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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31418/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del Tribunale di Pescara; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso deduce motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., concernenti vizi di motivazione, peraltro genericamente dedotti con riferimento all'intero impianto argomentativo della sentenza, e di violazione di legge in relazione al trattamento punitivo convenuto tra le parti, non inficiato da illegalità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere -. -nso [OSCURATO:PERSONA] te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del Tribunale di Pescara; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il ricorso deduce motivi non consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., concernenti vizi di motivazione, peraltro genericamente dedotti con riferimento all'intero impianto argomentativo della sentenza, e di violazione di legge in relazione al trattamento punitivo convenuto tra le parti, non inficiato da illegalità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere -. -nso [OSCURATO:PERSONA] te
Sentenza Cassazione n. 31418/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris