Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 33205/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3626/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ANCONA n. 453/2016 depositata il27/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Rilevato che: 1.l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe, resa dalla CTR delle Marche in causa relativa alla legittimità dell'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate al notaio [OSCURATO:PERSONA] per imposta pretesa, ai sensi dell'art.2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006 n.262, in misura proporzionale su atto di costituzione e dotazione di trust;

2. il contribuente resisteva con controricorso;

3. con atto depositato nella cancelleria di questa Corte in data 11 novembre 2020, il contribuente deduceva e documentava di avere notificato all'Agenzia, il 29 maggio 2019, istanza di definizione della lite ai sensi dell'art.6 del d.l. 119/2018 e di avere poi versato la prima rata della somma dovuta per la definizione;

4. con atto in data 24 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate dava conto del fatto che “il contribuente ha presentato regolare istanza di definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, accompagnata dal versamento delle somme dovute e che la stessa è stata dichiarata regolare dalla competente [OSCURATO:PERSONA]”.

Faceva istanza perché la Corte dichiarasse “l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese”;

5. la Corte, per quanto precede, visto il comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, dichiara l’estinzione del processo e, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma 13, dispone che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

6. non sussistono i presupposti per il versamento del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244); P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3626/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ANCONA n. 453/2016 depositata il27/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Rilevato che: 1.l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe, resa dalla CTR delle Marche in causa relativa alla legittimità dell'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate al notaio [OSCURATO:PERSONA] per imposta pretesa, ai sensi dell'art.2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006 n.262, in misura proporzionale su atto di costituzione e dotazione di trust; 2. il contribuente resisteva con controricorso; 3. con atto depositato nella cancelleria di questa Corte in data 11 novembre 2020, il contribuente deduceva e documentava di avere notificato all'Agenzia, il 29 maggio 2019, istanza di definizione della lite ai sensi dell'art.6 del d.l. 119/2018 e di avere poi versato la prima rata della somma dovuta per la definizione; 4. con atto in data 24 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate dava conto del fatto che “il contribuente ha presentato regolare istanza di definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, accompagnata dal versamento delle somme dovute e che la stessa è stata dichiarata regolare dalla competente [OSCURATO:PERSONA]”. Faceva istanza perché la Corte dichiarasse “l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese”; 5. la Corte, per quanto precede, visto il comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, dichiara l’estinzione del processo e, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma 13, dispone che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; 6. non sussistono i presupposti per il versamento del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244); P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così
Sentenza Cassazione n. 33205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris