CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 1973
Cassazione n. 28394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1973 avverso l'ordinanza del 19/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha parzialmente accolto - escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestata al capo 1) e l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo 5) - l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, nella ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine all'integrazione dei reati di cui agli artt. 74, comma 3, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 81, 110, 112 n. 4 cod. pen., 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 5). 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di poter solo parzialmente accogliere l'istanza con cui la difesa aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata, ovvero in subordine la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei- gravi indizi di colpevolezza a carico della Balistreri fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, estrapolazione di immagini di telecamere, dalle quali era emerso il coinvolgimento di numerosi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, un illecito traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina e crack) nel quartiere "Sperone" di Palermo, ed in particolare nella piazza di spaccio denominata "[OSCURATO:PERSONA]" e nelle strade adiacenti. Tale attività investigativa aveva, peraltro, portato - ancor prima dell'emissione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari - a diversi arresti in flagranza ed a sequestri di ingenti quantitativi di droga. La rete associativa era stata ritenuta composta da un unico centro direzionale e di approvvigionamento, individuabile nelle persone dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e poi da due distinti rami operativi, addetti alla gestione diretta dello spaccio nel quartiere Sperone, rispettivamente riferentisi alla famiglia Serio (tenuta alla gestione della "casa dello spaccio" sita in [OSCURATO:PERSONA] n. 3) ed alla famiglia Altieri (preposta allo spaccio nella piazza "[OSCURATO:PERSONA]"), in tale ultima svolgendo la Balistreri il ruolo di promotrice, unitamente al marito [OSCURATO:PERSONA] ed al figlio [OSCURATO:PERSONA].Per come emerso dai contenuti di alcuni dialoghi intercettati, oltre che dalla visione di immagini videoregistrate, la Balistreri risulterebbe partecipe del sodalizio criminoso con il precipuo compito di occuparsi, oltre che della diretta cessione della droga, della contabilità degli introiti derivanti alla famiglia Altieri dall'illecito commercio della sostanza stupefacente, altresì provvedendo periodicamente a consegnare ai fratelli Nuccio somme dì denaro in corrispettivo della droga acquistata. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, eccependo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 74, commi 1 e 3, D.P.R. n. 309 del 1990, 273 e 309 cod. proc. pen. Ritiene la ricorrente che il provvedimento gravato non sarebbe sorretto da adeguata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo contestatole, di cui latiterebbero gli elementi costitutivi, essendone stata ritenuta l'indiziaria ricorrenza in maniera apodittica e sulla scorta di argomentazioni lacunose. Avrebbero, in particolare, errato i giudici del riesame nell'aver desunto lo stabile inserimento della Balistreri nella struttura associativa solo sulla scorta di un'attività investigativa protrattasi per un arco temporale particolarmente breve, certamente insufficiente ad individuare nella sua condotta l'integrazione del reato ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, e non già una mera attività concorsuale, di rilievo ai sensi dell'art. 110 cod. pen. A dire della ricorrente, poi, sarebbe parimenti non provata l'aggravante contestatale di aver svolto attività di promotore nell'ambito della struttura associativa, non risultando confortata da alcun riscontro probatorio la circostanza, invece ritenuta dai giudici del riesame, per cui lei avrebbe ricoperto nell'organizzazione un ruolo decisionale e organizzativo, paritetico a quello del marito e del figlio, e non, invece, una posizione meramente subordinata ed operativa, come evincibile dal fatto di essere stata unicamente delegata alla gestione della contabilità e all'effettuazione dei pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Ed infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato/ al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizr- Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazíone di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Orbene, nel caso di specie/ le doglianze espresse dalla ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, il Collegio rileva come le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiano del tutto congrue ed esenti da ogni vizio logico o giuridico, rendendo infondato il motivo con cui la Balistreri ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in tl odTalia sua partecipazione al sodalizio criminoso. Ed infatti, l'impugnata ordinanza, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha fornito, con motivazione pienamente logica e congrua, una dettagliata indicazione dei plurimi elementi indiziari, ed in particolare delle numerose emergenze procedurali - scaturite da captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, oltre che dall'estrapolazione di immagini di telecamere - dalle quali è stato possibile desumere l'esistenza di una ben strutturata associazione criminosa, coinvolgente un cospicuo numero di soggetti, svolgente un illecito traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere "Sperone" di Palermo, in cui un ruolo preminente era riconosciuto proprio alla famiglia della ricorrente. Dalle numerose risultanze indiziarie, poi, è stato possibile desumere, secondo una chiave di lettura non solo non manifestamente illogica né contraddittoria, ma anche altamente razionale e convincente, l'inequivoca indiziaria partecipazione della Balistreri all'organizzazione criminosa, essendo stati diversi gli episodi in cui è stata vista cedere sostanza stupefacente a terzi (24 episodi di cessione commessi tra il marzo e l'agosto 2018), nonché operare nella gestione della contabilità familiare, altresì provvedendo a consegnare, con cadenza periodica, delle somme di denaro ai Nuccio in pagamento della droga fornitagli. Le risultanze della svolta attività captativa hanno consentito di accertare, inoltre, come tale coinvolgimento della Balistreri non fosse di natura estemporanea od occasionale, bensì espressione di un pieno inserimento nelle dinamiche associative, in qualità di partecipe delle sue attività. E' risultato comprovato, infatti, che costei, unitamente al marito e al figlio con lei conviventi, gestiva l'attività di spaccio per loro conto svolta dai pusher, alternatisi in veri e propri turni giornalieri, partecipando in prima persona alla compravendita di cocaina e di hashish, nonché fornendo costante supporto ai suoi congiunti e mantenendo i contatti con i fornitori. Trattavasi, in sostanza, di un'attività di fondamentale rilievo per la vita dell'organizzazione, espletata non ai margini o in adempimento di mere attività esecutive, bensì ricoprendo un ruolo primario e gestionale, con l'importante e delicato compito, involgente un rapporto di assoluta fiducia con gli altri vertici della struttura, di tenere la contabilità del gruppo. E' da ritenersi, pertanto, del tutto logica e congrua l'effettuata valorizzazione degli indicati aspetti da parte del Tribunale del riesame, che ne ha conseguentemente dedotto l'inequivoca valenza indiziaria, con motivazione da ritenersi, nel complesso, assolutamente immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 4. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consìstenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha I A ( irapp~te-la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 5. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso