CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9606/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 212 presso l’ AVV. [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, condomicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende,con domicilio digitale ex lege-controricorrente-Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025-controricorrente-Numero di raccolta generale 6922/2026Data pubblicazio ne 23/03/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BOLOGNA, n.2181/2022 depositata il 26/10/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione, affidato a3 motivi, avverso la sentenza n. 2181 della Corte d’Appello diBologna del 26/10/2022.2. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.3. La vicenda processuale trova la propria genesi nel decretoingiuntivo con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ingiungeva aSafira S.r.l. -società proprietaria di due campi fotovoltaici siti inViterbo- il pagamento di una somma pari a € 73.663,90 per ilservizio di erogazione di energia elettrica, giusta bollette emessenel periodo compreso tra il 21/10/2011 e il 12/10/2012.4. Successivamente, la società ingiunta si opponeva al decretoingiuntivo sull’assunto che il consumo effettivamente dovuto daSafira S.r.l. fosse inferiore e pari a € 3.666,56, deducendol’erroneità della fatturazione, e proponeva domandariconvenzionale per il risarcimento dei danni derivantidall’ingiustificata interruzione del servizio di fornitura di energiaelettrica perdurata per circa 300 giorni, quantificati sulla basedella CT di parte in € 248.000,00.5. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 186/2018 accoglievaparzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo econdannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma dovuta, pariad € 3.666,56, oltre interessi.2 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025Numero di raccolta generale 6922/20266. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ilData pubblicazione 23/03/2026giudice di prime cure accertava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] l’ingiustificata interruzione del servizio anchesuccessivamente alla comunicazione dell’errore da parte di Enel- avvenuta in data 27/12/2012 - e condannandola alrisarcimento del danno conseguenza quantificato in €60.000,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese dilite, accertando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].7. Avverso la sentenza del giudice di prime cure interponevagravame la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducendo l’erroneità dellastatuizione circa la propria responsabilità.8. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., che resisteva al gravame e proponevaappello incidentale, censurando la limitazione del periodorisarcibile alla sola fase successiva al 27/12/2012 sino ai primigiorni di giugno 2013, e non a quella anteriore accertando laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] solo per il periodo seguente lacomunicazione dell’errore da parte di Enel avvenuto in data 27dicembre 2012 (mentre, l'interruzione della fornitura eraavvenuta il 23 luglio 2012 e ripresa solo dopo la cessione degliimpianti a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data 19 novembre 2013),nonché l’erronea quantificazione del danno, valutato in viaequitativa, sollecitando una liquidazione commisurata allamancata produzione di energia da parte degli impiantifotovoltaici, come quantificata dal CTU nominato.Motivi della decisioneCon il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., deduce“violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. (violazione del principio“tantum devolutum quantum appellatum”). In particolare, censurala sentenza per avere esteso l’esame a profili sulla liquidazione deldanno non investiti dall’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] CommS.r.l., la quale si era limitata a censurare la sentenza di primo gradosolo nella parte in cui essa aveva individuato la responsabilità3 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025Numero di raccolta generale 6922/2026dell’appellante principale nella causazione del danno, senzaData pubblicazione 23/03/2026sollevare alcuna contestazione relativa alla quantificazione o allaprova del danno stesso. La Corte territoriale, invece, aveva fondatola decisione solo sul danno da liquidarsi, ritenendola come la“ragione liquida”, e la sentenza risulterebbe sostenuta da unamotivazione solo apparente e priva di un effettivo percorsoargomentativo, non essendosi confrontata con le specifichededuzioni delle parti.Con il secondo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, denuncianullità della sentenza per carenza di motivazione in violazionedell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.”.L’incoerenza logica della motivazione comporterebbe la nullità dellasentenza siccome difforme dal modello previsto dal combinatodisposto degli artt. 132 comma 2 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e dalcanone costituzionale di cui all’art. 111 Cost.Tanto premesso, questa Corte rileva come, ai fini diun’esposizione organica, sia opportuna una trattazione unitaria deiprimi due motivi, attesa l’evidente connessione tra i medesimi.I motivi sono infondati.Nella specie non sussiste alcun vizio di ultrapetizione, né dimotivazione, nel fatto che la Corte di merito si sia concentrata nontanto sull’inadempimento contestato, ma sul pregiudizioderivatone, oggetto anche dell’appello incidentale, che costituisceuno degli elementi per fondare la responsabilità civile. Lagiurisprudenza ha sancito che il potere-dovere di qualificarecorrettamente la domanda proposta non consente al giudiced'appello di sostituirla con una diversa, fondata su altra causapetendi: dunque, di introdurre nel tema controverso nuovi elementidi fatto, mentre non viola il principio del tantum devolutumquantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni che,pur non specificamente enunciate, si dimostrano tuttavia,direttamente connesse con quelle espressamente dedotte.4 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva proposto appello avverso laNumero di raccolta generale 6922/2026decisione del tribunale di Bologna, contestando di averDea taa plucbbulincaazio ne 23/03/2026responsabilità contrattuale nella vicenda, attribuibile a una erronearicezione dei dati da parte dell’ente gestore della rete elettrica(Enel), chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui erastata condannata al risarcimento del danno. Il giudice del gravameha accolto l'impugnazione principale nella parte relativa allacondanna al risarcimento, valutando come più liquida (per ordinelogico) la questione, contenuta anche nell’appello incidentale,relativa alla quantificazione del danno, dichiarando che la fornitricenon fosse tenuta ad alcun risarcimento in mancanza di prova delpregiudizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA] che, invece , chiedeva una riforma inmelius del risarcimento di € 60.000,00 riconosciutole nel primogrado.Il divieto di ultrapetizione, invero, impedisce al giudice dicomunque di pronunciare al di fuori dell'oggetto della domanda, manon incide sulla possibilità per il giudice di fondare la decisione suuna propria ricostruzione in fatto e in diritto, diversa da quellaprospettata dalle parti. “Il potere-dovere del giudice di inquadrarenell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggettodella contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e dellacausa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovielementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra oextra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando glielementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta unprovvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quelloconteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. Sez5 -, Ordinanza n. 644 del 10 gennaio 2025; Cass. Sez. Lav -,Sentenza n. 8604 del 3 aprile 2017; Cass. Sez 2 -, Sentenza n.5 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025Numero di raccolta generale 6922/20268773 del 12 maggio 2020). Consegue che il vincolo diData pubblicazione 23/03/2026corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112c.p.c, riguarda il petitum - da determinarsi in relazione al benesostanziale richiesto e alle eccezioni sollevate - non anche leargomentazioni giuridiche o fattuali che sorreggono la pronuncia.Con particolare riferimento al secondo motivo, con cui laricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto dimotivazione, va osservato che esso è intrinsecamente collegato alprimo, poiché entrambi ineriscono alla medesima questione relativaai limiti del devolutum e alla pretesa ultrapetizione. Una voltaesclusa la fondatezza del primo motivo, la censura sullamotivazione non può condurre a diverso esito, dovendosi ritenereconseguentemente assorbita. La motivazione, inoltre, è esente daogni vizio di motivazione apparente, risultando incentrata sullainsufficienza degli elementi documentali offerti dalla parteappellata, appellante incidentale, che neanche ha reiterato leistanze di prova orale sul punto.A tale stregua, non è invero configurabile la denunziataapparenza di motivazione di cui a Cass. SU 8053/2014.Con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., laricorrente denunzia “violazione dell’art. 115 c.p.c.”, per avere laCorte d'appello errato nella percezione del materiale probatorio e,in particolare, delle risultanze da parte del CTU con riferimento allaquantificazione del danno. In particolare, la Corte territoriale sisarebbe