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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 35137/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12504/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avvocatoFRANCESCO ILARI; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 04572800276; -intimato – avverso la sentenza n. 2699/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/01/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevatoche il difensore dei controricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia. rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma,il 14/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12504/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avvocatoFRANCESCO ILARI; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 04572800276; -intimato – avverso la sentenza n. 2699/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/01/2023; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti;rilevatoche il difensore dei controricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia. rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 14/1
Decreto Cassazione n. 35137/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris