CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2.5.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], del delitto di usura continuata in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 7.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e confisca della somma di Euro 300; lo aveva invece assolto dal delitto di tentata estorsione sempre in danno del medesimo Napolitano perché il fatto non sussiste; 2. ricorre per cassazione il difensore del Rozza lamentando: 2.1 violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; insufficienza, apparenza ed illogicità manifesta della motivazione sulla prova dell'esistenza del delitto ex art.644 cod. pen. nella sola forma della usura pattuita: rileva che la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado ripercorrendone l'iter logico e disattendendo le censure difensive che si erano appuntate sulla inadeguatezza della ricostruzione offerta dalla persona offesa che era intervenuta soltanto all'esito di numerose contestazioni e priva di riscontri esterni; segnala che la Corte ha giudicato invece pienamente attendibile il Napolitano in considerazione della assenza di motivi di astio nei confronti del ricorrente e per non essersi egli costituito parte civile aggiungendo che le sue dichiarazioni erano riscontrate da quelle del padre e del teste di PG; sottolinea come non sia condivisibile l'assunto della Corte secondo cui la difesa si sarebbe limitata a segnalare che la versione della persona offesa era stata acquisita in gran parte e con il massiccio ricorso alle contestazioni mentre con l'atto di appello aveva fatto presente come la deposizione del Napolitano fosse caratterizzata da imprecisione, illogicità ed incoerenza oltre che risultare priva di reali ed effettivi riscontri esterni tali non essendo quelli indicati nella sentenza impugnata; ripercorre le dichiarazioni del Napolitano evidenziandone i profili di contraddittorietà e vaghezza sia per quanto concerne la esistenza del presunto debito Enel che all'impiego della somma mutuata che, ancora, sull'assegno rilasciato in garanzia e sul fatto di aver appreso dal Canonico che il denaro proveniva dal Rozza avendo però continuato a versare somme nelle mani dello stesso Canonico sino al giugno e, poi, al Rozza, sino all'ottobre ed avendo a quella data corrisposto e restituito la somma di Euro 3.300; evidenzia come anche la ricostruzione del fatto in termini di mera pattuizione prestasse il fianco a rilievi critici superati dalla Corte di Appello con il vuoto riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa non riscontrate da nulla e, in particolare, dall'assegno asseritannente consegnato in garanzia e che il Napolitano non aveva tuttavia avuto cura di farsi restituire non appena saldato il suo debito; aggiunge, a tal proposito, che la stessa persona offesa aveva spiegato che, a quella data, il conto su cui trarre l'assegno era stato da tempo chiuso; sottolinea come il presunto riscontro rappresentato dalla deposizione del padre della persona offesa si risolva, in realtà, in dichiarazioni che non confortano la natura usuraria del rapporto intercorso tra il figlio e l'odierno ricorrente; 2.2 violazione di legge ex artt. 43 e 110 cod. pen.; assenza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione sull'esistenza del dolo; travisamento del colloquio avuto con costui dopo la restituzione della somma: rileva che la sentenza fonda la responsabilità concorsuale del Rozza su un ragionamento del tutto insufficiente ed illogico e, per altro verso, su un evidente travisamento; ripercorsa la motivazione del provvedimento impugnato, sottolinea che l'erogazione, da parte del Rozza, della somma mutuata dal Canonico in favore del Napolitano non è elemento tale da dimostrare la sua consapevolezza della natura usuraria della pattuizione; ancor più irrilevante è, secondo la difesa, l'essere egli subentrato nella fase della riscossione intervenuta ben oltre il termine convenuto con il Canonico e senza aver mai lamentato ritardi finendo per ricavare un interesse del 10-12% e, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, non avendo preteso somme ulteriori rispetto ai 3.300 Euro che il Napolitano gli aveva infine consegnato; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva come dalla lettura della sentenza impugnata non emergano evidenti illogicità essendo essa fondata su un apparato argomentativo logico e coerente oltre che conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la idoneità delle dichiarazioni della persona offesa a fondare al decisione di condanna senza necessità di riscontri esterni; sottolinea come la sentenza della Corte di Appello di Napoli si sia fatta carico di vagliare la attendibilità del Napolitano finendo la difesa per prospettare una ricostruzione alternativa insuscettibile di trovare ingresso in questa sede; segnala che la sentenza impugnata ha motivato in maniera stringente e persuasiva anche in punto di elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del delitto di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA] poiché, approfittando dello stato di bisogno di costui, a loro noto, a fronte della somma mutuata di Euro 3.000, consegnata nel novembre 2012 da [OSCURATO:PERSONA], si sarebbero fatti promettere la somma di Euro 3.300 da restituire entro il 31.1.2013 con un interesse del 60% e che avrebbero ricevuto in più rate sino al maggio del 2013 quanto a [OSCURATO:PERSONA] e, sino al mese di ottobre del 2013 quanto al Rozza. 2. La vicenda è stata ricostruita dai giudici di merito in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie per cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" di modo che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).3. Entrambe le decisioni di merito hanno valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che, non riuscendo a far fronte al pagamento di forniture di energia elettrica per il suo ristorante, nel novembre del 2012 si era rivolto ad un suo cliente, identificato in [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva consegnato la somma di 3.000 Euro pretendendo la restituzione di 3.300 Euro entro il mese di gennaio del 2013; il Napolitano aveva spiegato di non essere riuscito ad onorare il proprio debito nel termine pattuito sicché, nel gennaio, il Canonico gli disse che da quel momento avrebbe dovuto vedersela direttamente con [OSCURATO:PERSONA] ovvero con colui che aveva fornito il denaro per il prestito e che pretendeva ulteriori interessi per il ritardo; aveva aggiunto di essere riuscito nell'ottobre a restituire la somma di 3.300 Euro ma che il Rozza non gli aveva restituito l'assegno consegnato in garanzia perché pretendeva ulteriori somme per gli interessi maturati per il ritardo. 4. E' allora opportuno ribadire, con la costante giurisprudenza di questa Corte, che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, ovvero anche senza la necessità di acquisire riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., in primo luogo, Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014, Pirajno ed altro, Rv. 261730; Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5 - , Sentenza n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). La valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota infatti quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale valutazione può essere effettuata solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria atteso che l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. 5. Rileva il collegio che i giudici di merito hanno vagliato la attendibilità del Napolitano in termini che non si prestano a rilievi e censure suscettibili di essere sollevati in questa sede; hanno infatti dato conto della difficoltà con cui era stata acquisita la versione della persona offesa la cui escussione in dibattimento era caratterizzata dal ricorso a numerose contestazioni, rilevando che, ciò non di meno, il racconto del Napolitano era stato infine lineare, chiaro e logicamente coerente; hanno sottolineato come la persona offesa non nutrisse motivi di rancore nei confronti degli imputati nei cui confronti non si era nemmeno costituita parte civile. Sotto altro profilo, hanno spiegato che le dichiarazioni del Napolitano risultavano inoltre riscontrate da diverse emergenze processuali quali la deposizione del padre della persona offesa che aveva riferito di un colloquio con il Rozza nel corso del quale l'imputato gli aveva segnalato che il figlio era ancora suo debitore per 300-400 Euro e, inoltre, la testimonianza resa dal [OSCURATO:PERSONA] circa l'aggressione verbale patita dal Napolitano e la relativa acquisizione della notizia di reato. 6. Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi la correttezza, in diritto, della ricostruzione operata dai giudizi di merito circa la natura illecita della pattuizione intercorsa - all'origine - tra il Napolitano ed il Canonico e con cui, si è detto, nel i \ novembre del 2012 era stata pattuita la erogazione di un prestito dell'ammontare di 3.000 Euro a fronte del quale avrebbe dovuto essere restituita la somma di Euro 3.300 entro il mese di gennaio del 2013 con la previsione, perciò, di un tasso di interesse pari a circa il 60% annuo e, pertanto, di natura pacificamente usuraria. Il reato, infatti, si consuma con la pattuizione di natura usuraria mentre è irrilevante che ad essa non sia seguita, in tutto o parte, la corresponsione della somma convenuta: in altri termini, la natura illecita dell'accordo usurario non può venire meno per l'inadempimento - totale o parziale - del debitore nel versamento di quanto illecitamente convenuto (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 23919 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279487; Sez. 2, Sentenza n. 50397 del 21/11/2014, Aronica, Rv. 261487; Sez. F, Sentenza n. 32362 del 19/08/2010, Scuto ed altri, Rv. 248142, quanto al delitto di usura come reato a schema duplice che, per l'appunto, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, quand'anche non seguita dalla effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria). 7. La difesa del Rozza lamenta, inoltre, difetto di motivazione e violazione di legge, con riferimento al disposto di cui all'art. 192 cod. proc. pen., quanto al concorso nella condotta del Canonico ovvero circa la consapevolezza, da parte di esso ricorrente, delle condizioni alle quali il prestito sarebbe stato erogato al Napolitano.È allora opportuno ribadire l'inammissibilità del ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisca in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, Sentenza n. 43963 del 30/09/2013, Basile ed altri, Rv. 258153). La Corte ha spiegato, infatti, che "... risulta in maniera inequivocabile la sua partecipazione a titolo concorsuale nell'ipotesi di usura, avendo quest'ultimo, evidentemente, finanziato il prestito, come espressamente indicato dal Canonico, nonché ricevuto le ultime rate dello stesso, pretendendo, altresì, ulteriori interessi maturati per il ritardo nei pagamenti" (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata). Ne deriva, secondo la Corte, che "il Rozza fosse direttamente interessato alla pattuizione di natura usuraria, materialmente conclusa dal Canonico con il Napolitano, avendo fornito il denaro necessario per l'esecuzione del prestito e, quindi, alimentando o rafforzando il proposito criminoso del canonico e fornendo, altresì, il suo contributo materiale, mediante la dazione di danaro, all'esecuzione della condotta criminosa" e concludendo nel senso che "sussiste altresì l'elemento soggettivo del reato contestato essendo entrambi gli imputati certamente consapevoli della natura usuraria del tasso di interesse pattuito con il Napolitano" (cfr., ivi). In definitiva, quindi, i giudici di merito sono pervenuti alla affermazione della iniziale consapevolezza della natura usuraria del patto intercorso con il Napolitano rilevando, per un verso, che il Rozza si era infine "accontentato" della restituzione di 3.300 Euro che il debitore aveva finito di corrispondere nel mese di ottobre del 2013, e che, dunque, sapeva essere quanto dovuto; per altro verso, che, nel contempo, si era lamentato del ritardo con cui tale somma gli era stata restituita e che, proprio per questo, aveva chiesto ulteriori interessi dimostrando, in tal modo, di essere consapevole che le pattuizioni intercorse con il Canonico erano ben altre e che, in definitiva, i 300 Euro di interessi erano stati convenuti a fronte della restituzione del prestito in tempi ben più ristretti rispetto a quelli che il Napolitano era riuscito a rispettare. Si deve prendere atto, dunque, che la sentenza impugnata ha affrontato la omologa doglianza articolata con l'atto di appello giudicandola tuttavia infondata con motivazione congrua e non manifestamente illogica, tale comunque da sottrarsi a censure riconducibili al novero di quelle delineate dall'art. 606 cod. proc. pen.. 8. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrent