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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 20752/2022

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ORDINANZA sul ricorso 22288/2017 proposto da: (.) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]' d'Europa n.623, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3765/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I - RG 22288/2017 camera di consiglio 18.1.2022 1 [OSCURATO:PERSONA]

1. — Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2017 la Corte di appello di Roma ha riformato la pronuncia del Tribunale capitolino che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli attori avevano domandato la condanna dei convenuti al pagamento di una somma per la quale [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, aveva rilasciato un assegno dell'importo di lire

180.000.000. La Corte di merito ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione valorizzata dal giudice di prima istanza.

Ha evidenziato che il rapporto causale fondamentale non era soggetto alla disciplina della prescrizione operante per l'azione di regresso cambiaria e per l'azione di arricchimento, di cui all'art. 76

I. ass. (r.d. n. 1736/1933), quanto, piuttosto, alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c..

Ha aggiunto che l'assegno privo di data ben può valere quale promessa di pagamento e che, nella circostanza, al titolo, benché privo di valore cartolare, doveva applicarsi la disciplina di cui all'art. 1988 c.c., onde era operante, nella fattispecie, una presunzione semplice di esistenza del rapporto sottostante: presunzione che competeva agli appellati superare dando prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto dedotto in giudizio.

La Corte ha rilevato, infine, che anche la scheda contabile, (o mastrino) acquisita al giudizio, costituiva elemento indiziario dell'esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA]: tale scheda indicava, infatti, un debito, alla data del 9 febbraio 1997, di lire 180.000.000 e un saldo finale, alla data del 26 giugno 1997, di euro 147.000.000.

2. — Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I primi hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I - RG 22288/2017 camera di consiglio 18.1.2022 2

1. — I motivi di ricorso si riassumono come segue.

Primo motivo: violazione dell'art. 345 c.p.c..

Si assume che il giudice di secondo grado, nel ritenere operativa la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., abbia fondato il proprio convincimento sull'esistenza di una vendita immobiliare, laddove il presunto credito era stato «indicato dagli attori nella vendita di due autovetture da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

In tal senso controparte avrebbe introdotto, in appello, una domanda nuova, la quale doveva ritenersi preclusa a norma dell'art. 345 c.p.c..

Secondo motivo: violazione dell'art. 1988 c.c..

E' dedotto che, in considerazione della natura ricettizia della promessa di pagamento, l'assegno rivestiva tale natura nei suoi rapporti tra traente e prenditore, o tra girante e immediato giratario: non pure nei confronti di colui che avesse assunto la qualità di mero possessore del titolo.

Terzo motivo: violazione dell'art. 116 c.p.c..

La censura investe l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui la scheda contabile o mastrino configurerebbe «elemento indiziarlo della esposizione debitoria».

Assumono i ricorrenti che il ricorso alla presunzione deve ritenersi consentito al giudice a condizione che i fatti su cui la medesima si fonda siano stati allegati e possano ritenersi provati; deducono che nel caso in questione non era stata raggiunta alcuna prova circa le presunte movimentazioni della scheda contabile e circa l'origine delle stesse.

Quarto motivo: violazione dell'art. 4

I. n. 108/1996 e omessa pronuncia.

Secondo i ricorrenti, dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e dalla scheda contabile posta a sostegno del credito azionato si desumerebbe che la somma finale richiesta era comprensiva degli interessi calcolati al tasso mensile dell'1%.

La Corte di merito, pur invitata a pronunciarsi sul punto, nulla aveva statuito al riguardo.

Viene ricordato che, in base al cit. art. 4, la clausola in base alla quale sono previsti interessi è nulla se tali interessi sono usurari.

Sez.

I- RG 22288/2017 camera di consiglio 18.1.2022

2. — I controricorrenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso.

Hanno dedotto che la controparte aveva depositato una copia autentica della sentenza d'appello impugnata loro rilasciata dalla cancelleria in data 19 giugno 2017, un mese prima della notificazione della sentenza stessa: incombente, quest'ultimo, che aveva avuto luogo, come dichiarato dagli stessi istanti, il successivo 20 luglio 2017.

Quanto esposto dai controricorrenti risponde al vero.

Il ricorso perciò incorre nella sanzione di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c..

In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine «lungo» di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o Sez.

I- RG 22288/2017 camera di consiglio 18.1.2022 4 presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. 7 giugno 2021, n. 15832; cfr. pure Cass. 19 gennaio 2018, n. 1295).

Né rileva che nella fattispecie il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto all'ammissibilità (Cass. 25 maggio 2021, n. 14360; Cass. 31 maggio 2018, n. 13751; Cass. 15 settembre 2017, n. 21386).

3. — Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

4. — Segue, secondo soccombenza, la pronuncia sulle spese di giudizio, che sono poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22288/2017 proposto da: (.) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA]' d'Europa n.623, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3765/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I - RG 22288/2017 camera di consiglio 18.1.2022 1 [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2017 la Corte di appello di Roma ha riformato la pronuncia del Tribunale capitolino che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori avevano domandato la condanna dei convenuti al pagamento di una somma per la quale [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, aveva rilasciato un assegno dell'importo di lire 180.000.000. La Corte di merito ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione valorizzata dal giudice di prima istanza. Ha evidenziato che il rapporto causale fondamentale non era soggetto alla disciplina della prescrizione operante per l'azione di regresso cambiaria e per l'azione di arricchimento, di cui all'art. 76 I. ass. (r.d. n. 1736/1933), quanto, piuttosto, alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c.. Ha aggiunto che l'assegno privo di data ben può valere quale promessa di pagamento e che, nella circostanza, al titolo, benché privo di valore cartolare, doveva applicarsi la disciplina di cui all'art. 1988 c.c., onde era operante, nella fattispecie, una presunzione semplice di esistenza del rapporto sottostante: presunzione che competeva agli appellati superare dando prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto dedotto in giudizio. La Corte ha rilevato, infine, che anche la scheda contabile, (o mastrino) acquisita al giudizio, costituiva elemento indiziario dell'esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA]: tale scheda indicava, infatti, un debito, alla data del 9 febbraio 1997, di lire 180.000.000 e un saldo finale, alla data del 26 giugno 1997, di euro 147.000.000. 2. — Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I primi hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I - RG 22288/2017 camera di consiglio 18.1.2022 2 1. — I motivi di ricorso si riassumono come segue. Primo motivo: violazione dell'art. 345 c.p.c.. Si assume che il giudice di secondo grado, nel ritenere operativa la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., abbia fondato il proprio convincimento sull'esistenza di una vendita immobiliare, laddove il presunto credito era stato «indicato dagli attori nella vendita di due autovetture da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». In tal senso controparte avrebbe introdotto, in appello, una domanda nuova, la quale doveva ritenersi preclusa a norma dell'art. 345 c.p.c.. Secondo motivo: violazione dell'art. 1988 c.c.. E' dedotto che, in considerazione della natura ricettizia della promessa di pagamento, l'assegno rivestiva tale natura nei suoi rapporti tra traente e prenditore, o tra girante e immediato giratario: non pure nei confronti di colui che avesse assunto la qualità di mero possessore del titolo. Terzo motivo: violazione dell'art. 116 c.p.c.. La censura investe l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui la scheda contabile o mastrino configurerebbe «elemento indiziarlo della esposizione debitoria». Assumono i ricorrenti che il ricorso alla presunzione deve ritenersi consentito al giudice a condizione che i fatti su cui la medesima si fonda siano stati allegati e possano ritenersi provati; deducono che nel caso in questione non era stata raggiunta alcuna prova circa le presunte movimentazioni della scheda contabile e circa l'origine delle stesse. Quarto motivo: violazione dell'art. 4 I. n. 108/1996 e omessa pronuncia. Secondo i ricorrenti, dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e dalla scheda contabile posta a sostegno del credito azionato si desumerebbe che la somma finale richiesta era comprensiva degli interessi calcolati al tasso mensile dell'1%. La Corte di merito, pur invitata a pronunciarsi sul punto, nulla aveva statuito al riguardo. Viene ricordato che, in base al cit. art. 4, la clausola in base alla quale sono previsti interessi è nulla se tali interessi sono usurari. Sez. I- RG 22288/2017 camera di consiglio 18.1.2022 2. — I controricorrenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso. Hanno dedotto che la controparte aveva depositato una copia autentica della sentenza d'appello impugnata loro rilasciata dalla cancelleria in data 19 giugno 2017, un mese prima della notificazione della sentenza stessa: incombente, quest'ultimo, che aveva avuto luogo, come dichiarato dagli stessi istanti, il successivo 20 luglio 2017. Quanto esposto dai controricorrenti risponde al vero. Il ricorso perciò incorre nella sanzione di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c.. In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine «lungo» di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o Sez. I- RG 22288/2017 camera di consiglio 18.1.2022 4 presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. 7 giugno 2021, n. 15832; cfr. pure Cass. 19 gennaio 2018, n. 1295). Né rileva che nella fattispecie il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto all'ammissibilità (Cass. 25 maggio 2021, n. 14360; Cass. 31 maggio 2018, n. 13751; Cass. 15 settembre 2017, n. 21386). 3. — Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile. 4. — Segue, secondo soccombenza, la pronuncia sulle spese di giudizio, che sono poste a carico dei ricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per i
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