CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 08707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31935/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente principale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] MILIZIEn. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] R. [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro temporedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1176/2019 depositata il24/04/2019, RG n. 4593 del 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello proposto dal MIUR nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (con gli avv.ti M. Perugi e C. Rienzi), [OSCURATO:PERSONA] (avv.ti S. Chiricotto e P. Giammaria); e di D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti ritualmente citati (pag. 2 della sentenza di appello) e contumaci, in parziale riforma della sentenza del Tribunale rigettava la declaratoria di nullità dei contratti a termine impugnati e la domanda di risarcimento del danno. 2. Nella motivazionedella sentenza, la Corte d’Appello afferma (pag. 6 della sentenza) che la documentazione in atti attesta in modo piano che gli appellati Giannini, Davoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ruiz non erano stati occupati con contratti a termine su organico di diritto per più di trentasei mesi, con conseguente inconfigurabilità di qualsiasi abuso dello strumento contrattuale precario da parte dell’amministrazione Inoltre, era pacifico che i suddetti lavoratori fossero stati immessi in ruolo, ottenendo il bene della vita preteso, circostanza inconciliabile con l’asserita esistenza di un pregiudizio risarcibile a causa ella stipula di plurimi contratti a termine. Quest’ultima considerazione negava il diritto al risarcimento del danno a [OSCURATO:PERSONA] la quale pur essendo stata occupata con quattro contratti a termine sull’organico di diritto, è stata pacificamente immessa in ruolo. Con riguardo agli altri appellati rimasti contumaci in secondo grado l’esame degli atti mostrava che neppure costoro erano stati occupati per più di trentasei mesi con contratti a termine su organico di diritto con inconfigurabilità dell’abuso. Non erano state poi corredate da circostanze di fatto ulteriori pregiudizi limitandosi i ricorrenti a prospettare solo il dato storico della ripetizione dei contratti. 3.La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto differenze retributive maturate a titolo di anzianità di servizio per il cumulo dei periodi lavorati in forza dei contratti a termine. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono con tre distinti ricorsi: [OSCURATO:PERSONA], prospettando quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], prospettando duemotivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], prospettando unmotivo di ricorso. 8. A ciascuno dei ricorso resiste il MIUR con controricorso. 9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.DIRITTO 1. Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente ilcontroricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass., n. 36057 del 2021). 1.1.Il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 332, cod. proc. civ., e in subordine degli artt. 102 e 331, cod. proc. civ.: mancata notifica dell’appello a parte costituita in primo grado e mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello. Assume la ricorrente che poiché l’appello non era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], costituita in primo grado con il ministerodifensivo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur trattandosi di cause scindibili si era formato litisconsorzio necessario processuale, imposto dal fatto che tutte le parti erano state presenti nel giudizio di primo grado. 1.2. Il motivo non è fondato, attesi i principi già enunciati da questa Corte, che ha affermato che in caso di domande di identico contenuto proposte, con unico atto, da diversi lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione dilitisconsorzio facoltativo improprio, in quanto, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - sebbene formalmente unica -consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni (Cass. n. 8570del 2016, n. 6440 del 2020). 1.3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la ingiustizia della sentenza di appello per violazione e/o falsa applicazione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) dell’art. 112,cod. proc. civ., per omessa pronuncia su eccezione di inammissibilità dell’appello. La ricorrente deduce di aversollevato eccezione, ex art. 348 - bis, cod. proc. civ., non avendo l’appello alcuna ragionevole possibilità di esser accolto, su cui la Corte d’Appello non aveva pronunciato, così violando il principio dell’art. 112,cod. proc. civ. 1.4. Il motivo non è fondato, atteso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando, come nella specie, in ragione degli argomenti della motivazione della sentenza, la decisione adottata comporti una statuizioneimplicita di rigetto sul medesima (Cass., n. 29191 del 2017, n. 20718 del 2018). 1.5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’ingiustizia della sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione (art. 360, n.3, cod. proc. civ.) degli artt. 2697, cod. civ., e dell’art. 115,cod. proc. civ. Assume la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova,ritenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto dare prove ulteriori rispetto alla produzione dei contratti, e dare prova dell’assenza di elementi oggettivi tali da giustificare quanto affermato, con ciò violando l’art. 115, cod. proc. civ. , e l’art. 2697 , cod. civ. 1.6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l’ingiustizia della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della direttiva 1999/70CE della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva, art. 5, comma 4-bis e art. 10, comma 4 - bis, del d.lgs. n.368 del 2001, nonché art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 32 d.lgs.183/2010. Oltre all’inversione dell’onere della prova la Corte d’Appello non aveva correttamente interpretato la normativa di riferimento, atteso che,indip endentemente dalle tre tipologie per l’affidamento delle cattedre temporanee, l’Amministrazione non era mai esonerata dal verificare ed esplicitare la necessità oggettiva di procedere all’affidamento temporaneo, anzi è proprio la sussistenza di particolari circostanze quella che autorizza l’amministrazione a procedere. 1.7. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. La statuizione del giudice di appello è conforme ai principi affermati da questa Corte (sentenzeda n. 22552 a n. 22558, la cui motivazione si richiama exart. 118, disp. att. disp. att., cod. proc. civ.). In particolare si è affermato che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organicodi fatto” e per le supplenze temporanee non è, in sé, configurabile alcunabuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, -fermo restando ildiritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima -né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell’art. 4, commi 1 e 11, della l.n. 124 del 1999 (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perché l’abusosussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’”organicodi diritto” e si siano protratte per oltre 36 mesi. Ai sensi dell'art. 36 (originariocomma 2, ora comma 5) del D. Lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd.organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto (Cass., n. 3472 del 2020). 1.8.La Corte d’Appello, in ragione di accertamento di fatto non specificamente contestato, facendo corretta applicazione dei suddetti principi ha escluso che vi fosse abusiva reiterazione non essendo stati lavoratori impiegati con contrati a termine suorganico di diritto per più di 36 mesi, ed essendo intervenuta la stabilizzazione dei lavoratori e non essendo stati provati altri danni ha escluso il risarcimento del danno. 1.9. Il ricorso deve essere rigettato. 1.10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 2. Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Occorre premettere che nella premessa in fatto, la ricorrente ricorda di aver concluso i seguenti contratti a termine: a.s. 2007/2008 dal 24 settembre 2007 al 30 giugno 2008; a.s. 2008/2009, dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009; a.s. 2009/2010 dal 2 settembre2009 al 31 agosto 2010; a.s. 2010/2011 dal 3 settembre 2010al 31 agosto 2011; a.s. 2011/2012 dal 5 settembre 2011 al 30 giugno 2012. 2.2. Dopo avere illustrato in via preliminare l’ammissibilità del ricorso(punto 1, pag. 5 del ricorso), con il primo motivo di ricorso (punto 2, pag. 12 del ricorso) , la lavoratrice deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della direttiva 1999/70 CE , del preambolo della stessa (punti 2, 3 e 4) e dell’Accordo quadro (punti 6, 7 e 10 considerazioni generali), della clausola 1, lett. b, della clausola 2, punto 1, della clausola 5, punto 1, violazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4-bis), 10, 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche in combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 124 del 1999. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. La ricorrente censura, ripercorrendo la suddetta disciplina, la statuizione di appello che non ha accolto la domanda di declaratoria di illegittimità del termine, avendo il giudice di appello ritenuto non applicabile il d.lgs. n. 368 del 2001. 2.3. Con il secondo motivo di ricorso ( punto 3, pag. 15 del ricorso)si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della direttiva 1999/70 e dell’Accordo quadro (clausola 1, clausola 2, punto 1, clausole 4 e 5), violazione artt. 1, 4 5, del d.lgs. n. 368 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art.36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Si contesta, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, il rilievo attribuito alla stabilizzazione ai fini di escludere la richiesta risarcitoria 2.4. In ragione delle censure che propone, la lavoratrice intende che la sentenza di appello, come da dispositivo, ha rigettato sia la domanda di accertamento della abusiva reiterazione, sia quella di risarcimento del danno. 2.5. I motivi che devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati in ragione dei principi già enunciati da questa Corte riportati al punto 1.7, che trovano conferma quanto alla fattispecie, nella indicazione da parte della lavoratrice (pag. 2 del ricorso) di soli tre contratti a termine su organico di diritto: a.s. 2008/2009, dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009; a.s. 2009/2010 dal 2 settembre 2009 al 31 agosto 2010; a.s. 2010/2011 dal 3 settembre 2010al 31 agosto 2011. Nelle pronuncesopra richiamate si è inoltre affermato che la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un "corpus" normativo completo e speciale, sicché, per il principio immanente all'ordinamento secondo il quale “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, non è possibile far discendere dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 l’abrogazione della normativa speciale che qui viene in rilievo, nelle parti incompatibili con la disciplina di carattere generale dettata per il contratto a tempo determinato (Cass. 22552 del 2016, punto 13). 2.6. Il ricorso deve essere rigettato. 2.7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 3. Il controricorso ad adiuvandum (rispetto al ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Savelli) e il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con l’unico motivo è dedotta la nullità della sentenza per errata applicazione dell’art. 332, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., mancata notific a dell’appello alla parte costituita in primo grado e mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello. Il MIUR non aveva provveduto alla notifica del ricorso in appello alla Minniti, né al difensore , né la Corte d’Appello aveva disposto l’integrazione del contraddittorio. Pertanto, la lavoratrice non poteva essere dichiarata contumace, non essendo parte nel giudizio di appello non essendo stata ritualmente chiamata in giudizio. In ogni caso la mancata notifica ha fatto passare in giudicato la sentenza favorevole del Tribunale nei confronti della ricorrente 3.2. Il motivo è fondato e va accolto. La Corte d’Appello ha dichiarato la contumacia della lavoratrice in quanto non si sarebbe costituita a seguito della notifica dell’atto di appello da parte del MIUR. La lavoratrice ha allegato al ricorso (doc. 5) copia del ricorso in appello ottenuto a seguito di istanza di richiesta di accesso al fascicolo telematico, da cui non risulta la relata della notifica ad essa lavoratrice. Il MIUR nel controricorso non ha contestato la mancata notifica con puntuali allegazioni e prova. 3.3. Pertanto, atteso che la lavoratrice non si è limitata ad aderire alla richiesta della ricorrente principale e della ricorrente incidentale Savelli(controricorso ad adiuvandum), ma ha formulato una propria domanda di annullamento della decisione sfavorevole (cfr., Cass., n. 10329 del 2016), che è fondata, la sentenza della Corte d’Appello, nella parte in cui ha pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è nulla e va cassata senza rinvio, in quanto l'appelloavrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 3.4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.4.Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche, nella specie il MIUR, del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].Condanna sia la ricorrente principale che la ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali in favore del MIUR in misura ciascuna di euro 3000,00per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Accoglie il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e cassa senza rinviola sentenza di appello in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna il MIUR al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, spese forfettarie nella misura del 15 per cento, euro 200,00 per esborsi eaccessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] e da parte della ricorrente