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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 08296/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso R.G. 27613/2014 proposti da: 239) [OSCURATO:PERSONA] C.F.

DFLVLR66H62E5063 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] c:1,1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce (in sostituzione di precedente difensore) con domicilio digitale, per comunicazioni e le notificazioni, all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , ,ka L 3T [ix - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma via della Scrofa 64 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n.177/22/13 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 01/10/2013; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha opposto gli avvisi di accertamento per la Tarsu degli anni 2002-2003-2004-2005 pretese dal Comune di Lecce per la gestione di un bar sito all'interno dello stadio comunale di Lecce; la contribuente deduce di essere estranea al rapporto tributario d'imposta poiché le superfici di cui si tratta sono oggetto della più ampia concessione ottenuta dall'Unione Sportiva di Lecce e che l'occupazione da parte di essa contribuente è solo sporadica e occasionale.

Il ricorso è stato accolto in primo grado.

L'amministrazione comunale ha proposto appello, che la Commissione regionale della Puglia ha accolto rilevando: che è infondata l'eccezione proposta dalla contribuente sulla presunta acquiescenza da parte del Comune solo per il solo fatto che l'ente abbia operato il discarico delle somme provvisoriamente iscritte a ruolo, poichè è una conseguenza della decisione di accoglimento in primo grado; che la [OSCURATO:PERSONA] nel denunciare il possesso delle superfici non ha adempiuto alle formalità previste dal comma quarto dell'art. 77 del Dlgs 507/1993 con riferimento alla temporaneità; che in ogni caso non sono i giorni di effettiva presenza che rilevano, quanto la disponibilità dell'area produttiva per il periodo consentito dall'occupazione; che la contribuente avrebbe quindi dovuto provare non già un uso discontinuo ma la disponibilità discontinua dell'area medesima; che dalla clausola contrattuale si desume invece che alla [OSCURATO:PERSONA] compete la stabile occupazione dell'area produttiva di rifiuti con la facoltà di farvi gestione dell'attività ogni qualvolta vi sono partite o altre manifestazioni; che la stessa convenzione peraltro prevede che tasse e oneri relativi all'espletamento del servizio siano a carico della [OSCURATO:PERSONA]; che pur essendosi riservata l'amministrazione la facoltà di consentire a terzi l'utilizzazione dell'impianto compatibilmente con gli impegni ufficiali della concessionaria, la contribuente non ha offerto prova che ciò abbia determinato anche solo in via di fatto la limitazione del diritto di occupazione e detenzione delle aree.

Avverso la predetta sentenza propone il ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a quattro motivi.

Si è costituito il Comune e • l C_-",•, vvnU con controricorso.

La contribuentè hamdepositato memoria, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.

La causa è stata trattata all'udienza del 15 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli arti. 46, 49, 54, 57 e 68 co. 2 del D.Lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

La ricorrente deduce che hanno errato i giudici di secondo a considerare tardiva l'eccezione di intervenuta acquiescenza, da essa parte sollevata in appello, fornendo una ricostruzione errata della stessa fattispecie dell'acquiescenza che si realizza per effetto di quanto disposto dall'art. 329 c.p.c.

La contribuente deduce che poiché prima di procedere all'impugnazione il Comune ha emesso i provvedimenti di discarico dei ruoli senza formulare alcuna riserva o eccezione, vi sarebbe stata una rinuncia alla conservazione della pretesa impositiva e quindi l'appello sarebbe improcedibile.

Il moilvo è infondato.

Il discarico dei ruoli rappresenta uno spontaneo adeguamento alla sentenza di primo grado, che non comporta di per sé acquiescenza.

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ.,può manifestarsi anche in forma tacita, ma a tal fine è necessario che l'interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, manifestando così in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia.

La spontanea esecuzione della decisione di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. non costituisce di per sé manifestazione univoca della volontà di non impugnare potendo essere fondato su ragioni diverse, ad esempio quella di evitare un contenzioso in sede esecutiva (Cass. n. 34539 del 16/11/2021; Cass. n. 13293 del 11/06/2014). 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta a sensi dell'ad 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio deducendo che i Giudici dell'appello hanno ritenuto la sussistenza del possesso dei locali quale presupposto del Pi< pagamento della tassa richiesta dal Comune omettendo di considerare, quale fatto decisivo ai fini della decisione della controversia, il carattere del tutto saltuario dell'occupazione degli stessi locali da parte della ricorrente; risulta infatti dagli atti del giudizio che l'utilizzo dei locali da parte della ricorrente era limitato ai giorni e alle ore in cui nello stadio si disputavano le partite.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, dalla quale si evince che la circostanza che il bar gestito dalla contribuente fosse in esercizio solo durante le partite e le manifestazioni, è stata ritenuta irrilevante, distinguendo il concetto di uso dal concetto di disponibilità, e rilevando che la contribuente avrebbe dovuto provare non già un uso discontinuo ma la disponibilità discontinua dell'area medesima e che di contro dalla clausola contrattuale si desume invece che alla [OSCURATO:PERSONA] compete la stabile occupazione dell'area produttiva di rifiuti.

Il fatto storico dell'uso limitato alle date deglikenti sportivi è stato pertanto esaminato dal giudice d'appello ed è stato ritenuto, sulla base delle argomentazione sopra richiamate, irrilevante. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 62 e 77 del D.Igs. 507/1993.

La ricorrente denuncia l'errata interpretazione da parte dei giudici d'appello delle norme che regolano l'imposizione della Tarsu ed i presupposti soggettivi ed oggettivi della stessa.

La ricorrente deduce che ella occupa solo temporaneamente i locali, limitatamente alle giornate delle partite e che la Unione Sportiva di Lecce è l'unico soggetto che detiene stabilmente tutti i locali dello stadio, compresi quelli destinati a bar e dei quali risponde nei confronti del Comune.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del Digs. 507/1993, evidenziando che la contribuente non può essere considerata soggetto passivo della tassa perché utilizza solo saltuariamente locali e l'unico soggetto che detiene stabilmente tutti i locali dello stadio è l'Unione Sportiva di Lecce.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

E' pacifico tra le parti che il titolare del rapporto concessorio è l'Unione Sportiva di Lecce, sicché a prescindere dalla questione relativa alla temporaneità o meno della occupazione, manca la legittimazione tributaria passiva della [OSCURATO:PERSONA].

Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di Tarsu, nell'ipotesi di concessione demaniale si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico (Cass. n. 3798 del 16/02/2018).A Pertanto ha errato la CTR a considerare rilevante la omessa denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla occupazione temporanea perché detta denuncia avrebbe dovuto, piuttosto, essere presentata dalla Unione Sportiva, nei termini sopra esposti.

Né depone in senso contrario la clausola della convenzione tra l'Unione Sportiva e la [OSCURATO:PERSONA], ove si prevede -come espone il Comune in controricorso- che "ogni e qualsiasi tassa onere o imposta relativa all'espletamento del servizio restano ad esclusivo carico della ditta [OSCURATO:PERSONA]"; la circostanza che le parti della convenzione (l'Unione Sportiva e la [OSCURATO:PERSONA]) abbiano ritenuto di regolare nei rapporti interni la ripartizione degli oneri fiscali in questo senso, è una ulteriore conferma del fatto che per il carico tributario risponde nei confronti del Comune, che non è parte di questa Convenzione, solo l'Unione Sportiva, quale concessionaria e che il Comune non può rivolgersi direttamente alla [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue in accoglimento del terzo e quarto motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensando le spese del doppio grado di merito, in ragione del recente affermarsi del principio giurisprudenziale applicabile alla fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso della contribuente.

Condanna il Comune di Lecce alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00 per compensi euro 200,00 per spese non documentabili, oltre accessori di legge Compensa le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso R.G. 27613/2014 proposti da: 239) [OSCURATO:PERSONA] C.F. DFLVLR66H62E5063 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] c:1,1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce (in sostituzione di precedente difensore) con domicilio digitale, per comunicazioni e le notificazioni, all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , ,ka L 3T [ix - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma via della Scrofa 64 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n.177/22/13 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 01/10/2013; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 15/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha opposto gli avvisi di accertamento per la Tarsu degli anni 2002-2003-2004-2005 pretese dal Comune di Lecce per la gestione di un bar sito all'interno dello stadio comunale di Lecce; la contribuente deduce di essere estranea al rapporto tributario d'imposta poiché le superfici di cui si tratta sono oggetto della più ampia concessione ottenuta dall'Unione Sportiva di Lecce e che l'occupazione da parte di essa contribuente è solo sporadica e occasionale. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'amministrazione comunale ha proposto appello, che la Commissione regionale della Puglia ha accolto rilevando: che è infondata l'eccezione proposta dalla contribuente sulla presunta acquiescenza da parte del Comune solo per il solo fatto che l'ente abbia operato il discarico delle somme provvisoriamente iscritte a ruolo, poichè è una conseguenza della decisione di accoglimento in primo grado; che la [OSCURATO:PERSONA] nel denunciare il possesso delle superfici non ha adempiuto alle formalità previste dal comma quarto dell'art. 77 del Dlgs 507/1993 con riferimento alla temporaneità; che in ogni caso non sono i giorni di effettiva presenza che rilevano, quanto la disponibilità dell'area produttiva per il periodo consentito dall'occupazione; che la contribuente avrebbe quindi dovuto provare non già un uso discontinuo ma la disponibilità discontinua dell'area medesima; che dalla clausola contrattuale si desume invece che alla [OSCURATO:PERSONA] compete la stabile occupazione dell'area produttiva di rifiuti con la facoltà di farvi gestione dell'attività ogni qualvolta vi sono partite o altre manifestazioni; che la stessa convenzione peraltro prevede che tasse e oneri relativi all'espletamento del servizio siano a carico della [OSCURATO:PERSONA]; che pur essendosi riservata l'amministrazione la facoltà di consentire a terzi l'utilizzazione dell'impianto compatibilmente con gli impegni ufficiali della concessionaria, la contribuente non ha offerto prova che ciò abbia determinato anche solo in via di fatto la limitazione del diritto di occupazione e detenzione delle aree. Avverso la predetta sentenza propone il ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a quattro motivi. Si è costituito il Comune e • l C_-",•, vvnU con controricorso. La contribuentè hamdepositato memoria, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto. La causa è stata trattata all'udienza del 15 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli arti. 46, 49, 54, 57 e 68 co. 2 del D.Lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. La ricorrente deduce che hanno errato i giudici di secondo a considerare tardiva l'eccezione di intervenuta acquiescenza, da essa parte sollevata in appello, fornendo una ricostruzione errata della stessa fattispecie dell'acquiescenza che si realizza per effetto di quanto disposto dall'art. 329 c.p.c. La contribuente deduce che poiché prima di procedere all'impugnazione il Comune ha emesso i provvedimenti di discarico dei ruoli senza formulare alcuna riserva o eccezione, vi sarebbe stata una rinuncia alla conservazione della pretesa impositiva e quindi l'appello sarebbe improcedibile. Il moilvo è infondato. Il discarico dei ruoli rappresenta uno spontaneo adeguamento alla sentenza di primo grado, che non comporta di per sé acquiescenza. L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ.,può manifestarsi anche in forma tacita, ma a tal fine è necessario che l'interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, manifestando così in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. La spontanea esecuzione della decisione di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. non costituisce di per sé manifestazione univoca della volontà di non impugnare potendo essere fondato su ragioni diverse, ad esempio quella di evitare un contenzioso in sede esecutiva (Cass. n. 34539 del 16/11/2021; Cass. n. 13293 del 11/06/2014). 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta a sensi dell'ad 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio deducendo che i Giudici dell'appello hanno ritenuto la sussistenza del possesso dei locali quale presupposto del Pi< pagamento della tassa richiesta dal Comune omettendo di considerare, quale fatto decisivo ai fini della decisione della controversia, il carattere del tutto saltuario dell'occupazione degli stessi locali da parte della ricorrente; risulta infatti dagli atti del giudizio che l'utilizzo dei locali da parte della ricorrente era limitato ai giorni e alle ore in cui nello stadio si disputavano le partite. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, dalla quale si evince che la circostanza che il bar gestito dalla contribuente fosse in esercizio solo durante le partite e le manifestazioni, è stata ritenuta irrilevante, distinguendo il concetto di uso dal concetto di disponibilità, e rilevando che la contribuente avrebbe dovuto provare non già un uso discontinuo ma la disponibilità discontinua dell'area medesima e che di contro dalla clausola contrattuale si desume invece che alla [OSCURATO:PERSONA] compete la stabile occupazione dell'area produttiva di rifiuti. Il fatto storico dell'uso limitato alle date deglikenti sportivi è stato pertanto esaminato dal giudice d'appello ed è stato ritenuto, sulla base delle argomentazione sopra richiamate, irrilevante. 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 62 e 77 del D.Igs. 507/1993. La ricorrente denuncia l'errata interpretazione da parte dei giudici d'appello delle norme che regolano l'imposizione della Tarsu ed i presupposti soggettivi ed oggettivi della stessa. La ricorrente deduce che ella occupa solo temporaneamente i locali, limitatamente alle giornate delle partite e che la Unione Sportiva di Lecce è l'unico soggetto che detiene stabilmente tutti i locali dello stadio, compresi quelli destinati a bar e dei quali risponde nei confronti del Comune. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del Digs. 507/1993, evidenziando che la contribuente non può essere considerata soggetto passivo della tassa perché utilizza solo saltuariamente locali e l'unico soggetto che detiene stabilmente tutti i locali dello stadio è l'Unione Sportiva di Lecce. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati. E' pacifico tra le parti che il titolare del rapporto concessorio è l'Unione Sportiva di Lecce, sicché a prescindere dalla questione relativa alla temporaneità o meno della occupazione, manca la legittimazione tributaria passiva della [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di Tarsu, nell'ipotesi di concessione demaniale si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico (Cass. n. 3798 del 16/02/2018).A Pertanto ha errato la CTR a considerare rilevante la omessa denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla occupazione temporanea perché detta denuncia avrebbe dovuto, piuttosto, essere presentata dalla Unione Sportiva, nei termini sopra esposti. Né depone in senso contrario la clausola della convenzione tra l'Unione Sportiva e la [OSCURATO:PERSONA], ove si prevede -come espone il Comune in controricorso- che "ogni e qualsiasi tassa onere o imposta relativa all'espletamento del servizio restano ad esclusivo carico della ditta [OSCURATO:PERSONA]"; la circostanza che le parti della convenzione (l'Unione Sportiva e la [OSCURATO:PERSONA]) abbiano ritenuto di regolare nei rapporti interni la ripartizione degli oneri fiscali in questo senso, è una ulteriore conferma del fatto che per il carico tributario risponde nei confronti del Comune, che non è parte di questa Convenzione, solo l'Unione Sportiva, quale concessionaria e che il Comune non può rivolgersi direttamente alla [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue in accoglimento del terzo e quarto motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, compensando le spese del doppio grado di merito, in ragione del recente affermarsi del principio giurisprudenziale applicabile alla fattispecie. P.Q.M. Accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso della contribuente. Condanna il Comune di Lecce alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00 per compensi euro 200,00 per spese non documentabili, oltre accessori di legge Compensa le s
Sentenza Cassazione n. 08296/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris