Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 dicembre 2025

Cassazione n. 33441/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onfronti diNumero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025Generali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura incalce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente e ricorrente incidentale-per la cassazione della sentenza n. 2238/2021 del TRIBUNALE diudìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA];udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentalecondizionato;udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente principale;udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], perla società controricorrente e ricorrente incidentale.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Cerignola, con sentenza del 7 luglio 2017,condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni (liquidatinell’importo di Euro 2.682,40) subiti da L.H. in seguitoall’incidente stradale del 5 gennaio 2015, allorché l’autovettura su cuiviaggiava come terzo trasportato, di proprietà di F.B. ,condotta da F.L. e assicurata per la RC auto con [OSCURATO:SOCIETA]., era stata urtata dall’autovettura di proprietà di (e condottada) R.H.2.

Il Tribunale di Foggia - adìto in grado d’appello da [OSCURATO:PERSONA].p.a. – ha rigettato la domanda proposta da L.H.condannandolo alla restituzione delle somme percepite in esecuzionedella sentenza di primo grado e al pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025Il Tribunale ha così argomentato: a) con la citazione introduttival’attore, agendo ex art. 141 cod. ass. quale terzo trasportato, avevaascritto la responsabilità del sinistro esclusivamente a R.H.[...] conducente della vettura antagonista rispetto a quella su cui egliera trasportato; b) l’azione ex art. 141 cod. ass. postulerebbenecessariamente, secondo il prevalso orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (sono citate Cass., Sez. 3, n. 4147 del2019 e Cass., Sez. 3, n. 8386 del 2020), che venga allegataquantomeno una responsabilità concorrente (anche solo presunta) delvettore del veicolo in cui il danneggiato è trasportato; in mancanza ditale allegazione si integrerebbe l’ipotesi del “caso fortuito”, che escludela legittimazione ad agire del terzo trasportato medesimo; talefattispecie, infatti, comprenderebbe non solo le cause naturali maanche la condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; c)ove fosse stata allegata la responsabilità concorrente, anche solopresunta, del vettore del veicolo su cui viaggiava il terzo danneggiato,sarebbe spettato al suo assicuratore dare la prova della sua mancanzadi colpa, dimostrando che il caso fortuito era stato causa del sinistro;d) poiché, invece, tale allegazione era mancata, la domanda dovevaritenersi in origine inammissibile per carenza dei presuppostidell’azione, integrandosi una fattispecie di caso fortuito alla stessastregua delle allegazioni attoree; e) ne discendeva l’accoglimentodell’appello e la riforma della sentenza impugnata.3.

Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia ha proposto ricorsoper cassazione L.H. sulla base di sette motivi.Ha risposto [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, proponendoaltresì ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo.Numero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vistadella quale tutte le parti avevano depositato memoria), è stata rinviataalla pubblica udienza con ordinanza del 17 febbraio 2025, n. 4094.Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conconclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo viene denunciata “falsa applicazionedell’art.141 e 150 del codice delle assicurazioni, e violazione degliarticoli 3 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, peravere il giudice dell’appello applicato l’art. 141 predetto in termini daconsiderare caso fortuito la condotta del conducente il veicoloantagonista tale da ritenerlo unico responsabile del sinistro”.La sentenza impugnata è criticata per avere ritenuto che,nell’ipotesi di responsabilità esclusiva del conducente del veicoloantagonista, si integrerebbe la fattispecie del caso fortuito ex art. 141,primo comma, cod. ass..Il ricorrente, richiamando pronunce sia di questa Corte di legittimitàche della Corte costituzionale, sostiene invece che l’allegazione dellaesclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista nonescluda la legittimazione del danneggiato ad agire ex art. 141 cod.strad..1.2.

Con il secondo motivo viene denunciata “falsa applicazionedell’art. 141 del codice delle assicurazioni, 2051 e 2052 del codice civilee art. 45 del codice penale, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avereil giudice dell’appello configurato la condotta del conducente il veicoloNumero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025antagonista, fatto umano idoneo a connotare il caso fortuito previstonell’art.141 predetto”.Il ricorrente sostiene che, sebbene la fattispecie del caso fortuito,in linea generale, possa essere integrata anche da una condottaumana, tuttavia non sarebbe idonea ad integrare tale fattispecie unacondotta, come quella allegata nella vicenda in esame, costituentetitolo di responsabilità.1.3.

Con il terzo motivo viene denunciata “violazione dell’art. 141cda, 112 cpc e 2697 cc in relazione all'art. 360 n. 3 per avere il giudicedell’appello ritenuto erroneamente superata la presunzione diapplicabilità dell’indennizzo diretto ex art. 141 cda”.1.4.

Con il quarto motivo viene denunciata “violazione dell’art. 112,345 cpc e 141 codice delle assicurazioni in relazione all'art. 360 n. 3per avere il giudice dell’appello rilevato d’ufficio il caso fortuito, pur inassenza di allegazione fattuale dell’assicurazione del vettore eomettendo di considerare il potere dispositivo delle parti in ordineall’applicazione dell’art. 141 del codice delle assicurazioni”.1.5.

Con il quinto motivo viene denunciata “violazione dell’art. 112,115 cpc, 2697 cc e 141 cda, in relazione all’art. 360 n. 3 per avere ilgiudice dell’appello erroneamente ripartito l’onere della prova in ordineal caso fortuito”.1.6.

Con il sesto motivo viene denunciata “violazione dell'art. 115cpc e 2697 cc in relazione all’art. 360 n. 3 per avere il giudicedell’appello ritenuto fatto non contestato la ricostruzione fattualedell’attore in assenza di non contestazione da parte della compagnia”.1.7.

Con il settimo motivo viene denunciata “violazione dell'art.115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 5 per avere il giudiceNumero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025dell'appello omesso di esaminare la assenza di corresponsabilità deiconducenti i veicoli coinvolti”.2.

I primi due motivi del ricorso principale – da esaminarecongiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono fondati e,per effetto del loro accoglimento, restano assorbiti gli altri motivi.2.1.

La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio -affermato da Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019 - secondo il quale, intema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azioneconferita dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato,nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento dellacorresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza delcaso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle causenaturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolocoinvolto.Il giudice del merito non ha però tenuto conto che l’illustratoprincipio era stato contraddetto da una successiva pronuncia – Cass.Sez. 3, n. 17963 del 2021 – la quale aveva aderito al diversoorientamento secondo cui l’art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, checonsente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore delproprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno edel nesso causale, “a prescindere dall’accertamento dellaresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”,introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al qualepuò essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già conla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma conl’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.Questo diverso orientamento è prevalso e si è consolidato in unasituazione di “diritto vivente” a seguito di Cass., Sez.

Un., n.35318 delNumero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/20252022, secondo cui “La nozione di "caso fortuito", prevista come limiteall'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141c.ass., riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estraneialla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposadell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella diimpedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero vengaritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilitàdel sinistro”.Alla luce dall’illustrato, prevalso principio, deve ritenersi chel’azione risarcitoria proposta da L.H. fosse ammissibile,in quanto, alla stregua delle allegazioni attoree che imputavano laresponsabilità esclusiva del sinistro al conducente del veicoloantagonista, non si versava nella fattispecie del caso fortuito.Devono dunque essere accolti i primi due motivi del ricorsoprincipale, con assorbimento delle restanti censure.3.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, formulato in viacondizionata all’accoglimento delle censure veicolate con il ricorsoprincipale, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce l’omesso esame di undocumento decisivo ai fini del giudizio, ai sensi dell’art 360, co. 1, n.5, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] d’appello non avrebbe considerato il giudicatorappresentato dalla sentenza n. 1747/2020 emessa dallo stessoTribunale di Foggia sulle domande di F.B. e F.L.(rispettivamente, proprietaria e conducente del veicolo su cui avrebbeviaggiato come terzo trasportato L.H. , rigettandole permancata prova del fatto storico, e cioè della verificazione stessa delsinistro del 5 ottobre 2015.Numero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/20253.1.

Il motivo – e con esso l’intero ricorso incidentale – vadichiarato inammissibile, poiché, dato il tenore della decisione gravata,censura un profilo che il Tribunale in sede di appello non ha avuto mododi esaminare e su cui non si è pronunciato, poiché assorbito dallapronuncia di inammissibilità dell’azione.Al riguardo, va ribadito il principio, già affermato da questa Corte,secondo cui è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che siarimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto alsolo scopo di sollevare questioni che non sono state decise dal giudicedi merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, aventecarattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudicedel rinvio in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 29662 del2023, non massimata sul punto; v. inoltre, ex professo, Cass., Sez.Un., n.5456 del 2009).4.

In definitiva, devono essere accolti i primi due motivi del ricorsoprincipale con assorbimento degli altri; deve essere dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale condizionato.La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motividel ricorso principale accolti, con rinvio della causa al Tribunale didomanda risarcitoria proposta da L.H.

Resta fermo chela questione prospettata con il ricorso incidentale potrà essereesaminata dal giudice del rinvio, essendo venute meno le ragionidell’assorbimento per l’accoglimento del ricorso principale.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.MNumero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiaraassorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentalecondizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale diDispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi del ricorrente, ivi riportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 21 novembre 2025.Il Consigliere estensorePaolo SpazianiIl PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onfronti diNumero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025Generali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura incalce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente e ricorrente incidentale-per la cassazione della sentenza n. 2238/2021 del TRIBUNALE diudìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA];udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentalecondizionato;udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente principale;udìto l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], perla società controricorrente e ricorrente incidentale.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Cerignola, con sentenza del 7 luglio 2017,condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni (liquidatinell’importo di Euro 2.682,40) subiti da L.H. in seguitoall’incidente stradale del 5 gennaio 2015, allorché l’autovettura su cuiviaggiava come terzo trasportato, di proprietà di F.B. ,condotta da F.L. e assicurata per la RC auto con [OSCURATO:SOCIETA]., era stata urtata dall’autovettura di proprietà di (e condottada) R.H.2. Il Tribunale di Foggia - adìto in grado d’appello da [OSCURATO:PERSONA].p.a. – ha rigettato la domanda proposta da L.H.condannandolo alla restituzione delle somme percepite in esecuzionedella sentenza di primo grado e al pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025Il Tribunale ha così argomentato: a) con la citazione introduttival’attore, agendo ex art. 141 cod. ass. quale terzo trasportato, avevaascritto la responsabilità del sinistro esclusivamente a R.H.[...] conducente della vettura antagonista rispetto a quella su cui egliera trasportato; b) l’azione ex art. 141 cod. ass. postulerebbenecessariamente, secondo il prevalso orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (sono citate Cass., Sez. 3, n. 4147 del2019 e Cass., Sez. 3, n. 8386 del 2020), che venga allegataquantomeno una responsabilità concorrente (anche solo presunta) delvettore del veicolo in cui il danneggiato è trasportato; in mancanza ditale allegazione si integrerebbe l’ipotesi del “caso fortuito”, che escludela legittimazione ad agire del terzo trasportato medesimo; talefattispecie, infatti, comprenderebbe non solo le cause naturali maanche la condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; c)ove fosse stata allegata la responsabilità concorrente, anche solopresunta, del vettore del veicolo su cui viaggiava il terzo danneggiato,sarebbe spettato al suo assicuratore dare la prova della sua mancanzadi colpa, dimostrando che il caso fortuito era stato causa del sinistro;d) poiché, invece, tale allegazione era mancata, la domanda dovevaritenersi in origine inammissibile per carenza dei presuppostidell’azione, integrandosi una fattispecie di caso fortuito alla stessastregua delle allegazioni attoree; e) ne discendeva l’accoglimentodell’appello e la riforma della sentenza impugnata.3. Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia ha proposto ricorsoper cassazione L.H. sulla base di sette motivi.Ha risposto [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, proponendoaltresì ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo.Numero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vistadella quale tutte le parti avevano depositato memoria), è stata rinviataalla pubblica udienza con ordinanza del 17 febbraio 2025, n. 4094.Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conconclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato.Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo viene denunciata “falsa applicazionedell’art.141 e 150 del codice delle assicurazioni, e violazione degliarticoli 3 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, peravere il giudice dell’appello applicato l’art. 141 predetto in termini daconsiderare caso fortuito la condotta del conducente il veicoloantagonista tale da ritenerlo unico responsabile del sinistro”.La sentenza impugnata è criticata per avere ritenuto che,nell’ipotesi di responsabilità esclusiva del conducente del veicoloantagonista, si integrerebbe la fattispecie del caso fortuito ex art. 141,primo comma, cod. ass..Il ricorrente, richiamando pronunce sia di questa Corte di legittimitàche della Corte costituzionale, sostiene invece che l’allegazione dellaesclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista nonescluda la legittimazione del danneggiato ad agire ex art. 141 cod.strad..1.2. Con il secondo motivo viene denunciata “falsa applicazionedell’art. 141 del codice delle assicurazioni, 2051 e 2052 del codice civilee art. 45 del codice penale, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avereil giudice dell’appello configurato la condotta del conducente il veicoloNumero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025antagonista, fatto umano idoneo a connotare il caso fortuito previstonell’art.141 predetto”.Il ricorrente sostiene che, sebbene la fattispecie del caso fortuito,in linea generale, possa essere integrata anche da una condottaumana, tuttavia non sarebbe idonea ad integrare tale fattispecie unacondotta, come quella allegata nella vicenda in esame, costituentetitolo di responsabilità.1.3. Con il terzo motivo viene denunciata “violazione dell’art. 141cda, 112 cpc e 2697 cc in relazione all'art. 360 n. 3 per avere il giudicedell’appello ritenuto erroneamente superata la presunzione diapplicabilità dell’indennizzo diretto ex art. 141 cda”.1.4. Con il quarto motivo viene denunciata “violazione dell’art. 112,345 cpc e 141 codice delle assicurazioni in relazione all'art. 360 n. 3per avere il giudice dell’appello rilevato d’ufficio il caso fortuito, pur inassenza di allegazione fattuale dell’assicurazione del vettore eomettendo di considerare il potere dispositivo delle parti in ordineall’applicazione