CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona che aveva respinto la richiesta di dichiarare inefficace, per decorrenza dei termini di durata massima, la misura della custodia cautelare in carcere disposta in data 9 marzo 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di associazione per delinquere e a diversi delitti contro il patrimonio individuati come reati fini della configurata associazione per delinquere. 2. I Giudici dell'impugnazione, disattendo i motivi di appello, escludevano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento all'emissione di altra ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza aveva disposto, in data 7 settembre 2020, la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di detenzione illegale di armi e di esplosivo, di ricettazione e di riciclaggio, fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato in flagranza in data 5 settembre 2020. A ragione, il Tribunale esponeva che, ai fini dell'individuazione dei gravi indizi per i reati contestati con la seconda ordinanza, era stata valorizzata un'informativa pervenuta tre mesi dopo il decreto di giudizio immediato emesso nel primo procedimento di cui sopra, tramite cui si ricostruivano organicamente le complesse vicende delittuose emerse a seguito della progressione delle indagini sui fatti. Inoltre, alcuni verbali di trascrizioni delle conversazioni intercettate utilizzate ai fini dell'emissione della seconda ordinanza riportavano date ancore successive. Né risultava che l'informativa del 3 settembre 2020 indicata dalla difesa fosse inclusa fra gli atti del procedimento vicentino alla data di emissione della prima ordinanza custodiale e a quella in cui si disponeva il giudizio in tale procedimento. Sicché, non risultavano gli elementi richiesti dall'art. 297, comma 3, cod. proc. proc. ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, avuto riguardo alla desumibilità dei gravi indizi considerati nella seconda ordinanza dagli elementi acquisiti nell'altro procedimento penale prima del rinvio a giudizio. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 297, comma 3, nonché dell'art. 303, comma 3, cod. proc. pen. Rileva che, dalla lettura del verbale di arresto in flagranza in data 5 settembre 2020, emergeva che esso veniva eseguito dalla polizia giudiziaria incaricata delle indagini nell'altro procedimento già instaurato a Verona, sulla base delle risultanze acquisite in tale procedimento e di quanto disposto dal Pubblico ministero che ne era titolare, Inoltre, già il decreto di sequestro emesso in data 3 settembre 2020 aveva configurato reati, strettamente connessi a quelli contestati con la seconda ordinanza, tutti risalenti ad epoca precedente e ritenuti comprovati da risultanze tutte acquisite prima del rinvio a giudizio nell'ambito del primo procedimento. Sicché, quanto affermato nel provvedimento impugnato, in ordine alle ulteriori informative successivamente depositate nel secondo procedimento, non poteva smentire la completa acquisizione dei gravi indizi di colpevolezza alla base della seconda ordinanza in epoca precedente al suddetto rinvio a giudizio e, dunque, la sussistenza dei presupposti nel caso di specie per la retrodatazione del decorso dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come rilevato nel provvedimento impugnato, ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non è sufficiente l'emersione di meri elementi indiziari nel procedimento in cui è stata disposta la prima misura cautelare, ma occorre la disponibilità da parte del pubblico ministero, che ha chiesto tale misura già degli atti supportanti la gravità indiziaria alla base della seconda misura, poi chiesta e ottenuta dall'altro pubblico ministero nell'altro procedimento. Nell'ambito della verifica della sussistenza di tali condizioni, l'analisi della precedente emersione della gravità indiziaria sul piano quantitativo, al di là della rilevanza delle necessarie operazioni di tipo interpretativo e di elaborazione organica tramite altri atti, non può comunque prescindere dall'accertamento della completa rappresentazione formale dei suddetti elementi nel primo procedimento, non potendo infatti rilevare altro genere di conoscenze che dovrebbero assegnarsi agli inquirenti e al pubblico ministero nella sede procedente anteriormente. 3. Il Tribunale ha illustrato appropriatamente l'impossibilità di individuare, alla stregua di quanto dedotto dalla difesa, la sopradescritta rappresentazione dei gravi indizi nel procedimento di Vicenza nei tempi richiesti per la retrodatazione dei termini relativi all'ordinanza di custodia cautelare resa nel procedimento di Verona. Al riguardo, non si è limitato a citare l'informativa riepilogativa, ma ha anche fatto riferimento a quella precedente del 3 settembre 2020 (indicata dalla stessa difesa quale base dell'intero compendio infine considerato), per rilevare che essa non risultava depositata nel procedimento davanti l'Autorità giudiziaria di Vicenza. Inoltre, i Giudici di merito hanno individuano specifici atti, richiamati nella seconda ordinanza cautelare, relativi non già a semplici interpretazioni, ma alle dovute trascrizioni di importanti conversazioni intercettate, intervenute solo dopo l'informativa del 3 settembre 2020 (citata dalla difesa come idonea a delineare in precedenza i gravi indizi) e persino dopo il rinvio a giudizio nell'altro procedimento. 4. A tali illustrazioni in sé idonee a giustificare la decisione adottata, il ricorso contrappone la menzione di determinati contenuti di altri atti di indagini, di certi sviluppi delle sequenze procedimentali, di ipotesi e di conoscenze configurate dagli inquirenti sui fatti delittuosi e dell'iter cronologico della commissione dei reati. Sulla base di tali richiami, la difesa sviluppa argomentazioni che non smentiscono la correttezza della lettura del Tribunale sotto il decisivo profilo della carenza delle informazioni sugli elementi indiziari - anche sotto il profilo quantitativo - rappresentate dagli atti del primo procedimento a fronte di un successivo quadro più ricco e concludente quanto alla raggiunta gravità indiziaria, posto alla base della seconda ordinanza relativa ai diversi reati ivi contestati. Tanto va rilevato sia con riferimento ai ragionamenti fondati sull'informativa del 3 settembre 2020, sia in relazione alla rilevanza non già del semplice ascolto, ma invece della trascrizione di talune conversazioni solo in seguito intervenuta. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'