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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22381/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30500/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura in calce al Oggetto: tributi - cessazione della materia del contendere N.30500/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studioin Roma, via della Scrofa, 57 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1657/08/21depositata in data 30 aprile 2021 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 12 giugno 2024; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento per IVA, relativo al periodo di imposta 2013, con il qualel’Ufficio, a seguito di PVC, aveva rettificato la dichiarazione IVA della contribuente, grossista di gas naturale ed energia elettrica, quale effetto del disconoscimento del regime agevolato delle accise di cui all’art. 26, comma 3 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) per immissione in consumo di gas naturale destinato ad usi industriali, non avendo la società contribuente allegato le relative manifestazioni di volontà da parte dei consumatori finali; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso; che la CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo (in relazione alla questione pregiudiziale in forza della quale è stato spiccato l’atto impugnato) che non è necessario che la fruizione del regime agevolato fosse accompagnata da una apposita richiesta dei consumatori finali, atteso che l’Ufficio era edotto dell’uso industriale cui il gas naturale era destinato; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente; N.30500/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] Che parte ricorrente ha depositato in data 6 marzo 2024 istanza di cessazione della materia del contendere, allegando Nota dell’Ufficio in cui si dà atto che, all’esito di annullamento in autotutela parziale dell’atto impugnato, la società contribuente ha eseguito i relativi pagamenti; che deve ritenersi cessata la materia del contendere e che sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti; P. Q. M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30500/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura in calce al Oggetto: tributi - cessazione della materia del contendere N.30500/21 R.G. Est. F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studioin Roma, via della Scrofa, 57 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1657/08/21depositata in data 30 aprile 2021 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 12 giugno 2024; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento per IVA, relativo al periodo di imposta 2013, con il qualel’Ufficio, a seguito di PVC, aveva rettificato la dichiarazione IVA della contribuente, grossista di gas naturale ed energia elettrica, quale effetto del disconoscimento del regime agevolato delle accise di cui all’art. 26, comma 3 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) per immissione in consumo di gas naturale destinato ad usi industriali, non avendo la società contribuente allegato le relative manifestazioni di volontà da parte dei consumatori finali; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso; che la CTR della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo (in relazione alla questione pregiudiziale in forza della quale è stato spiccato l’atto impugnato) che non è necessario che la fruizione del regime agevolato fosse accompagnata da una apposita richiesta dei consumatori finali, atteso che l’Ufficio era edotto dell’uso industriale cui il gas naturale era destinato; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente; N.30500/21 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] Che parte ricorrente ha depositato in data 6 marzo 2024 istanza di cessazione della materia del contendere, allegando Nota dell’Ufficio in cui si dà atto che, all’esito di annullamento in autotutela parziale dell’atto impugnato, la società contribuente ha eseguito i relativi pagamenti; che deve ritenersi cessata la materia del contendere e che sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti; P. Q. M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizi
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