CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 30360/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] MONACO Sent. n.sez. 2162/2025 CC - 23/06/2025 R.G.N. 14514/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30360/2025 Roma, lì, 05/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 26 marzo 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego di concessione di un permesso premio, pronunciato dal magistrato di sorveglianza in data 30 luglio 2024. Il magistrato di sorveglianza aveva negato il beneficio perché non ritenuto idoneo dal programma trattamentale, mancando ancora nel detenuto l’avvio di un percorso di rielaborazione critica del reato, e il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto condivisibile la sua decisione, affermando che il detenuto non ha iniziato il percorso di revisione critica perché continua a proclamarsi innocente e, pur nella riconosciuta legittimità di tale proclamazione, la mancata presa di coscienza dell’accaduto espone il soggetto al rischio di recidiva, tanto che la stessa équipe trattamentale lo ha ritenuto non pronto per l’esperienza premiale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 30-ter Ord. pen. e il vizio di motivazione. La giurisprudenza di legittimità individua, quali presupposti per la concessione del permesso premio, la regolare condotta carceraria, l’assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del permesso a coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro, mentre il diniego è fondato solo sull’asserita mancanza di revisione critica da parte del detenuto, senza alcuna valutazione circa la sussistenza dei predetti requisiti. Le relazioni di sintesi, però, ne dimostrano la sussistenza, in quanto attestano la regolarità della condotta carceraria e l’impegno del detenuto in attività culturali, di studio e di lavoro offerte dall’istituto penitenziario, e quindi la sua piena adesione all’opera trattamentale. L’assenza di revisione critica, peraltro conseguente alla legittima proclamazione di innocenza, non è un segno decisivo di un mancato ravvedimento, e comunque deve essere valutata unitamente agli altri requisiti indicati, potendo giustificare li diniego del beneficio solo se di peso tale da prevalere sugli elementi di segno positivo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico e privo di specificità, e deve perciò essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente contesta la decisione del Tribunale di sorveglianza limitandosi a ribadire la propria corretta condotta carceraria e la partecipazione alle attività trattamentali, ma non indica alcun elemento concreto che dimostri quanto meno l'avvio di un processo di revisione critica, sostenendo anzi l'irrilevanza di tale avvio, quale requisito per la concessione del permesso premio richiesto. Questa Corte, invece, ha affermato che «in tema di permessi premio ex art. 30-ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta, è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, sicché rileva, in senso negativo, la mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante» (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285567), e che «ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante» (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Rv. 269195). L'ordinanza impugnata si è conformata a tali principi in quanto, stante la natura dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato e la rilevante entità della pena in espiazione, essendo egli condannato a venticinque anni di reclusione per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ha valutato con particolare attenzione la sua attuale pericolosità sociale, la cui mancanza costituisce uno dei requisiti che il ricorso stesso riconosce come necessari per la concessione del beneficio. La sua valutazione, secondo cui la totale assenza di revisione critica rende ancora attuale la sua pericolosità e non opportuno l'esperimento premiale, come peraltro ritenuto anche dalla équipe trattamentale, è pertanto logica, approfondita e fondata su un elemento concreto ed accertato. 3. Il ricorso non si confronta adeguatamente con l'ordinanza impugnata, in quanto afferma che questa avrebbe negato il beneficio richiesto senza valutare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la sua concessione, mentre essa ha esplicitamente valutato la mancanza di uno di questi, cioè l'assenza dl pericolosità sociale. L'ordinanza, infatti, ha preso atto degli elementi positivi indicati nelle relazioni di sintesi, ed ha anche ribadito che la proclamazione di innocenza è legittima, ma ha valutato, adeguandosi all'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, che la «mancata consapevolezza dell'accaduto» e la «carenza di qualsiasi elemento da cui dedurre l'attivazione di un percorso di introspezione e di riflessione sul proprio trascorso criminale» espongono il ricorrente al rischio di recidiva, condizione che legittima la valutazione dell'attuale sussistenza della pericolosità sociale, ostativa alla concessione del permesso. Il ricorso si limita a contestare tale valutazione sostenendo che l'assenza di revisione critica non è sufficiente per motivare un giudizio di pericolosità sociale, ma non indica alcun elemento che contrasti con tale valutazione, ovvero che consenta di dedurre la sicura assenza di tale pericolosità, che non viene prospettata neppure come dimostrata dalla corretta condotta carceraria. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]