CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 12512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza emessa il 15 febbraio 2022 riformava parzialmente, escludendo la recidiva e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di falso materiale commesso da privato, ai sensi degli artt. 476, comma 2, e 482 cod. pen., «perché formava falsamente il certificato medico di 'idoneità per il rilascio del porto d'armi per uso difesa personale' apparentemente proveniente dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dell'A.S.P. di Palermo e rilasciato il 26.4.2018». Con l'aggravante della fidefacenza. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 476, comma 2, e 482 cod. pen. e vizio di motivazione. Il motivo lamenta che la Corte di appello non abbia considerato la natura grossolana del falso, caratterizzato da errori nella digitazione del testo e da divergenze, come anche del ductus della firma del medico certificante, che, come anche valutato dalla consulenza allegata dalla difesa, rendevano evidente la falsità del documento. Inoltre, immediata fu la rilevazione della falsità, anche per la circostanza che la polizia giudiziaria ebbe direttamente dalla Azienda sanitaria la disponibilità di altro certificato attestante invece la non idoneità. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe errato nel non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, limitandosi alla valutazione dei soli parametri previsti dall'art. 133 cod. pen, essendo la relativa disciplina tesa a verificare anche ulteriori ragioni di attenuazione, quale la confessione avvenuta nel corso dell'interrogatorio e la personalità dell'imputato. 5. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 445, comma 2, cod. pen. e difetto di motivazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il reato estinto a seguito di patteggiamento, a pena che cumulata a quella comminata nel caso in esame superi i due anni di reclusione, costituisca fatto ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha chiarito che non è un falso grossolano il certificato medico esibito dall'imputato per ottenere il porto d'armi in quanto, per un verso, gli agenti avrebbero potuto non rilevarne la falsità a causa della quantità di documenti da esaminare per la pratica, per altro verso il certificato medico recava tutte le caratteristiche di un certificato autentico quali, come richiamati anche dalla Procura generale, l'intestazione corretta, il logo dell'ASP perfettamente riprodotto, il timbro e la firma di un medico dell'ASP, l'apparato del certificato sostanzialmente corrispondente a quello genuino. L'invocato falso grossolano deve confrontarsi con la idoneità (o meno) del falso ad ingannare. Nel caso in esame la Corte di appello, con valutazione ex ante, correttamente rileva che gli elementi su descritti rendevano non grossolano il falso, bensì idoneo a ingannare. D'altro canto, tale valutazione è in sintonia e applica al caso concreto, ritenendo l'idoneità dell'azione all'inganno, il principio per cui in tema di falso documentale la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/201.9, Ikechukwu, Rv. 276639 - 01; massime conformi: N. 3711 del 2012 Rv. 252946 - 01, N. 36647 del 2008 Rv. 241302 - 01, N. 18015 del 2015 Rv. 263279 - 01). Anche gli errori di ortografia rilevati e riportati nella sentenza impugnata, a fronte della veste grafica complessiva del documento esibito rispondente a quello originale, per la Corte di merito, con ragionamento logico e coerente con il suddetto principio, non ne ridimensionavano la potenzialità ingannatoria. D'altro canto, come rileva la Procura generale, il falso è stato scoperto non per l'esame del documento in sé, bensì perché perveniva il certificato autentico, il che rafforza ulteriormente la valutazione operata dalla sentenza impugnata. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 3. Il secondo motivo anche è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. La Corte di appello indica quale fattore ostativo alla attenuazione della pena la gravità della condotta concreta posta in essere, consistente nella falsificazione non bagatellare, bensì funzionale a ottenere il rilascio del porto d'armi a soggetto inidoneo per uso cronico di bevande alcoliche.A riguardo, la circostanza che non siano stati valutati altri parametri e circostanze, come la confessione resa, non coglie nel segno. Infatti, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). In tal senso deve rilevarsi come l'individuazione del predetto fattore ostativo renda una adeguata e logica, oltre che corretta in diritto, motivazione sulla negazione delle circostanza attenuanti generiche. 4. Il terzo motivo è infondato. Coassin risultava già raggiunto dall'applicazione di pena concordata per truffa e falso, per la quale però era intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art.445, comma 2, cod. proc. pen. E bene, deve rilevarsi come il ricorrente richiami Sez. 1, n. 22872/2018, ric. Sivo, che afferma che l'intervenuta estinzione del reato ex art. 167, comma 2, cod. pen. non costituisca fattore ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena per altro reato: si tratta di un precedente non pertinente, in quanto, per quel che si leggerà, peculiare è la questione per l'estinzione conseguente al decorso del termine previsto in tema di sentenza di applicazione di pena concordata. La Corte di appello richiama il principio per cui ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna„ costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (.Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 - 01). E comunque, al di là del rilievo delle condotte pregresse tenute, seppur il relativo reato sia estinto, quale indice di pericolosità del condannato rilevante ai fini della prognosi a farsi per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, osta alla interpretazione sostenuta dal ricorrente il dettato dell'art. 445, comma 2: la norma esplicitamente prevede l'effetto estintivo di «ogni effetto penale» che però limita, quanto alla sospensione condizionale della pena, al solo caso in cui sia stata applicata «una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva». Ne consegue che in tal caso «l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena». E però ciò accade solo in tale ultimo caso, cosicchè deve condividersi il principio decisamente prevalente per cui in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio (Sez. 6„ n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01; Sez. 1, n. 29847 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276619 - 01). D'altro canto si tratta del principio autorevolmente affermato anche da Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 03/05/2001, Sormani, Rv. 218529 - 01. Ne consegue che la Corte di appello abbia fatto buon governo dei principi in materia. Il motivo pertanto è infondato. 5. Al complessivo rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese processuali del ricorrente. P.Q