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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 27336/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30 gennaio 2025 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Foggia, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto aggravato in abitazione; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’aggravante di cui al n. 2 dell’art. 625 cod. pen., è indeducibile in questa sede in quanto afferente ad una censura non sollevata con l’appello proposto (ma, per la prima volta, con le conclusioni rassegnate dinanzi alla Corte territoriale) e, quindi, già in grado d’appello inammissibile e non proponibile in questa sede per la prima volta in questa sede, presupponendo un apprezzamento in fatto precluso a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30 gennaio 2025 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Foggia, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di furto aggravato in abitazione; - che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’aggravante di cui al n. 2 dell’art. 625 cod. pen., è indeducibile in questa sede in quanto afferente ad una censura non sollevata con l’appello proposto (ma, per la prima volta, con le conclusioni rassegnate dinanzi alla Corte territoriale) e, quindi, già in grado d’appello inammissibile e non proponibile in questa sede per la prima volta in questa sede, presupponendo un apprezzamento in fatto precluso a questa Corte; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 27336/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris