CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2021
Cassazione n. 42166/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Algeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. DEPO iit7 [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con sentenza del 11/03/2021, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 (perché nella qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA], pur essendovi obbligato ed al fine di evadere le imposte per l'anno 2010, ometteva di presentare le relative dichiarazioni, con imposta Iva evasa pari ad euro 56.036,00) e condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, esponendo che, con specifico motivo di gravame, si contestava la valenza probatoria degli elementi posti a base della decisione, in quanto costituiti dalle risultanze dell'accertamento induttivo compiuto dagli Uffici finanziari e dai dati risultanti dalle banche dati tributarie (comunicazione dati Iva, dichiarazione 770, dati estratti dal sistema Clifo in ordine allo scambio di fatture con alcune società; dichiarazioni rese dal teste escusso che si era basato su studi di settore); la motivazione espressa sul punto dalla sentenza impugnata era carente, essendo limitata la Corte di appello a ritenere tali elementi concreti atti di accertamento diretto e non induttivo. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62 -bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; argomenta che l'esistenza di precedenti penali e la mancata partecipazione dell'imputato al processo non costituivano circostanze idonee a giustificare il diniego delle circostanze in questione. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 5 d.lgs 74/2000 e 2, comma 4, cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva confermato la congruità della pena irrogata dal Tribunale, affermando erroneamente che il giudice di primo grado aveva irrogato una pena inferiore al minimo edittale, mentre, la formulazione dell'art. 5 d.lgs applicabile ratione temporis prevedeva un minimo edittale di un anno, portato, poi, alla misura di anni uno e mesi sei solo con la successiva modifica della disposizione ad opera del d.lgs 158/2015. Con il quarto motivo deduce errata applicazione dell'art. 163 cod.pen. lamentando che la Corte territoriale aveva denegato la concessione del beneficio pur risultando dal casellario che l'imputato ne aveva beneficiato una sola volta.Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha offerto in ordine all'affermazione di responsabilità articolata e logica motivazione, basata su autonoma valutazione delle risultanze dell'accertamento induttivo in relazione ad approfondito esame del complessivo materiale probatorio acquisito (avviso di accertamento, comunicazione Iva, mod. 770, dati estratti dal sistema Clifo, accertamento induttivo, dichiarazioni testimoniali), risultando, conseguentemente, accertata la condotta contestata ed il superamento della soglia di punibilità. Va ricordato che, in tema di reati tributari, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile (Sez.3 n. 36207 del 17/04/2019, Rv.277581 -01; Sez.3,n.24811 del 28/04/2011, Rv.250647 - 01; Sez. 3, n. 5786 del 18/12/2007 - dep. 06/02/2008, D'Amico, Rv. 238825). Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde, come correttamente avvenuto nella specie (Sez.3, n.15899 del 02/03/2016, Rv.266817 - 01; Sez. 3, n. 1904 del 21/12/1999, dep. 21/02/2000, Rv. 215694) 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali, rimarcando anche l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Ha, quindi, ritenuto assolutamente prevalente il richiamo alla personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale, per negare l'invocato beneficio (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificata da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 3.11 terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal Tribunale, in misura pari al minimo edittale all'epoca di verificazione dei fatti (anni uno di reclusione); il ricorrente, pur deducendo che sia stata applicata la disciplina più favorevole per l'imputato, lamenta che la Corte di appello, nel confermare l'entità della pena, aveva affermato in maniera erronea che essa era stata determinata in misura inferiore al minimo edittale; tale deduzione è inammissibile per carenza di interesse in quanto tale affermazione, pur erronea, non ha inciso sull'entità del trattamento sanzionatorio. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche, ha negato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondando la prognosi sfavorevole sull'esame dei tre precedenti penali dell'imputato, tutti maturati nel contesto della gestione aziendale, valutando, conseguentemente, il reato contestato sintomo di maggiore pericolosità. Va ricordato che, secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare - come avvenuto nella specie- quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez.5,n.17953 del 07/02/2020, Rv.279206 - 02; Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639). 5. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.