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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29549/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 marzo 2017 aveva escluso la continuazione unicamente tra il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 precedentemente giudicato e quello di cui all'art. 416- bis cod. pen. da essa giudicato e non anche la continuazione con la cessione di stupefacenti di cui alla medesima sentenza, sono manifestamente infondate.

Invero, la sentenza citata dalla difesa non ha riconosciuto la continuazione tra il sodalizio mafioso e quello finalizzato al narcotraffico, ma ha riconosciuto la continuazione (interna) tra il sodalizio mafioso e la cessione di stupefacenti, mentre l'altra pronuncia aveva riconosciuto la continuazione (interna) tra l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e le cessioni di stupefacenti di cui alla medesima sentenza.

L'ipotesi in esame è, quindi, sovrapponibile a quelle considerate da Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482 e da Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, P.g. in proc.

Andreoli, Rv. 271401, secondo cui il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo e altro reato (non rileva se associativo) impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo di continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati per continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato il vincolo in riferimento al reato associativo.

Deve, pertanto, ritenersi che l'efficacia preclusiva del giudicato sull'esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati ad essi, rispettivamente, connessi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 marzo 2017 aveva escluso la continuazione unicamente tra il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 precedentemente giudicato e quello di cui all'art. 416- bis cod. pen. da essa giudicato e non anche la continuazione con la cessione di stupefacenti di cui alla medesima sentenza, sono manifestamente infondate. Invero, la sentenza citata dalla difesa non ha riconosciuto la continuazione tra il sodalizio mafioso e quello finalizzato al narcotraffico, ma ha riconosciuto la continuazione (interna) tra il sodalizio mafioso e la cessione di stupefacenti, mentre l'altra pronuncia aveva riconosciuto la continuazione (interna) tra l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e le cessioni di stupefacenti di cui alla medesima sentenza. L'ipotesi in esame è, quindi, sovrapponibile a quelle considerate da Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247482 e da Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, P.g. in proc. Andreoli, Rv. 271401, secondo cui il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo e altro reato (non rileva se associativo) impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo di continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati per continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato il vincolo in riferimento al reato associativo. Deve, pertanto, ritenersi che l'efficacia preclusiva del giudicato sull'esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati ad essi, rispettivamente, connessi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 l
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