessi il 28 marzo 2016, per cui il termine massimo di prescrizione , di anni sette e mesi sei , va individuatonel 28 s ettembre 2023 .

Secondo la Corte di appello, a tale termine vanno aggiunti n. 441 giorni di sospensione, per cui la prescrizione, al momento dell’emissione dellasentenza impugnata, non era ancora maturata .

La difesa ha contesta to le modalità di calcolo del periodo di sospensione , deducendo che in esso non vannocomputati n. 195 giorni decorrenti d all’udienza del 24ottobre 2019 a quella del 7 maggio 2020 .

L’udienza del 24 ot t obre 2019 è stata tenuta dal giudice onorario, stante l’assenza del giudice togato assegnatario del fascicolo;dal relativo verbale risulta che il rinvio è stato disposto davanti al giudice togato«visto il provvedimento del Presidente di sezione del 20 e 21 maggio 2019 , dando, altresì, atto che è pervenuta adesione all’astensione da parte dei difensori di tutte le parti».

Vi erano, quindi, due concomitanti cause di differimento, una relativa a esigenze di ufficio e una derivante dall’adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organi rappresentativi di categoria.

3. Sul punto va data continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio nondetermina la sospensione del corso della prescrizione ( Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019,Levita, Rv. 277533 , in una f attispecie in cui i rinvii del processo erano stati disposti per rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ancorché il difensore nelle relative udienze avesse aderito allo sciopero proclamato dall'associazione di categoria).

Da ciò consegue che la sospensione della prescrizione d oveva essere computatasenza tenere conto del periodo intercorrente tra il 24 ottobre 2019 e il 7maggio 2020.

Conseguentemente, il periodo di sospensione del corso della prescrizione è di n. 246 giorni, per cui il termine massimo di prescrizione è scaduto il 31 maggio 2024, ossia prima della pronuncia della sentenza di secondo grado ( del 3 luglio 2024).

4. L’intervenuta prescrizione dei reati prima dell’emissione della sentenza di secondo grado ne impone l’annullamento senza rinvio.

Vanno, invece, confermate le statuizioni civili della sentenza, che non hanno formato oggetto di contestazione alcuna.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1973 avverso la sentenza del 03/07/2024della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata l a Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA]Angelo responsabile dei reatidi resistenza (capo A) e di lesioni a ggravate ( capo B), condannandola, altresì, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e Antonio d’Aquino, danno da liquidarsi in sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata denunciando un unico motiv o di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt.159, 157 , 161 cod. pen., in quanto laCorte di appello avrebbe errato nel calcolo de l termine di prescrizione del reato, che sarebbe decorso il 26 maggio 2024, prima dell’emissione della sentenza di appello. In particolare, la difesa contesta il period o di sospensione del corso della prescrizione, calcolato in n. 441 giorni dalla sentenza impugnata, in quanto comprensivo di n. 195 giorni derivanti dal rinvio, disposto all'udienza del 24 ottobre 2019,al 7 maggio 2020 . 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hannodepositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che èammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con ununico motivo, l'intervenuta estinzione del reato perprescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza unmotivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. ( Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci,Rv. 266819). 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. I reati di resistenza e di lesioni ascritti all’imputata sono stati commessi il 28 marzo 2016, per cui il termine massimo di prescrizione , di anni sette e mesi sei , va individuatonel 28 s ettembre 2023 . Secondo la Corte di appello, a tale termine vanno aggiunti n. 441 giorni di sospensione, per cui la prescrizione, al momento dell’emissione dellasentenza impugnata, non era ancora maturata . La difesa ha contesta to le modalità di calcolo del periodo di sospensione , deducendo che in esso non vannocomputati n. 195 giorni decorrenti d all’udienza del 24ottobre 2019 a quella del 7 maggio 2020 . L’udienza del 24 ot t obre 2019 è stata tenuta dal giudice onorario, stante l’assenza del giudice togato assegnatario del fascicolo;dal relativo verbale risulta che il rinvio è stato disposto davanti al giudice togato«visto il provvedimento del Presidente di sezione del 20 e 21 maggio 2019 , dando, altresì, atto che è pervenuta adesione all’astensione da parte dei difensori di tutte le parti». Vi erano, quindi, due concomitanti cause di differimento, una relativa a esigenze di ufficio e una derivante dall’adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organi rappresentativi di categoria. 3. Sul punto va data continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio nondetermina la sospensione del corso della prescrizione ( Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019,Levita, Rv. 277533 , in una f attispecie in cui i rinvii del processo erano stati disposti per rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ancorché il difensore nelle relative udienze avesse aderito allo sciopero proclamato dall'associazione di categoria). Da ciò consegue che la sospensione della prescrizione d oveva essere computatasenza tenere conto del periodo intercorrente tra il 24 ottobre 2019 e il 7maggio 2020. Conseguentemente, il periodo di sospensione del corso della prescrizione è di n. 246 giorni, per cui il termine massimo di prescrizione è scaduto il 31 maggio 2024, ossia prima della pronuncia della sentenza di secondo grado ( del 3 luglio 2024). 4. L’intervenuta prescrizione dei reati prima dell’emissione della sentenza di secondo grado ne impone l’annullamento senza rinvio. Vanno, invece, confermate le statuizioni civili della sentenza, che non hanno formato oggetto di contestazione alcuna. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizion
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