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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 07487/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 42-30376/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] !DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il delitto di ricettazione di erpice agricolo, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti nel merito; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); che manifestamente infondato e meramente reiterativo del motivo di gravame respinto con puntuale e congrua motivazione, deve ritenersi anche il secondo motivo, speso in punto di rigetto della differente colorazione circostanziale del fatto (lieve entità ai sensi del quarto comma dell'art. 648 cod. pen.), atteso che anche sul punto la Corte territoriale ha accompagnato la decisione con logica e congruente argomentazione, fondata su evidenze non revocabili in dubbio circa il valore attuale della res furtiva; che, infine, irrilevante, ai fini del calcolo del periodo di sospensione della prescrizione/ è anche l'ultimo motivo, atto a contestare la decisione della Corte di ritenere avvinto dalla causa di sospensione ciella prescrizione anche periodo di 37 giorni il differimento disposto in data 28 gennaio 2019 fino al 6 marzo successivo, atteso che la incontestata validità del computo dei periodi di sospensione dal 6 marzo al 14 ottobre (sei mesi e 8 giorni), è comunque tale da non consentire di ritenere prescritto il reato in data antecedente alla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza di appello (6 giugno 2023); dal 29 gennaio 2013 (data prossima a quella di consumazione del delitto presupposto) al 6 giugno 2023 sono infatti trascorsi 10 anni (tempo della prescrizione per il delitto di ricettazione ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.) 4 mesi e 8 giorni, mentre la causa di sospensione copre il più esteso periodo di sei mesi ed otto giorni; che pertanto correttamente la Corte territoriale ha calcolato i periodi di sospensione del cors 42-30376/2023 della prescrizione, che non consentono di ritenere elasso il termine prima della dati della sentenza d appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle, spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 42-30376/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] !DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità per il delitto di ricettazione di erpice agricolo, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti nel merito; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); che manifestamente infondato e meramente reiterativo del motivo di gravame respinto con puntuale e congrua motivazione, deve ritenersi anche il secondo motivo, speso in punto di rigetto della differente colorazione circostanziale del fatto (lieve entità ai sensi del quarto comma dell'art. 648 cod. pen.), atteso che anche sul punto la Corte territoriale ha accompagnato la decisione con logica e congruente argomentazione, fondata su evidenze non revocabili in dubbio circa il valore attuale della res furtiva; che, infine, irrilevante, ai fini del calcolo del periodo di sospensione della prescrizione/ è anche l'ultimo motivo, atto a contestare la decisione della Corte di ritenere avvinto dalla causa di sospensione ciella prescrizione anche periodo di 37 giorni il differimento disposto in data 28 gennaio 2019 fino al 6 marzo successivo, atteso che la incontestata validità del computo dei periodi di sospensione dal 6 marzo al 14 ottobre (sei mesi e 8 giorni), è comunque tale da non consentire di ritenere prescritto il reato in data antecedente alla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza di appello (6 giugno 2023); dal 29 gennaio 2013 (data prossima a quella di consumazione del delitto presupposto) al 6 giugno 2023 sono infatti trascorsi 10 anni (tempo della prescrizione per il delitto di ricettazione ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.) 4 mesi e 8 giorni, mentre la causa di sospensione copre il più esteso periodo di sei mesi ed otto giorni; che pertanto correttamente la Corte territoriale ha calcolato i periodi di sospensione del cors 42-30376/2023 della prescrizione, che non consentono di ritenere elasso il termine prima della dati della sentenza d appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle, spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
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