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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30455/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1110/05/2000 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto la mancata motivazione in relazione alla insussistenza di motivi di non punibilità ed alla correttezza della qualificazione giuridica.

2. Il ricorso è inammissibile poiché è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in ragione della rinuncia ai motivi di impugnazione sul merito che hanno reso definitivo l'accertamento di responsabilità, e cWAla qualificazione giuridica del fatto.

3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) ed alla relativa pronuncia può pervenirsi con procedura de plano, secondo quanto disposto dall'art.610 comma 5 bis c.p.p., con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.O.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e dell somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] sigliere rel tore [OSCURATO:PERSONA] La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Go Flor SECONDA SEZtONE PENALE 2 4 L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1110/05/2000 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto la mancata motivazione in relazione alla insussistenza di motivi di non punibilità ed alla correttezza della qualificazione giuridica. 2. Il ricorso è inammissibile poiché è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in ragione della rinuncia ai motivi di impugnazione sul merito che hanno reso definitivo l'accertamento di responsabilità, e cWAla qualificazione giuridica del fatto. 3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) ed alla relativa pronuncia può pervenirsi con procedura de plano, secondo quanto disposto dall'art.610 comma 5 bis c.p.p., con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce suali e dell somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] sigliere rel tore [OSCURATO:PERSONA] La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Go Flor SECONDA SEZtONE PENALE 2 4 L
Sentenza Cassazione n. 30455/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris