CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
condominio di via Marconi 2 di Ancona, con avv. [OSCURATO:PERSONA] edEmanuele Silvi;- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore ad negotia AntonioGuglielmetti, con sede in Bologna, con Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –Avverso la sentenza n. 584/23 resa dalla Corte d’Appello di Ancona edepositata in data 4 aprile 2023.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del diciannovefebbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo nella qualità diamministratore del Condominio sito in Ancona alla via Marconi n. 2)evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 11845/2023Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 10745/2026Data pubblicazione 23/04/2026deducendo che, in seguito a fenomeni di eccezionale maltempo, nelfebbraio 2012 il tetto di copertura dell’unità immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] crollato a causa del sovraccarico di neve. Il condominio avevadenunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice convenuta, ma essaaveva negato il diritto all’indennizzo.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva che il danno riguardava la copertura di un manufattoin proprietà esclusiva, nonché la mancanza della documentazione inerenteal progetto strutturale.Il Tribunale accoglieva la domanda e [OSCURATO:PERSONA] interponeva gravame chela Corte d’appello di Ancona accoglieva a) negando l’operatività dellapolizza assicurativa, in quanto la stessa sarebbe stata stipulata per lacopertura dei danni relativi soltanto alle parti del fabbricato di proprietàcomune; b) negando in ogni caso che il danno patito dal Revel fosseindennizzabile, ritenendo non provata la conformità del manufatto abusivoalla normativa sul sovraccarico di neve.Ricorrono in cassazione il Revel ed il condominio affidandosi a tre mezzi digravame, mentre l’assicuratrice resiste a mezzo di controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col terzo mezzo, da esaminarsi prioritariamente per ragioni dianteriorità logica, si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. –Erronea e/o omessa valutazione delle risultanze delle prove e dellaconsulenza tecnica d’ufficio acquisite al giudizio.”.1.1. Il motivo è inammissibile.Come anticipato nella parte “in fatto”, la pronuncia impugnata si regge sudue distinte rationes decidendi, una in virtù della quale il contratto diassicurazione riguarderebbe solo le parti comuni dell’edificio (conconseguente inoperatività della copertura per i danni alle singole proprietàprivate), l’altra in virtù della quale la domanda è infondata in quanto ilNumero registro generale 11845/2023Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 10745/2026Data pubblicazione 23/04/2026manufatto crollato non era certificato conforme per il caso di carico dineve sulla copertura.Il presente motivo attinge la seconda ratio decidendi ed è inammissibile.In particolare, secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe travisato ilcontenuto della consulenza, discostandosene immotivatamente.Ma la Corte territoriale ha invece motivatamente concluso che dallacertificazione in atti non potesse trarsi il superamento della questionequanto “dal certificato rilasciato dal Genio Civile” esso, avendo volumetriainferiore a 450 mc, “non necessitava di certificato di idoneità statica equindi dalla rilasciata certificazione non può trarsi alcuna prova dellacorretta costruzione dell’opera”.Da un lato quindi il motivo si riduce ad un inammissibile tentativo diproporre la revisione della valutazione in fatto operata dal giudice dimerito sulle risultanze della consulenza d’ufficio e sulla documentazione,né si deduce quale sia il fatto storico non esaminato (posto che la Cortedorica ha palesemente esaminato e commentato le risultanze della c.t.u. ecitato i documenti rilevanti); dall’altro, ove si volesse leggere il motivostesso come denunciante un vizio di motivazione insussistente odapparente, emerge con evidenza da quanto sopra indicato l’iter logico cheha portato il giudice alla sua decisione.2. Col primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma1° n. 3 cod. proc. civ.”.I ricorrenti sostengono che i giudici d’appello abbiano erroneamenteritenuto che oggetto della polizza fosse costituito solo dalle parti comunidell’edificio e non dallo stesso nel suo complesso, ivi comprese le parti inproprietà esclusiva, come emergeva a loro parere dal tenore letterale ecomplessivo delle clausole e dal comportamento successivo.Numero registro generale 11845/2023Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 10745/2026Data pubblicazione 23/04/20262.1. Il motivo attacca l’altra delle rationes decidendi su cui si fonda lapronuncia d’appello, cioè quella in base alla quale il contrattoriguarderebbe solo le parti comuni.Lo stesso motivo però è inammissibile per sopravvenuto venir menodell’interesse alla cassazione della decisione, posto che la decisione ormaisi regge comunque sulla ratio oggetto del terzo motivo, già dichiaratoinammissibile (in argomento, ex plurimis, Cass. 5102/24).3. Con il secondo mezzo del ricorso si deduce “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1891 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3cod. proc. civ. – Erronea qualificazione del contratto assicurativo permancata sussunzione dell’accordo negoziale alla fattispeciedell’assicurazione “per conto di chi spetta”.1.1. Col suddetto motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che la Cortedorica non abbia qualificato il contratto di assicurazione in oggetto come“per conto di chi spetta” ai sensi dell’art. 1891 cod. civ., come si dovevaricavare dal “tenore letterale” delle relative clausole, nonché alcomportamento tenuto dalle parti.2.1. L’inammissibilità dei motivi precedenti determina l’assorbimento delmotivo in esame.5. In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, conaggravio di spese in capo ai ricorrenti soccombenti.Sussistono in capo ai ricorrenti i presupposti processuali per dichiararel'obbligo di versare al competente ufficio di merito, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 11845/2023Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 10745/2026Data pubblicazione 23/04/2026Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 7.655,00,oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, iv.a. ec.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza, in capo ai ricorrenti dei presupposti processualiper l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,se dovuto.Così deciso in Roma, il diciannove febbraio 2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])