CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 19179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28849/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona dei C.L. p.t., elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualie eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA , VIA B MARLIANO 14, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e ANGELA , MAIELI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1747/2016depositata il 6/10/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 28 ottobre 2016, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . in [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bologna aveva amm e sso al lo stato passivo d ella procedura il credito di € 3.434,99 vantato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della società, a titolo di restituzione del 90% delle ritenute d’acconto operate da Fochi in bonis , nel periodo ottobre 1990- dicembre 1992, sulle retribuzioni corrisposte al de cuius,senza versare all’erario la somma corrispondente. La corte d’appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui, a seguito della adesione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al condono fiscale previsto dall’art. 9 comma 17 della L. 289/2002 – che aveva consentito ai soggetti destinatari della sospension e dal versamento dei tributi, d ispost a a seguito del terremoto che aveva colpito la provincia di Siracusa nel 1990, di definire la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, tramite la corresponsione al l’erario di un impor to pari al 10% dell’intero ammontare dovuto per ciascun tributo – le somme trattenute dalla predetta società sulla retribuzione lorda dovuta al dipendente, e non versate all’erario per effetto del condono, costituivano oggetto di un indebito e, come tali, dovevano essere restituite al lavoratore, con gli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo a due motivi. Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso è stato notificato il 6.12.2016, si sono costituiti in giudizio, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], con atto d e positato i l 2 2. 9.2021 cui ha fatto seguito il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, avvenuta ben oltre il termine di cui all’art. 370 cod.proc.civ. 1.1.Non può tenersi conto neppure della memoria dagli stessi depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., stante l’orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 23921/2020, conf. Cass. 4428/2022) secondo cui:”Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita”. 2. Con il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 9 comma 17° l. n. 289/2002 e 1294, 1301, 2033 cod. civ. , l’A.S. di Fochi sud deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, la remissione del debito tributario, conseguente all’adesione al condono da parte del datore di lavoro- sostituto d’imposta, non spieg a effetto anche nei confronti del lavoratore sostituito, posto che l’art. 9 comma 17° l . n. 289/2002 aveva previsto il beneficio della definizione agevolata ad esclusivo favore del primo e non anche del secondo. Ad avviso della ricorrente, i soggetti che possono fruire del beneficio della riduzione al 10% della somma da versare a titolo d’imposta sono solo quelli tenuti “agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (ovvero, in caso di ritenuta d’acconto, i soli sostituti d’imposta, e non i sostituiti), secondo quanto previsto dall’art. 1 n. 2 dell’ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile del 21.12.1990, che nell’ultimo comma, aveva stabilito che “il sostituto d’imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge”. 2.1Il motiv o va dichiarat o inammissibil e , ai sensi dell’art. 360 bis cod.proc.civ., perché la sentenza impugnata ha deciso la question e in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dellacensura non offre elementi per mutare orientamento. 2.1. E’ pertanto sufficiente richiamare sul punto i principi espressi, in identica fattispecie, da Cass. n. 14502/2019 secondo cui “ …. il lavoratore ha diritto a ricevere l'intero importo retributivo , decurtato delle trattenute fiscali e previdenziali dovute per legge il cui versamento sia stato effettivamente adempiuto dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta; l'eventuale accertamento di insussistenza del debito fiscale comporta l'obbligo del datore di lavoro alla restituzione della quota di retribuzione trattenuta e non versata al Fisco […]; il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattore dell'amministrazione finanziaria versando direttamente a questa ultima gli acconti d'imposta per conto del lavoratore subordinato sostituito: provvede, cioè - sia pure in adempimento di un preciso obbligo di legge (e non in esecuzione di un mandato negoziale o come gestione di affari altrui) - ad adempiere ad un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria; infatti, alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è il sostituito a dover conteggiare quanto ancora dovuto, scalando dall'importo dell'imposta lorda, oltre alle detrazioni di imposta, gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta (oppure anche, eventualmente, da una pluralità di sostituti d'imposta); l'obbligato principale nei confronti del Fisco resta, dunque, sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte;. coerentemente, ove intervengano meccanismi di definizione agevolata della posizione fiscale, da un lato, è il sostituito (id est: il lavoratore) il principale beneficiario della stessa, come peraltro espressamente riconosciuto da questa Corte proprio in relazione alla specifica normativa qui in discussione (ex plurimis, Cass.17472 e 17473 del 2017; Cass. nr. 7509 del 2018; Cass. nr. 3641 del 2019), dall'altro, il sostituto (id est: il datore di lavoro), non più tenuto a versare al Fisco, in ragione del medesimo meccanismo di definizione agevolata, le somme trattenute, deve restituirle al lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per trattenere il residuo (negli stessi termini ed in relazione a medesima fattispecie, Cass. nr. 26873 del 2017, inmotiv.)…” Nel dare continuità a dett i principi altre pronunce, che hanno anch’esse respinto ricorsi dell’A.S. di [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto identica fattispecie (cfr. Cass. n. 10259/2021 ), hanno ulteriormente osservato che: …v arrà rammentare che gli elementi identificativi della figura del sostituto d'imposta sono contenuti nell'articolo 64, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui è sostituto: «Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto»; ciò con l'ulteriore previsione secondo cui il sostituto «deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modoespresso». Il tratto caratterizzante del meccanismo di sostituzione di imposta sta dunque in ciò, che l'obbligazione di pagamento del tributo incombe sul sostituto «in luogo di altri», «per fatti o situazioni» a questi riferibili, e cioè, detto in altri termini, in relazione ad un obbligo contributivo sostanzialmente riferibile a tali altri. La figura del sostituto è stata nel tempo ricostruita, sul piano teorico, secondo una pluralità di schemi: in termini di pignoramento presso terzi, di sostituto quale intermediario nella riscossione, o di organo di riscossione, ovvero di successore nel debito d'imposta, o di rappresentante ex lege; si sono ritenuti, inoltre, applicabili gli schemi della surrogazione o della cessione legale del credito o della delegazione passiva di pagamento. Al riguardo, non occorre certo approfondire qui, essendo sufficiente, per i fini di questa decisione, richiamare il recente responso delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, nell'escludere la solidarietà tra sostituto e sostituito qualora il sostituto abbia operato le ritenute, hanno osservato che: «L'art. 64, comma 2, d.p.r. 600 ... dimostra ... che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta; un'obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23 ss. d.p.r. n. 600 cit.; e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall'art. 64» (Cass., Sez. Un., 12 aprile 2019, n. 10378). Insomma, non è revocabile in dubbio che l'obbligazione tributaria grava sul sostituto, perché così stabilisce l'articolo 64, ma «il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito», con il cui denaro il tributo è soddisfatto dal sostituto: nel qual senso può del resto richiamarsi la giurisprudenza della sezione tributaria secondo cui: «In tema di condono fiscale, l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d'imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d'imposta» (Cass. 26 settembre 2016, n. 18905). Il sostituto, cioè, almeno di regola, trattiene il denaro del contribuente direttamente dalle sue fonti di reddito e poi le versa al creditore; questo è un punto che può tenersi assolutamente per fermo: i fondi con cui il sostituto soddisfa l'obbligazione tributaria sono di regola prelevati alla fonte dalla retribuzione del sostituito. Così stando le cose, se fosse vera la tesi sostenuta dalla società ricorrente, l'invocato articolo 9, comma 17, della legge numero 289 del 2002 prevederebbe un eccentrico spostamento patrimoniale, per di più coatto — spostamento invero non facile a qualificarsi in termini di consueti istituti civilistici — dal sostituito al sostitu to: giacché il sostituto avrebbe in buona sostanza trattenuto, ossia non versato, il tributo dovuto dal sostituito, coi suoi denari, in relazione all'arco temporale previsto dalla norma, e, grazie, alla norma medesima, potrebbe poi trattenere il 90% di quanto non versato, ossia dellarelativa quota-parte di retribuzione del lavoratore. Ebbene, può anche darsi — il quesito qui non si pone — che una disposizione di tal fatta non sia interdetta, in astratto alla signoria del legislatore: ma, certo, un dispositivo normativo così congetturato dovrebbe avere se non altro il crisma dell’inequivocità. E allora l'esito della censura in esame è del tutto scontato: giacché nel comma 17 dell'articolo 9 non c'è assolutamente nulla, nessun benché minimo e sia pure labile elemento letterale, indispensabile alla costruzione del precetto, dal quale arguire che il legislatore abbia voluto effettuare uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro soggetto del rapporto di sostituzione di imposta. Spostamento patrimoniale che, ove fosse stato disposto nei termini suggeriti dal ricorrente, avrebbe infine prodotto effetti in numerosi casi palesemente assurdi, sol che si consideri che, ipotizzando l'operatività della norma a vantaggio del sostituto e non del sostituito, si sarebbero avvantaggiati di essa non solo datori di lavoro imprenditori, ma anche, oltre ad enti pu bblici e privati non commerciali, tanto per fare qualche esempio che dovrebbe essere risolutivo, finanche condominii, curatori fallimentari e commissari liquidatori…” 3. Co l secondo motivo , che prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 429 comma 3° cod. proc. civ., 2033 cod. civ., e 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia riconosciuto, sulla somma attribuita a titolo di restituzione dell’indebito, la rivalutazione monetaria dal momento in cui sono state effettuate le trattenute, non considerando che il credito restitutorio ex art. 2033 cod. civ. del lavoratore traeva origine dall’effetto liberatorio determinato dal perfezionamento della definizione agevolata: il diritto alla ripetizione del 90% non versato sarebbe dunque sorto solo a partire dal momento dell’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante il versamento del 10% dell’ammontare delle ritenute. 3.1. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ. Questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che “…le somme da restituire al lavoratore per l'accertata inesistenza del debito fiscale…hanno mera natura retributiva; la natura retributiva del credito al rimborso comporta che ad esso non può che essere applicata l'intera disciplina afferente al rapporto di lavoro e quindi anche le disposizioni di cui all'art. 429 cod.proc.civ. in tema di interessi e rivalutazione, costituendo dette voci una componente essenziale del credito medesimo…; l'obbligo di corrispondere gli interessi e la rivalutazione su quote di retribuzione corrisposte in ritardo al lavoratore (quali sono quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza del debito fiscale, per effetto del meccanismo di agevolazione ex legge nr. 289 del 2002) prescinde, infatti, dall'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, poiché i suddetti accessori consistono in una qualità del credito ad esso automaticamente ed inscindibilmente connessa…; invero, nel sistema configurato dall'art. 429 cit., il credito lavorativo, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato, sicché, ai fini della determinazione del rimborso ai lavoratori, nessuna rilevanza può avere la circostanza che la società, al momento della trattenuta, sia obbligata a tanto per legge e che il versamento sia stato sospeso prima della normativa di definizione agevolata…” (cfr., fra molte, le stesse Cass. nn. 10259/2021e 14502/019 cit). Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite in favore dei Failla, costituiti tardivamente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento d