CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze, limitatamente alla circostante attenuante generica art. 62 n. 2 C.P., il rigetto nel resto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Assise di Appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, nel procedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 23 maggio 2019 ha affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio preterintenzionale (fatto del 9 dicembre 2011), così come originariamente contestato al capo A. La pena risulta quantificata in anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione. 1.1 Giova precisare che: a) nel giudizio di primo grado (definito in rito abbreviato con sentenza del 24 marzo 2014) era stata qualificata la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in termini di eccesso colposo di legittima difesa, quanto al capo A, ed era stata ritenuta la responsabilità anche per la contestazione di cui al capo C (il porto abusivo del coltello); b) la prima decisione di secondo grado qualificava il reato più grave (capo A) in omicidio preterintenzionale (accogliendo l'appello della parte pubblica), riunito in continuazione con il porto del coltello, e concesse le circostanze attenuanti generiche quantificava la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione; c) la decisione da ultimo citata veniva annullata con rinvio da questa Corte di cassazione (Sez. V, sentenza n. 15713 del 2018) in riferimento al fatto di reato di cui al capo A e senza rinvio in riferimento al reato di cui al capo C perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. Tutto ciò premesso, conviene rievocare brevemente i contenuti della decisione di primo grado. 2.1 II fatto oggetto delle decisioni sinora emesse è rappresentato dall'esito mortale di una lite avvenuta in Pisa il 9 dicembre 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il cognato [OSCURATO:PERSONA]. È pacifico che, sul piano della sequenza causale, a cagionare il decesso di [OSCURATO:PERSONA] sia stata una coltellata inferta da [OSCURATO:PERSONA]. Ciò che risulta tuttora controverso è il contesto complessivo in cui va inquadrata, in fatto e in diritto, la condotta tenuta dall'attuale ricorrente. 2.2 La decisione di primo grado evidenzia, in fatto, che: a) [OSCURATO:PERSONA] è deceduto a seguito di plurime ferite da arma da taglio (in numero di sette) al torace e alle gambe, come da referto ospedaliero redatto alle ore 21.43 del 9 dicembre 2011 e posteriore consulenza tecnica. Sei delle sette ferite sono risultate superficiali, mentre una all'altezza della scapola è stata più profonda e ha provocato la lesione dell'aorta; b) l'intera vicenda è correlata alla forte conflittualità insorta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sorella della vittima), dovuta a dissidi coniugali; c) il luogo ove si è verificata la lite è ubicato in stretta prossimità alla abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ove si era portata la Erjola già da alcuni giorni; d) sul posto veniva rinvenuta una sbarra di metallo (livella) della lunghezza di 80 centimetri, spezzata circa a metà; e) [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto presentava evidenti ferite alla testa e alla mano destra; f) nella vettura del [OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuto un coltello a serramanico, ancora aperto, con la lama imbrattata di sangue; g) sulla concreta dinamica dello scontro si sono confrontate, essenzialmente, le diverse versioni dichiarative rese dall'imputato e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 In particolare, secondo la narrazione della donna (che risulta aver riportato ferite da arma da taglio ad una mano) l'aggressione sarebbe stata portata da Lulzim sia verso di lei che verso Erind, tanto con il coltello che con la spranga. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe riuscito, prima di accasciarsi, a togliere la spranga di mano a Lulzim e colpirlo al capo. Secondo la versione resa dall'imputato, i fatti si sarebbero svolti in modo sensibilmente diverso. La decisione di recarsi presso l'abitazione del cognato sarebbe stata provocata da una vibrante chiamata della Erjola, per discutere di profili economici legati al mantenimento della figlia della coppia. Una volta sul posto, Lulzim sarebbe stato immediatamente aggredito dalla moglie e dal cognato. Erind avrebbe preso dal bagagliaio della propria auto la livella e lo avrebbe colpito più volte alla testa, facendolo cadere a terra. Solo per tale ragione Lulzim si sarebbe portato, già ferito, verso la propria auto per recuperare il coltello (che era custodito nel vano dello sportello), da lui successivamente utilizzato per difendersi dalla aggressione ancora in atto. 2.4 La decisione di primo grado ritiene preferibile - anche in ragione di talune risultanze di prova generica - la versione dei fatti resa dall'imputato. Sulla livella le tracce di sangue repertate appartengono esclusivamente al Balla, mentre sul coltello vi è sangue appartenente alla vittima Ramaliu. Anche la tipologia di lesioni conferma che la livella fu strumento di offesa utilizzato da Ramaliu mentre solo il coltello venne utilizzato da Lulzinn.Ciò rende poco affidabile la versione sostenuta da [OSCURATO:PERSONA] ed accresce la attendibilità della versione resa dall'imputato. Inoltre, è pacifico che fu la Erjola alle 20.57 a chiamare [OSCURATO:PERSONA] al telefono ed è stato accertato che tracce di sangue del Lulzim (già aggredito) erano presenti nel vano portaoggetti dello sportello dell'auto. Sulla base di tali elementi viene, pertanto, ritenuto che effettivamente Lulzim ebbe a prelevare il coltello solo dopo la prima fase dell'aggressione, il che sostiene la tesi della legittima difesa. 2.5 Secondo il Giudice per le indagini preliminari, durante la prima fase dell'aggressione 'portata verso il Lulzim', la livella utilizzata dal Ramaliu si spezzò in due parti e ciò consentì al Lulzim di recuperare, pur sanguinante, il coltello. Un teste 'estraneo' ha riferito di aver visto una persona picchiata con una spranga che si accasciava a terra e, nella logica sposata nella decisione di primo grado, questa persona era il Lulzim, non certo [OSCURATO:PERSONA] versione dell'aggressione subita dal Lulzim è inoltre asseverata dalla deposizione della sorella, che riferisce di una chiamata ricevuta dal Lulzim subito dopo il fatto in cui in modo concitato Lulzinn avrebbe affermato «... mi hanno picchiato forte, mi hanno fregato ... sennò io non ci andavo ...». La volontà aggressiva della donna nei confronti del marito veniva inoltre confermata da una dalla nipote del Lulzim. Si afferma inoltre che la posizione dell'auto del Lulzim (rivolta verso il fondo - chiuso - della strada) tende ad asseverare la versione da lui resa, posto che una volontà di aggressione avrebbe dovuto comportare, per assicurare la fuga, un diverso posizionamento del veicolo. Si conclude, pertanto, per l'esistenza - al momento del fatto - di un pericolo attuale portato alla incolumità di [OSCURATO:PERSONA], con eccesso nella reazione determinato da colpa, per precipitazione ed imprudenza, anche in ragione della esistenza di una unica coltellata letale. 3. Come si è ricordato in apertura, la prima decisione di secondo grado ha qualificato il fatto, come da imputazione, in omicidio preterintenzionale. L'annullamento disposto in data 2 febbraio 2018 consente di individuare le linee ricostruttive della decisione e i vizi di motivazione affermati. Secondo la Corte di merito - ed in tale punto argomentativo non sono stati ravvisati vizi logici - non si trattò di un agguato ma di un litigio tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie durante il quale Ramaliu intervenne inizialmente disarmato, prelevando solo successivamente la livella dalla autovettura. La fase posteriore vede effettivamente Ramaliu utilizzare la livella come strumento di offesa verso il Lulzim, ma sta di fatto che la sbarra metallica si spezzò. Anche su tale punto non vengono rilevati vizi. Nella terza fase temporale secondo la Corte di merito Lulzim avrebbe recuperato il coltello e lo avrebbe volontariamente utilizzato verso il cognato in un momento che non era più caratterizzato dalla attualità del pericolo, in virtù del fatto che la livella si era spezzata. Si osserva inoltre che Lulzim avrebbe potuto risalire in macchina ed allontanarsi. Tale ultimo segmento dell'azione, nella sua costruzione logica, viene censurato nella decisione rescindente. In particolare, si osserva che l'affermazione per cui la rottura della livella avrebbe in fatto determinato l'interruzione della condotta aggressiva tenuta dal Ramaliu (con correlata dissoluzione della attualità del pericolo) è apodittica e non si ricollega ad alcuna evidenza probatoria. Ben avrebbe potuto l'aggressione continuare con uno dei due monconi e la modalità del prelievo del coltello da parte del Lulzim fa propendere per una minaccia ancora in atto. In secondo luogo, si evidenzia che la tesi della possibile via di fuga tramite la risalita del Lulzim nell'auto non tiene conto delle condizioni fisiche dell'imputato, già raggiunto dai colpi al capo. Da qui l'annullamento, con assorbimento - ma non preclusione - del motivo sul diniego della attenuante della provocazione. 4. Il giudice del rinvio, come si è detto, ha riaffermato la qualificazione del fatto in termini di omicidio preterintenzionale. 4.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) anche Lulzim aveva manifestato istinti aggressivi verso la moglie, dovuti alla gelosia (proprio quel giorno manifestata ad un collega della donna) e ciò rende possibile che si sia recato all'incontro con intenti non pacifici; b) effettivamente non è possibile stabilire in quale momento della lite si sia spezzata la livella ed è anche possibile che l'aggressione portata da Rannaliu verso Lulzim sia proseguita con uno dei due frammenti; c) tuttavia, tale strumento non può essere considerato di notevole capacità lesiva, lì dove Lulzim si era impadronito del coltello;d) ed in ogni caso resta il fatto che Lulzim avrebbe potuto proteggersi entrando nell'auto, dandosi - eventualmente - alla fuga. La possibilità di entrare nell'auto viene argomentata sia in ragione del fatto che il coltello era nascosto nella portiera (che è stata dunque aperta) sia in ragione del fatto che Lulzim nell'auto è salito poco dopo. Da qui la considerazione per cui la condotta tenuta dal Lulzim si caratterizza, una volta recuperata l'arma, per un intento ritorsivo e rabbioso nei confronti del cognato in un momento in cui non vi era la attualità del pericolo o lo stesso era comunque evitabile. Si afferma altresì che il Lulzim non ha superato l'onere probatorio sulla sussistenza in fatto della causa di giustificazione. 5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 5.1 Al primo motivo si deduce violazione dei contenuti dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. in tema di giudizio di rinvio posteriore ad annullamento. Si contesta l'avvenuta introduzione di una variabile non presa in esame nella decisione rescindente e con essa contrastante, ossia la - pretesa - modesta lesività dello strumento di offesa adoperato da Ramaliu. In tal modo la Corte del rinvio non ha certo affrontato le lacune motivazionali evidenziate nella decisione rescindente, ma ha rielaborato altri aspetti del fatto in modo non conforme ai contenuti della decisione di annullamento. Anche la valorizzazione di una - ipotizzata ma non dimostrata - rabbia e rancore del Lulzim è un punto estraneo al perimetro delineato nella decisione rescindente. Inoltre, non vi è confronto con alcuni temi introdotti nell'atto di appello della difesa. La condotta lesiva tenuta da Ramaliu, si insiste, faceva parte delle affermazioni probatorie rimaste indenni e pertanto non poteva essere rivalutata sotto il profilo della effettiva lesività, posto che la Corte di cassazione aveva soltanto chiesto di verificarne la continuità. Pure a fronte della assai probabile continuità, il giudice del rinvio spezza il nesso che lo lega ai contenuti della decisione rescindente e afferma che il tema sarebbe irrilevante per la modesta lesività dello strumento utilizzato. Si citano atti del procedimento, peraltro, da cui emerge l'esatto contrario in punto di idoneità lesiva della sbarra metallica.5.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dei contenuti dell'art. 52 cod. pen. in punto di legittima difesa. Premesse le coordinate ermeneutiche, e ribadita l'idoneità lesiva dello strumento utilizzato da Ramaliu si evidenzia come la tesi della possibile fuga in auto sia del tutto disancorata dalle risultanze istruttorie, se si riconosce che l'offesa era ancora in atto nel momento in cui il Lulzim riuscì a recuperare il coltello. 5.3 Al terzo motivo si deduce violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in virtù della modifica in peius dei contenuti della decisione di primo grado. 5.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione, di cui esistevano i presupposti in fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Al primo motivo si contesta, essenzialmente, la non conformità della decisione emessa dal giudice del rinvio ai contenuti precettivi espressi nel corpo dell'art.627 comma 3 cod. proc. pen. Il giudice del rinvio avrebbe evitato il confronto con i 'punti critici' individuati dalla decisione rescindente, valorizzando aspetti non presi in esame nelle precedenti elaborazioni probatorie. 2.1 Sul tema va premesso che negli insegnamenti di questa Corte di legittimità è costante l'affermazione secondo cui il vincolo «pieno» posto dalla decisione rescindente, sì da escludere l'autonomia del giudice del rinvio è soltanto quello relativo alla «questione di diritto» decisa dalla Corte di Cassazione (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.). Ciò non toglie che in una corretta impostazione della sequenza processuale debba darsi rilievo anche alla «logica interna» espressa nella decisione rescindente lì dove l'annullamento risulti collegato a vizi argomentativi (vizi di tipo logico, che assumono rilievo in sede di legittimità sempre in quanto collegati a ricadute in diritto sul percorso argomentativo realizzato nella decisione impugnata). Vi è pertanto, pacificamente, il divieto - in sede di rinvio - di sostanziale riproduzione del percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità (tra le molte, v. Sez. V n. 42814 del 19.6.2014, rv 261760), così come sussiste l'obbligo di affrontare in via prioritaria il tema posto dalla decisione di annullamento.2.2 Tuttavia a tale dovere, ad avviso del Collegio, non si è sottratta la decisione impugnata. Nella segmentazione del fatto e dei suoi antecedenti causali, la stessa decisione rescindente ha ritenuto immune da vizi logici la ricostruzione del «litigio» intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto che esclude decisamente la tesi difensiva dell'agguato ed avvalora la considerazione di una conflittualità reciproca. In tale contesto i giudici del rinvio hanno - legittimamente - inserito il riferimento storico ai contenuti testimoniali resi da [OSCURATO:PERSONA], tesi ad asseverare un intento aggressivo coltivato da [OSCURATO:PERSONA] nelle ore immediatamente antecedenti al fatto. Si tratta, dunque, di un aspetto che non soltanto non contrasta con le affermazioni contenute nella decisione rescindente ma che rientra negli ordinari poteri cognitivi e di apprezzamento del fatto da parte del giudice del rinvio. Inoltre, ferma restando la - pacifica - attività lesiva svolta, a sostegno della sorella, dal Ramaliu nei confronti del Balla, la decisione oggi impugnata rivaluta alcuni aspetti del fatto e perviene - con diverso iter argomentativo rispetto a quello contenuto nella decisione impugnata - ad escludere, in fatto, la condizione di cui all'art.52 cod.pen. Pur non essendo possibile individuare con certezza il momento di rottura dello strumento di offesa utilizzato, nell'occasione, dal Ramaliu, non risulta illogico ritenere che la potenzialità lesiva di detto arnese non è paragonabile a quella dell'arma bianca utilizzata dal Balla. Al contempo, non appare né precluso dai contenuti della decisione rescindente, né illogico, ritenere che il Balla, seppur ferito, ben potesse - una volta raggiunta la propria vettura nel breve spazio in cui si è tenuta l'azione - risalire in macchina (come è stato in grado di fare dopo aver accoltellato il suo antagonista), sì da proteggersi dall'azione lesiva e darsi alla fuga. 3. Il tema della possibilità concreta - in capo a [OSCURATO:PERSONA] - di darsi alla fuga è censurato al secondo motivo in modo del tutto assertivo. 3.1 Come si è affermato al paragrafo precedente, le considerazioni espresse sul punto nella decisione impugnata appaiono del tutto logiche, essendo basate su due dati fattuali non controversi: a) Balla era in grado di aprire lo sportello per recuperare il coltello; b) Balla era in grado di salire in auto dopo aver accoltellato più volte Ramaliu. Ciò porta a dedurre che l'azione lesiva posta in essere dal Ramaliu non aveva determinato alcuna menomazione delle capacità fisiche dell'attuale ricorrente.Ora, in una necessaria visione unitaria del fatto, la Corte di merito ha tratto, da tali evidenze, conseguenze immuni da vizi in diritto, ritenendo possibile e non ostacolata dal Rannaliu la condotta di fuga. Ciò determina un apprezzamento del dolo in capo al Balla, nella fase della reazione, che appare concreto e per nulla presuntivo, data la rabbia manifestata tramite la 'serie' di fendenti che ebbero a colpire Ramaliu„ tra cui quello letale. La condizione di legittima difesa è dunque esclusa in fatto, con argomentazioni che resistono alle critiche difensive. 4. La valutazione di infondatezza va estesa al terzo e al quarto motivo di ricorso. 4.1 Le nuove argomentazioni espresse dal giudice del rinvio realizzano ampiamente, per quanto sinora detto, l'obbligo di motivazione rafforzata rispetto ai contenuti della decisione di primo grado. 4.2 L'esistenza di un iniziale atteggiamento aggressivo tenuto da [OSCURATO:PERSONA], correlato al conflitto in atto con la moglie e confermato dal teste Dyrmishi esclude che possa applicarsi, alla serie causale co-determinata dal Balla la circostanza attenuante della provocazione (tra le molte, v. Sez. I n. 26298 del 11.12.2003, dep. 2004, rv 228122, secondo cui la circostanza attenuante della provocazione è configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta condizione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità. Ne consegue che essa non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni). Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ric