dell’art. 141 del codice delle assicurazioni”.1.5. Con il quinto motivo viene denunciata “violazione dell’art. 112,115 cpc, 2697 cc e 141 cda, in relazione all’art. 360 n. 3 per avere ilgiudice dell’appello erroneamente ripartito l’onere della prova in ordineal caso fortuito”.1.6. Con il sesto motivo viene denunciata “violazione dell'art. 115cpc e 2697 cc in relazione all’art. 360 n. 3 per avere il giudicedell’appello ritenuto fatto non contestato la ricostruzione fattualedell’attore in assenza di non contestazione da parte della compagnia”.1.7. Con il settimo motivo viene denunciata “violazione dell'art.115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 5 per avere il giudiceNumero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025dell'appello omesso di esaminare la assenza di corresponsabilità deiconducenti i veicoli coinvolti”.2. I primi due motivi del ricorso principale – da esaminarecongiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono fondati e,per effetto del loro accoglimento, restano assorbiti gli altri motivi.2.1. La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio -affermato da Cass., Sez. 3, n. 4147 del 2019 - secondo il quale, intema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’azioneconferita dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato,nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento dellacorresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza delcaso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle causenaturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolocoinvolto.Il giudice del merito non ha però tenuto conto che l’illustratoprincipio era stato contraddetto da una successiva pronuncia – Cass.Sez. 3, n. 17963 del 2021 – la quale aveva aderito al diversoorientamento secondo cui l’art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, checonsente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore delproprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno edel nesso causale, “a prescindere dall’accertamento dellaresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”,introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al qualepuò essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già conla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma conl’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.Questo diverso orientamento è prevalso e si è consolidato in unasituazione di “diritto vivente” a seguito di Cass., Sez. Un., n.35318 delNumero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/20252022, secondo cui “La nozione di "caso fortuito", prevista come limiteall'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141c.ass., riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estraneialla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposadell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella diimpedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero vengaritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilitàdel sinistro”.Alla luce dall’illustrato, prevalso principio, deve ritenersi chel’azione risarcitoria proposta da L.H. fosse ammissibile,in quanto, alla stregua delle allegazioni attoree che imputavano laresponsabilità esclusiva del sinistro al conducente del veicoloantagonista, non si versava nella fattispecie del caso fortuito.Devono dunque essere accolti i primi due motivi del ricorsoprincipale, con assorbimento delle restanti censure.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, formulato in viacondizionata all’accoglimento delle censure veicolate con il ricorsoprincipale, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce l’omesso esame di undocumento decisivo ai fini del giudizio, ai sensi dell’art 360, co. 1, n.5, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] d’appello non avrebbe considerato il giudicatorappresentato dalla sentenza n. 1747/2020 emessa dallo stessoTribunale di Foggia sulle domande di F.B. e F.L.(rispettivamente, proprietaria e conducente del veicolo su cui avrebbeviaggiato come terzo trasportato L.H. , rigettandole permancata prova del fatto storico, e cioè della verificazione stessa delsinistro del 5 ottobre 2015.Numero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/20253.1. Il motivo – e con esso l’intero ricorso incidentale – vadichiarato inammissibile, poiché, dato il tenore della decisione gravata,censura un profilo che il Tribunale in sede di appello non ha avuto mododi esaminare e su cui non si è pronunciato, poiché assorbito dallapronuncia di inammissibilità dell’azione.Al riguardo, va ribadito il principio, già affermato da questa Corte,secondo cui è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che siarimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto alsolo scopo di sollevare questioni che non sono state decise dal giudicedi merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, aventecarattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudicedel rinvio in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 29662 del2023, non massimata sul punto; v. inoltre, ex professo, Cass., Sez.Un., n.5456 del 2009).4. In definitiva, devono essere accolti i primi due motivi del ricorsoprincipale con assorbimento degli altri; deve essere dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale condizionato.La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motividel ricorso principale accolti, con rinvio della causa al Tribunale didomanda risarcitoria proposta da L.H. Resta fermo chela questione prospettata con il ricorso incidentale potrà essereesaminata dal giudice del rinvio, essendo venute meno le ragionidell’assorbimento per l’accoglimento del ricorso principale.Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.MNumero registro generale 30117/2021Numero sezionale 4471/2025Numero di raccolta generale 33441/2025Data pubblicazione 22/12/2025La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiaraassorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentalecondizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accoltie rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale diDispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altridati identificativi del ricorrente, ivi riportati.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 21 novembre 2025.Il Consigliere estensorePaolo SpazianiIl PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33441/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris