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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12586/2026

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RO DELLA GIUSTIZIA, con il patrocinio dell’Avvocaturagenerale dello Stato- resistente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari n. 10208/2024, depositata il30 maggio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14925/2024Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 12586/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro prestò attività difensiva in favore diAngela Martinelli, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in ungiudizio poi definito mediante accordo transattivo.La sua successiva istanza di liquidazione del compenso vennedichiarata inammissibile dal Giudice di pace e la conseguenteopposizione seguì la medesima sorte, in quanto il Tribunale di Bari nerilevò la tardività.2.

Questa Corte, con ordinanza n. 22688 del 2023, annullòl’ordinanza del tribunale, rilevando che il decreto opposto era statonotificato il 28 maggio 2018 e, sulla base della ricevuta di consegnatelematica, risultava depositato il 27 giugno successivo, nel rispettodel termine di trenta giorni imposto a pena di decadenza dall’art. 15del d.lgs. n. 150 del 2011.Nuovamente adìto in sede di rinvio, il Tribunale di Bari riconobbela fondatezza della domanda, liquidando alla D’Alessandro l’importo di€ 165,00 oltre accessori; compensò, tuttavia, le spese dell’interogiudizio, «tenuto conto del comportamento del Ministero convenutoche, non costituendosi in entrambi i giudizi, non si è, di fatto, oppostoal ricorso».3.

Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazionel’Avv.

D’Alessandro articolando due motivi, illustrati da successivamemoria.Il Ministero della Giustizia ha depositato foglio di costituzione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92 e 384 c.p.c.Numero registro generale 14925/2024Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 12586/2026Data pubblicazione 04/05/2026La ricorrente si duole dell’avvenuta compensazione delle spese ditutti i gradi del giudizio, compreso quello di cassazione, che assumenon sorretta da alcuna delle ragioni previste, in deroga al principio disoccombenza, dall’art. 92 c.p.c.2.

Con il secondo motivo è svolta analoga censura in relazioneall’art. 111 Cost.La ricorrente assume, infatti, che la compensazione delle spesedisposta dal giudice a quo non sarebbe sorretta da valida motivazione.3.

I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono fondati.3.1.

Va anzitutto osservato, con specifico riferimento al primomezzo di ricorso, che il Tribunale ha accolto le ragioni della ricorrentenei termini da quest’ultima prospettati fin dalla sua domandaoriginaria, rivolta al giudice di pace.Su tale base, e in ordine alla disposta compensazione delle spese,giova allora richiamare il consolidato orientamento di questa Corte,secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicareesplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazionetotale o parziale delle spese ai sensi dell’art. 92, comma secondo,c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, nonpossono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio diviolazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (fra le altre,Cass. 21/5/2024, n. 14036, Cass. 9/4/2019, n. 9977).Ciò posto, la ragione indicata dal giudice a quo non è idonea afondare la compensazione integrale delle spese nei termininormativamente previsti.La contumacia della parte soccombente non equivale, infatti, ariconoscimento dell’altrui diritto; essa, anzi, «deve essereNumero registro generale 14925/2024Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 12586/2026Data pubblicazione 04/05/2026adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisionedel carico delle spese» (così, ancorché nella vigenza del precedentetesto normativo, Cass. 19/10/2015, n. 21083; più di recente, si vedaCass. 9/1/2025, n. 563).In questi termini, pertanto, le censure rivelano la loro fondatezza.4.

Consegue l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, inpersona di diverso magistrato, per il riesame in conformità al principioindicato e la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese, al Tribunale di Bari in persona di diversomagistrato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO DELLA GIUSTIZIA, con il patrocinio dell’Avvocaturagenerale dello Stato- resistente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari n. 10208/2024, depositata il30 maggio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14925/2024Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 12586/2026Data pubblicazione 04/05/20261. L’avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro prestò attività difensiva in favore diAngela Martinelli, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in ungiudizio poi definito mediante accordo transattivo.La sua successiva istanza di liquidazione del compenso vennedichiarata inammissibile dal Giudice di pace e la conseguenteopposizione seguì la medesima sorte, in quanto il Tribunale di Bari nerilevò la tardività.2. Questa Corte, con ordinanza n. 22688 del 2023, annullòl’ordinanza del tribunale, rilevando che il decreto opposto era statonotificato il 28 maggio 2018 e, sulla base della ricevuta di consegnatelematica, risultava depositato il 27 giugno successivo, nel rispettodel termine di trenta giorni imposto a pena di decadenza dall’art. 15del d.lgs. n. 150 del 2011.Nuovamente adìto in sede di rinvio, il Tribunale di Bari riconobbela fondatezza della domanda, liquidando alla D’Alessandro l’importo di€ 165,00 oltre accessori; compensò, tuttavia, le spese dell’interogiudizio, «tenuto conto del comportamento del Ministero convenutoche, non costituendosi in entrambi i giudizi, non si è, di fatto, oppostoal ricorso».3. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazionel’Avv. D’Alessandro articolando due motivi, illustrati da successivamemoria.Il Ministero della Giustizia ha depositato foglio di costituzione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92 e 384 c.p.c.Numero registro generale 14925/2024Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 12586/2026Data pubblicazione 04/05/2026La ricorrente si duole dell’avvenuta compensazione delle spese ditutti i gradi del giudizio, compreso quello di cassazione, che assumenon sorretta da alcuna delle ragioni previste, in deroga al principio disoccombenza, dall’art. 92 c.p.c.2. Con il secondo motivo è svolta analoga censura in relazioneall’art. 111 Cost.La ricorrente assume, infatti, che la compensazione delle spesedisposta dal giudice a quo non sarebbe sorretta da valida motivazione.3. I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono fondati.3.1. Va anzitutto osservato, con specifico riferimento al primomezzo di ricorso, che il Tribunale ha accolto le ragioni della ricorrentenei termini da quest’ultima prospettati fin dalla sua domandaoriginaria, rivolta al giudice di pace.Su tale base, e in ordine alla disposta compensazione delle spese,giova allora richiamare il consolidato orientamento di questa Corte,secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicareesplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazionetotale o parziale delle spese ai sensi dell’art. 92, comma secondo,c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, nonpossono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio diviolazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (fra le altre,Cass. 21/5/2024, n. 14036, Cass. 9/4/2019, n. 9977).Ciò posto, la ragione indicata dal giudice a quo non è idonea afondare la compensazione integrale delle spese nei termininormativamente previsti.La contumacia della parte soccombente non equivale, infatti, ariconoscimento dell’altrui diritto; essa, anzi, «deve essereNumero registro generale 14925/2024Numero sezionale 1115/2026Numero di raccolta generale 12586/2026Data pubblicazione 04/05/2026adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisionedel carico delle spese» (così, ancorché nella vigenza del precedentetesto normativo, Cass. 19/10/2015, n. 21083; più di recente, si vedaCass. 9/1/2025, n. 563).In questi termini, pertanto, le censure rivelano la loro fondatezza.4. Consegue l’accoglimento del ricorso.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, inpersona di diverso magistrato, per il riesame in conformità al principioindicato e la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese, al Tribunale di Bari in persona di diversomagistrato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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