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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03931/2023

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R OMA, [OSCURATO:PERSONA] N.268/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 980 / 2 2 /201 6 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il 18aprile 2016; [OSCURATO:PERSONA] – persona fisica iscritta all’AIRE - stabile organizzazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con avviso di accertamento relativo ad Irpef, Irap e Iva per l’anno d’imposta 1998, l’Agen zia delle entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA], iscritto all’AIRE, l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall’attività di commercio di autoveicoli usati, svolta in Italia mediante una stabile organizzazione.

Contro l’atto impositivo il contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecceche lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado ritenendo che , nel periodo d’imposta in considerazione, l’attività di commercio di autoveicoli usatinon era stata svoltain Italia dal contribuente mediante una stabile organizzazione.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi .

Resiste con controricorso il contribuente.

Il controricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato istanza di sospensione del processo.

Considerato che:

1. Con il primo motivol’Agenzia delle entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 17 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697e 2729 cod. civ., per avere la CTR erroneamente escluso che il contribuente svolgesse in Italia l’attività di commercio di auto veicoli usatimediante una stabile organizzazione.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2082 cod. civ. e 51 t.u.i.r., per avere la CTR ritenuto che un esiguo numero di veicoli commercializzatidal contribuente non po tesse integrare una autonoma attività d’impresa.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 162t.u.i.r., per avere la CTR fondato il proprio convincimento su una definizione di stabile organizzazione arbitraria ed estranea alla definizione offerta dal legislatore nazionale e comunitario.

4. Con il quartomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.2967 cod. civ., per essere la sentenza impugnata pervenuta a conclusioni contraddittorie rispetto alle risultanzeistruttorie emerse nel corso dei due gradi di giudizio.

5. Va preliminarmente rilevato che il contribuenteha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere dell a definizione agevolata delle liti fiscali,ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo sino al 10 luglio 2023.

6. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo èsospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

7. Sulla base delle disposizioni innanzi richiamate l’istanza di sospensione del processo avanzata dal contribuente deve essere quindi accolta.Il processo va dunque sospeso sino al 10 luglio 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in R OMA, [OSCURATO:PERSONA] N.268/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 980 / 2 2 /201 6 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il 18aprile 2016; [OSCURATO:PERSONA] – persona fisica iscritta all’AIRE - stabile organizzazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con avviso di accertamento relativo ad Irpef, Irap e Iva per l’anno d’imposta 1998, l’Agen zia delle entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA], iscritto all’AIRE, l’omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall’attività di commercio di autoveicoli usati, svolta in Italia mediante una stabile organizzazione. Contro l’atto impositivo il contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecceche lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado ritenendo che , nel periodo d’imposta in considerazione, l’attività di commercio di autoveicoli usatinon era stata svoltain Italia dal contribuente mediante una stabile organizzazione. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi . Resiste con controricorso il contribuente. Il controricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato istanza di sospensione del processo. Considerato che: 1. Con il primo motivol’Agenzia delle entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 17 d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697e 2729 cod. civ., per avere la CTR erroneamente escluso che il contribuente svolgesse in Italia l’attività di commercio di auto veicoli usatimediante una stabile organizzazione. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2082 cod. civ. e 51 t.u.i.r., per avere la CTR ritenuto che un esiguo numero di veicoli commercializzatidal contribuente non po tesse integrare una autonoma attività d’impresa. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 162t.u.i.r., per avere la CTR fondato il proprio convincimento su una definizione di stabile organizzazione arbitraria ed estranea alla definizione offerta dal legislatore nazionale e comunitario. 4. Con il quartomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.2967 cod. civ., per essere la sentenza impugnata pervenuta a conclusioni contraddittorie rispetto alle risultanzeistruttorie emerse nel corso dei due gradi di giudizio. 5. Va preliminarmente rilevato che il contribuenteha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere dell a definizione agevolata delle liti fiscali,ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo sino al 10 luglio 2023. 6. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo èsospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». 7. Sulla base delle disposizioni innanzi richiamate l’istanza di sospensione del processo avanzata dal contribuente deve essere quindi accolta.Il processo va dunque sospeso sino al 10 luglio 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia la
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