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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 giugno 1952

Cassazione n. 32460/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1952 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 372 cod, pen.; considerato che il primo motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere fatto rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado, senza dare risposta alle deduzioni difensive, è del tutto generico, atteso che il ricorrente non ha illustrato neanche il contenuto delle doglianze che sarebbero state pretermesse; rilevato che le censure sull'inutilizzabilità della registrazione e sulla mancata applicazione dell'art. 384, primo comma, cod. pen. sono state correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pagine tre e quattro della sentenza impugnata, in cui — quanto alla dedotta inutilizzabilità della registrazione eseguita il 26 gennaio 2018 — si è osservato che quella registrazione, da considerarsi quale documento, riproducendo una conversazione, era stata acquisita in maniera lecita e non vi era stata alcuna acquisizione indebita di notizia sulla vita privata dell'imputato, atteso che una delle parti del colloquio era proprio colui che aveva registrato, il quale, così facendo, non aveva fatto altro che documentare su supporto duraturo il contenuto della conversazione intercorsa con l'appellante, acceduto al dialogo in maniera libera.

Quanto alla mancata applicazione dell'art.384 cod. pen. la Corte di appello ha affermato correttamente che la causa di non punibilità de qua non può applicarsi al testimone (qual è stato il ricorrente) in un processo civile, di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto); rilevato che sono pervenuti motivi nuovi con cui è stata chiesta l'assegnazione del ricorso a una sezione ordinaria, evidenziando che il ricorso era diretto a sindacare la motivazione della sentenza impugnata con conseguenti effetti sulla ritenuta sussistenza del reato contestato, ma tale richiesta non può trovare accoglimento in ragione delle argomentazioni innanzi formulate in risposta ai motivi del ricorso; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1952 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 372 cod, pen.; considerato che il primo motivo, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata per avere fatto rinvio alle argomentazioni della sentenza di primo grado, senza dare risposta alle deduzioni difensive, è del tutto generico, atteso che il ricorrente non ha illustrato neanche il contenuto delle doglianze che sarebbero state pretermesse; rilevato che le censure sull'inutilizzabilità della registrazione e sulla mancata applicazione dell'art. 384, primo comma, cod. pen. sono state correttamente disattese dalla Corte territoriale (cfr. pagine tre e quattro della sentenza impugnata, in cui — quanto alla dedotta inutilizzabilità della registrazione eseguita il 26 gennaio 2018 — si è osservato che quella registrazione, da considerarsi quale documento, riproducendo una conversazione, era stata acquisita in maniera lecita e non vi era stata alcuna acquisizione indebita di notizia sulla vita privata dell'imputato, atteso che una delle parti del colloquio era proprio colui che aveva registrato, il quale, così facendo, non aveva fatto altro che documentare su supporto duraturo il contenuto della conversazione intercorsa con l'appellante, acceduto al dialogo in maniera libera. Quanto alla mancata applicazione dell'art.384 cod. pen. la Corte di appello ha affermato correttamente che la causa di non punibilità de qua non può applicarsi al testimone (qual è stato il ricorrente) in un processo civile, di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto); rilevato che sono pervenuti motivi nuovi con cui è stata chiesta l'assegnazione del ricorso a una sezione ordinaria, evidenziando che il ricorso era diretto a sindacare la motivazione della sentenza impugnata con conseguenti effetti sulla ritenuta sussistenza del reato contestato, ma tale richiesta non può trovare accoglimento in ragione delle argomentazioni innanzi formulate in risposta ai motivi del ricorso; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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