CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo "l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo e in relazione alla richiesta di esclusione del riferimento al reato di cui al capo c) dal quale il Mercolino è stato assolto e per l'annullamento con rinvio; rigetto nel resto" come da requisitoria in atti. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da memoria depositata, unitamente alla nota spese. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso ed alla memoria integrativa. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 marzo 2022, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto gli imputati responsabili del delitto di falso per omissione di cui al capo A) e, il solo Cecoro, del delitto di tentata violenza aggravata di cui al capo B). In particolare, al Cecoro e al Mercolino era stato in origine contestato, con il capo A), il reato di cui agli artt. 48, 479 e 61, n. 2, cod. pen., in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen., per avere omesso, nella redazione dei verbali di perquisizione e sequestro del [OSCURATO:PERSONA], di riportare di aver proceduto, nel corso della perquisizione, all'assunzione di informazioni dall'arrestato sulla qualità della sostanza stupefacente o, comunque, di avere raccolto informazioni nell'immediatezza del fatto e di indicare le condizioni in cui tale assunzione era avvenuta, ossia con violenza sul [OSCURATO:PERSONA], al fine di celare la commissione dei reati di cui al capo B) e C) (in relazione a quest'ultima imputazione, ex art. 608 cod. pen., gli imputati sono stati assolti in primo grado perché il fatto non sussiste). Con il capo B), attribuito in origine anche al Mercolino (ma, nei confronti di quest'ultimo, è intervenuta assoluzione già dal primo grado, con la conseguenza che la condanna riguarda il solo Cecoro), è stato contestato il reato di cui agli artt. 110, 56, 610, 61, n. 9, cod. pen., per avere tentato con violenza, consistita nel percuotere il [OSCURATO:PERSONA], di ottenere dallo stesso informazioni sulla qualità della sostanza stupefacente ritrovata. Va aggiunto, al fine di intendere la portata dei motivi di ricorso, che, sin dal primo grado, la condanna relativa al capo A) è stata circoscritta, in motivazione, all'omessa indicazione, nei verbali di perquisizione e di arresto, della violenza alla quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Mercolino 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale disatteso il motivo di appello, con il quale si denunciava che il Tribunale, pur avendo circoscritto la pronuncia di condanna all'omessa indicazione nei verbali dell'asserito uso di violenza in danno del [OSCURATO:PERSONA], non avesse pronunciato, in relazione alla restante omissione contestata, sentenza di assoluzione. Si osserva che le considerazioni della Corte d'appello, quanto al fatto che la portata della condanna si desumesse dalla motivazione della decisione di primo grado, non si confrontavano con il rilievo che, nonostante l'inserimento cumulativo nel capo di imputazione di più condotte omissive, ciascuna di queste costituiva autonoma ipotesi di falso ideologico, con la conseguenza che l'assoluzione per una di esse avrebbe dovuto essere esplicitata nel dispositivo e non solo nella motivazione. Si aggiunge che l'interesse all'impugnazione si misura sul piano disciplinare, civile e della condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado. Viene poi dedicato un ultimo rilievo al fatto che la Corte territoriale non si era pronunciata sulla richiesta difensiva di eliminare dal capo di imputazione ogni riferimento al reato di cui alla lettera C) dal quale il Mercolino era stato assolto. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla mancata assunzione di prove decisive. La doglianza comprende più articolazioni. Sotto un primo profilo, si contesta la sussistenza del dolo, nel senso che, quantomeno alla luce del criterio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., era emersa l'estraneità del ricorrente, nel senso che quest'ultimo, impegnato in altre attività di indagine, non era stato in grado di assistere né di rendersi conto di quanto fosse effettivamente accaduto tra il Cecoro e il [OSCURATO:PERSONA]. Sotto un secondo profilo, a sua volta, sotto-articolato in due correlate prospettazioni, si censura la sentenza impugnata, innanzi tutto, per avere disatteso la richiesta di perizia d'ufficio, al fine di accertare se effettivamente il colpo sferrato dal Cecoro avesse attinto la mano e non il volto del [OSCURATO:PERSONA], e di audizione dei testi indicati nella lista della difesa, a conferma del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] «aveva nell'occasione delle abbondanti emissioni salivari e che non presentava segni di violenza sul viso». La rilevanza di tali richieste scaturisce dalla prospettazione difensiva del Cecoro di non avere colpito il [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere informazioni, ma per un gesto di stizza seguito allo sputo rivolto nei suoi confronti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La prospettazione trovava conferma: a) nella deposizione del consulente tecnico di parte, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva tradotto dal napoletano in italiano e poi trascritto un colloquio svoltosi nell'immediatezza dei fatti, nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], tra il Cecoro e altro collega ([OSCURATO:PERSONA]), dal quale emergeva appunto che l'arrestato aveva sputato contro l'operante; b) nell'estrapolazione, da parte di altro consulente di parte, [OSCURATO:PERSONA], di alcune sequenze significative dei filmati ripresi dagli impianti presenti nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]; c) nel fatto che in nessun atto del processo emergeva l'aggressione del [OSCURATO:PERSONA] con più colpi, quale ritenuta sussistente dalla Corte territoriale. La seconda, conseguente prospettazione del secondo profilo di critica, si concentra sull'innocuità del falso, dal momento che la riqualificazione del fatto descritto nel capo B) nei termini di mere percosse, slegate dall'attività di polizia in corso, conduceva ad escludere che l'omissione avesse per oggetto un dato che doveva necessariamente essere reso noto per non alterare la intrinseca finalità probatoria dell'atto. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al rigetto della richiesta di riduzione della pena, affidato ad una motivazione meramente apparente, e alla mancata concessione del beneficio della non menzione, non assistita da una motivazione congrua e puntuale, nonostante l'intervenuta concessione della sospensione condizionale della pena. 3.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale assertivamente riconosciuto la qualità di danneggiato del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di falso, pur non presentando quest'ultimo profili di offensività diretta ed eziologicamente correlabili a qualsivoglia evento di danno. 4. Ricorso Cecoro 4.1. Il primo motivo di ricorso è sovrapponibile al primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Mercolino. 4.2. Il secondo motivo sviluppa considerazioni che denunciano l'omessa assunzione di prove decisive con conseguente riqualificazione del reato di cui al capo B) in quello di percosse e ulteriori riflessi sulla innocuità del falso, secondo la traiettoria argomentativa di cui alla seconda articolazione del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Mercolino. 4.3. Il terzo motivo di ricorso è sovrapponibile al terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Mercolino. 4.4. Il quarto motivo di ricorso è sovrapponibile al quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del Mercolino, con la puntualizzazione, concernente la specifica posizione del Cecoro, per cui il reato di cui al capo B) deve essere riqualificato come percosse, improcedibile per difetto di querela. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto «l'accoglimento del ricorso in relazione al primo e in relazione alla richiesta esclusione del riferimento al reato di cui al capo c) dal quale Mercolino è stato assolto, e per l'annullamento con rinvio; rigetto nel resto». L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivo nuovo, con il quale, alla luce dello jus superveniens costituito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza della querela in ordine al reato di tentata violenza privata contestato al Cecoro al capo B) della rubrica e, per l'effetto estensivo, pronunciare, altresì, «l'annullamento dell'impugnata sentenza anche in ordine al reato di cui al capo A della rubrica contestato al Mercolino e al Cecoro, nell'ambito del quale il reato di cui al capo B della rubrica è incorporato formando oggetto di specifico addebito di falso per omissione». Il medesimo difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni della Procura generale. 6. All'udienza del 17 aprile si è svolta la trattazione orale del procedimento Considerato in diritto 1. Ricorso Mercolino 1.1. Il primo motivo è infondato. Ritiene il Collegio che il capo di imputazione A), che non casualmente non reca la menzione dell'art. 81 cod. pen., non configuri due autonome ipotesi di falso ideologico, ma un unico fatto tipico nel quale sono state sussunte le condotte materiali ivi descritte. Ne discende che l'esclusione di una queste ultime non comportava la necessità di una formale assoluzione, dal momento che il fatto tipico resta integrato dalla restante condotta materiale, mentre la reale portata della condanna, sia ai fini della sanzione inflitta, sia ai fini della concreta portata dell'illecito posto in essere - ad es., con riguardo agli aspetti disciplinari o civilistici -, resta puntualmente delimitata dalla motivazione della sentenza. Proprio in questa prospettiva, si muove la decisione di questa Corte (Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402 - 0) che, appunto, ha sottolineato il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano naturalmente, in un caso nel quale la lettura congiunta del dispositivo e della motivazione della sentenza in esame evidenzia la chiara e univoca volontà dei giudici di ritenere il ricorrente colpevole soltanto di una parte della condotta contestata nell'ambito della unitaria contestazione di calunnia formulata nei suoi confronti. Nella stessa prospettiva si colloca l'orientamento secondo il quale, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'accertamento della condotta di partecipazione per un segmento temporale minore rispetto all'imputazione non necessita di una parziale assoluzione dell'imputato, in quanto non sussiste il rischio che il predetto possa essere sottoposto a un nuovo processo in ordine allo stesso fatto, per il tempo in cui è stata esclusa la sua partecipazione (Sez. 6, n. 5560 del 26/09/2019, dep. 2020, Mancini, Rv. 278208 - 02). I riflessi, poi, in tema di spese del giudizio di impugnazione sono correlati all'esito del giudizio, ossia rappresentano un posterius e non un criterio per decidere se accogliere o non l'impugnazione. Le stesse considerazioni valgono per il riferimento al capo C), alla luce dell'intervenuta assoluzione della quale s'è sopra detto. 2. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato. Per quanto attiene alla consapevolezza, da parte del ricorrente, dell'accaduto, le censure svolte si traducono nell'aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede, dalle quali i giudici di merito hanno tratto la dimostrazione che il ricorrente ben percepì la portata dell'episodio. Ciò posto, anche a prescindere dal tema della ripetizione dei colpi in danno del [OSCURATO:PERSONA] (profilo che, peraltro, non viene valorizzato nella parte strettamente motivazionale della sentenza impugnata e che, in ogni caso, non ha rilievo dirimente), ciò che assume significato, nell'economia motivazionale della sentenza, è la sequenza degli eventi, l'incalzare delle domande rivolte alla persona offesa, seduta su una sedia, e, infine, il ceffone che, come osserva esattamente la Corte territoriale, indipendentemente dalla parte del corpo attinta, provocò la caduta della primo. Del resto, dello sputo in danno del Cecoro, come sottolineato dalla sentenza impugnata, non c'è traccia alcuna nella documentazione redatta dai militari. Ne discende che, senza indugiare sul fatto che la perizia non può essere qualificata come prova decisiva (v. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 0), comunque i mezzi sui quali il ricorrente insiste appaiono del tutto inidonei a scardinare la tenuta motivazionale della sentenza impugnata. Il tema, oggetto dell'ultima articolazione del motivo, dell'innocuità del falso è prospettato dallo stesso ricorrente, come dipendente logicamente dal fatto che, riqualificato il fatto di cui al capo B), come percosse per ragioni personali, verrebbe meno il collegamento con l'attività di polizia giudiziaria. Ne discende che il mancato accoglimento delle superiori critiche priva la censura del suo fondamento. In ogni caso, il rilievo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale, il falso ideologico per omissione è integrato allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca all'atto il significato di un'attestazione non conforme ai fatti; tuttavia la condotta illecita è configurabile soltanto se sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione (Sez. 5, n. 22200 del 19/01/2017, Galeisoltani, Rv. 270215 - 01). E, tuttavia, proprio l'esercizio di poteri pubblici coercitivi da parte chi abbia operato un arresto e una perquisizione, impone di dare conto di tutte le attività compiute (art. 357, comma 1, cod. proc. pen.) e nelle quali siffatto potere autoritativo si sia tradotto, proprio per l'esigenza - consustanziale rispetto alla tutela, costituzionalmente imposta, della libertà personale e della dignità di chi si trovi sottoposto a siffatto potere - di rappresentare i modi nei quali il potere è stato esercitato. 3. Il terzo motivo è inammissibile, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Quanto poi alla mancata concessione del beneficio della non menzione, non si ravvisa alcuna illogicità o contraddittorietà nella motivazione della Corte territoriale, che ha sottolineato il contrasto stridente della condotta con i doveri di correttezza del pubblico ufficiale, tenuto conto dell'affidamento che si deve riporre nelle qualità morali del primo. 4. Il quarto motivo è infondato, alla luce, per un verso, della natura plurioffensiva dei delitti contro la fede pubblica (v., ad es., Sez. 3, n. 3067 del 08/09/2016, dep. 2017, Conti, Rv. 269024 - 0) e, per altro verso, della rilevanza della mera potenzialità dannosa, ai fini della condanna generica (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997 - 2). Ricorso Cecoro 5. I quattro motivi del ricorso, sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso proposto nell'interesse del Mercolino, presentano gli stessi profili di infondatezza e di inammissibilità sopra rilevati, con la puntualizzazione che l'accertata finalizzazione della condotta violenta esclude la riqualificabilità del delitto di cui al capo B) come percosse.D'altra parte, la permanente costituzione di parte civile, rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità a querela del medesimo delitto, alla stregua dei principi affermati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 6. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e di