limitata alla mera disamina letterale di quanto verbalmenteaffermato dal CTU alla udienza del 05/10/2017, senza analizzare irisultati del suo elaborato, dal quale invece appare assai chiarocome sia la mancata produzione, sia il prezzo di vendita fosserostati oggetto di autonoma ponderazione da parte del CTU, peraltrocon un margine di discostamento, da quanto proposto dallo stessoCTP di [OSCURATO:PERSONA] - neanche considerato dalla Corte- del tuttotrascurabile. Si deduce pertanto che la decisione sia stata fondata6 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025su una erronea percezione delle prove, in violazione dell’art. 115Numero di raccolta generale 6922/2026c.p.c. Data pubblicazione 23/03/2026Il motivo è inammissibile.La censura, sotto la veste di error in procedendo per violazionedell’art. 115 c.p.c., tende in realtà a sollecitare una nuovavalutazione delle risultanze probatorie e, in particolare, della CTU edella documentazione prodotta in giudizio. È principio consolidatoche la violazione della suddetta norma sia configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia posto a fondamentodella decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero abbiadichiarato di non tenere conto di prove ritualmente acquisite. Nonricorre tale evenienza nel caso in esame, essendosi la Corted'appello limitata ad una valutazione - non condivisa dallaricorrente - del materiale probatorio in atti acquisito ([OSCURATO:PERSONA]. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n.26769 del 23/10/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).Sicché la censura è inammissibile perché, anziché porgereargomenti idonei a mettere in luce le denunciate violazioni dinorme, tende a indurre questa Corte a rivalutare i fatti di causain esame dalla Corte di merito, senza mettere in discussione iparametri normativi per valutarle.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., seguono lasoccombenza.Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025Numero di raccolta generale 6922/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARILENA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9606/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 212 presso l’ AVV. [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, condomicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende,con domicilio digitale ex lege-controricorrente-Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025-controricorrente-Numero di raccolta generale 6922/2026Data pubblicazio ne 23/03/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BOLOGNA, n.2181/2022 depositata il 26/10/2022.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. La società [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione, affidato a3 motivi, avverso la sentenza n. 2181 della Corte d’Appello diBologna del 26/10/2022.2. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.3. La vicenda processuale trova la propria genesi nel decretoingiuntivo con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ingiungeva aSafira S.r.l. -società proprietaria di due campi fotovoltaici siti inViterbo- il pagamento di una somma pari a € 73.663,90 per ilservizio di erogazione di energia elettrica, giusta bollette emessenel periodo compreso tra il 21/10/2011 e il 12/10/2012.4. Successivamente, la società ingiunta si opponeva al decretoingiuntivo sull’assunto che il consumo effettivamente dovuto daSafira S.r.l. fosse inferiore e pari a € 3.666,56, deducendol’erroneità della fatturazione, e proponeva domandariconvenzionale per il risarcimento dei danni derivantidall’ingiustificata interruzione del servizio di fornitura di energiaelettrica perdurata per circa 300 giorni, quantificati sulla basedella CT di parte in € 248.000,00.5. Il Tribunale di Bologna con sentenza n. 186/2018 accoglievaparzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo econdannava [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma dovuta, pariad € 3.666,56, oltre interessi.2 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025Numero di raccolta generale 6922/20266. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ilData pubblicazione 23/03/2026giudice di prime cure accertava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] l’ingiustificata interruzione del servizio anchesuccessivamente alla comunicazione dell’errore da parte di Enel- avvenuta in data 27/12/2012 - e condannandola alrisarcimento del danno conseguenza quantificato in €60.000,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese dilite, accertando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].7. Avverso la sentenza del giudice di prime cure interponevagravame la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducendo l’erroneità dellastatuizione circa la propria responsabilità.8. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., che resisteva al gravame e proponevaappello incidentale, censurando la limitazione del periodorisarcibile alla sola fase successiva al 27/12/2012 sino ai primigiorni di giugno 2013, e non a quella anteriore accertando laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] solo per il periodo seguente lacomunicazione dell’errore da parte di Enel avvenuto in data 27dicembre 2012 (mentre, l'interruzione della fornitura eraavvenuta il 23 luglio 2012 e ripresa solo dopo la cessione degliimpianti a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in data 19 novembre 2013),nonché l’erronea quantificazione del danno, valutato in viaequitativa, sollecitando una liquidazione commisurata allamancata produzione di energia da parte degli impiantifotovoltaici, come quantificata dal CTU nominato.Motivi della decisioneCon il primo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., deduce“violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. (violazione del principio“tantum devolutum quantum appellatum”). In particolare, censurala sentenza per avere esteso l’esame a profili sulla liquidazione deldanno non investiti dall’impugnazione principale di [OSCURATO:PERSONA] CommS.r.l., la quale si era limitata a censurare la sentenza di primo gradosolo nella parte in cui essa aveva individuato la responsabilità3 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025Numero di raccolta generale 6922/2026dell’appellante principale nella causazione del danno, senzaData pubblicazione 23/03/2026sollevare alcuna contestazione relativa alla quantificazione o allaprova del danno stesso. La Corte territoriale, invece, aveva fondatola decisione solo sul danno da liquidarsi, ritenendola come la“ragione liquida”, e la sentenza risulterebbe sostenuta da unamotivazione solo apparente e priva di un effettivo percorsoargomentativo, non essendosi confrontata con le specifichededuzioni delle parti.Con il secondo motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, denuncianullità della sentenza per carenza di motivazione in violazionedell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.”.L’incoerenza logica della motivazione comporterebbe la nullità dellasentenza siccome difforme dal modello previsto dal combinatodisposto degli artt. 132 comma 2 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e dalcanone costituzionale di cui all’art. 111 Cost.Tanto premesso, questa Corte rileva come, ai fini diun’esposizione organica, sia opportuna una trattazione unitaria deiprimi due motivi, attesa l’evidente connessione tra i medesimi.I motivi sono infondati.Nella specie non sussiste alcun vizio di ultrapetizione, né dimotivazione, nel fatto che la Corte di merito si sia concentrata nontanto sull’inadempimento contestato, ma sul pregiudizioderivatone, oggetto anche dell’appello incidentale, che costituisceuno degli elementi per fondare la responsabilità civile. Lagiurisprudenza ha sancito che il potere-dovere di qualificarecorrettamente la domanda proposta non consente al giudiced'appello di sostituirla con una diversa, fondata su altra causapetendi: dunque, di introdurre nel tema controverso nuovi elementidi fatto, mentre non viola il principio del tantum devolutumquantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni che,pur non specificamente enunciate, si dimostrano tuttavia,direttamente connesse con quelle espressamente dedotte.4 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva proposto appello avverso laNumero di raccolta generale 6922/2026decisione del tribunale di Bologna, contestando di averDea taa plucbbulincaazio ne 23/03/2026responsabilità contrattuale nella vicenda, attribuibile a una erronearicezione dei dati da parte dell’ente gestore della rete elettrica(Enel), chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui erastata condannata al risarcimento del danno. Il giudice del gravameha accolto l'impugnazione principale nella parte relativa allacondanna al risarcimento, valutando come più liquida (per ordinelogico) la questione, contenuta anche nell’appello incidentale,relativa alla quantificazione del danno, dichiarando che la fornitricenon fosse tenuta ad alcun risarcimento in mancanza di prova delpregiudizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA] che, invece , chiedeva una riforma inmelius del risarcimento di € 60.000,00 riconosciutole nel primogrado.Il divieto di ultrapetizione, invero, impedisce al giudice dicomunque di pronunciare al di fuori dell'oggetto della domanda, manon incide sulla possibilità per il giudice di fondare la decisione suuna propria ricostruzione in fatto e in diritto, diversa da quellaprospettata dalle parti. “Il potere-dovere del giudice di inquadrarenell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggettodella contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e dellacausa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovielementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra oextra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando glielementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta unprovvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quelloconteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. Sez5 -, Ordinanza n. 644 del 10 gennaio 2025; Cass. Sez. Lav -,Sentenza n. 8604 del 3 aprile 2017; Cass. Sez 2 -, Sentenza n.5 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025Numero di raccolta generale 6922/20268773 del 12 maggio 2020). Consegue che il vincolo diData pubblicazione 23/03/2026corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112c.p.c, riguarda il petitum - da determinarsi in relazione al benesostanziale richiesto e alle eccezioni sollevate - non anche leargomentazioni giuridiche o fattuali che sorreggono la pronuncia.Con particolare riferimento al secondo motivo, con cui laricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto dimotivazione, va osservato che esso è intrinsecamente collegato alprimo, poiché entrambi ineriscono alla medesima questione relativaai limiti del devolutum e alla pretesa ultrapetizione. Una voltaesclusa la fondatezza del primo motivo, la censura sullamotivazione non può condurre a diverso esito, dovendosi ritenereconseguentemente assorbita. La motivazione, inoltre, è esente daogni vizio di motivazione apparente, risultando incentrata sullainsufficienza degli elementi documentali offerti dalla parteappellata, appellante incidentale, che neanche ha reiterato leistanze di prova orale sul punto.A tale stregua, non è invero configurabile la denunziataapparenza di motivazione di cui a Cass. SU 8053/2014.Con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., laricorrente denunzia “violazione dell’art. 115 c.p.c.”, per avere laCorte d'appello errato nella percezione del materiale probatorio e,in particolare, delle risultanze da parte del CTU con riferimento allaquantificazione del danno. In particolare, la Corte territoriale sisarebbe limitata alla mera disamina letterale di quanto verbalmenteaffermato dal CTU alla udienza del 05/10/2017, senza analizzare irisultati del suo elaborato, dal quale invece appare assai chiarocome sia la mancata produzione, sia il prezzo di vendita fosserostati oggetto di autonoma ponderazione da parte del CTU, peraltrocon un margine di discostamento, da quanto proposto dallo stessoCTP di [OSCURATO:PERSONA] - neanche considerato dalla Corte- del tuttotrascurabile. Si deduce pertanto che la decisione sia stata fondata6 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025su una erronea percezione delle prove, in violazione dell’art. 115Numero di raccolta generale 6922/2026c.p.c. Data pubblicazione 23/03/2026Il motivo è inammissibile.La censura, sotto la veste di error in procedendo per violazionedell’art. 115 c.p.c., tende in realtà a sollecitare una nuovavalutazione delle risultanze probatorie e, in particolare, della CTU edella documentazione prodotta in giudizio. È principio consolidatoche la violazione della suddetta norma sia configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia posto a fondamentodella decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero abbiadichiarato di non tenere conto di prove ritualmente acquisite. Nonricorre tale evenienza nel caso in esame, essendosi la Corted'appello limitata ad una valutazione - non condivisa dallaricorrente - del materiale probatorio in atti acquisito ([OSCURATO:PERSONA]. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n.26769 del 23/10/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).Sicché la censura è inammissibile perché, anziché porgereargomenti idonei a mettere in luce le denunciate violazioni dinorme, tende a indurre questa Corte a rivalutare i fatti di causain esame dalla Corte di merito, senza mettere in discussione iparametri normativi per valutarle.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigettodel ricorso.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi7 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00 per onorari ), oltre a speseNumero di raccolta generale 6922/2026generali e accessori di legge, in favore della controrDicatoa rprubebnlictaezio ne 23/03/2026società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO8 di 8P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi7 di 8Numero registro generale 9606/2023Numero sezionale 3807/2025euro 5.200,00 ( di cui euro 5.000,00 per onorari ), oltre a speseNumero di raccolta generale 6922/2026generali e accessori di legge, in favore della controrDicatoa rprubebnlictaezio ne 23/03/2026società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO8 di 8