CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 06614/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15907/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 177 (palazzo Pietrafesa), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] G., [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZAn.720/2020depositata il 23/12/2020. Rilevato che a seguito della proposta di definizione anticipata del ricorso non è stata chiesta da parte ricorrente la decisione del ricorso; considerato che in conseguenza il giudizio si deve dichiarare estinto ex art. 391 c.p.c., giusta il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.; rilevato che si deve provvedere sulle spese e che la combinazione fra la desistenza dal giudizio e la circostanza che al momento della proposizione del ricorso la questione posta dal ricorso risultava oggetto di rimessione alla CGUE giustifica la compensazione delle spese; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese. Così deciso in Roma,il 07/03/2024.