CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione della sentenza impugnata - con cui si condannava il ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. - in ordine all'applicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte d'appello ha con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità - valutato i gravi e specifici precedenti penali di cui risulta gravato il ricorrente e ritenuto il fatto oggetto di giudizio espressivo di un'accresciuta pericolosità del predetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1