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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 2022

Cassazione n. 30428/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29919/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio de gli avvocat i ULISSE COREAe [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 1289/2020 , depositata in data 20 febbraio 2020.

Oggetto: Contratto d’opera –Responsabilità professionisti R.G.N. 29919/2020 Cron.

Ud. 09/09/2022CC Rep.

R.G. 29919/2020 Pagina nr.2 di 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − la ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 1289/2020 , depositata in data 20 febbraio 2020; − [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. − con atto depositato in data 30 agosto 2022 e ritualmente sottoscritto nonché notificato al controricorrente , l’Ente ricorrenteha dichiarato di rinuncia re al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4446 del 07/07/1986 - Rv. 447199 – 01 ; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 1923 del 09/03/1990 - Rv. 465791 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23840 del 18/09/2008 - Rv. 604627 -01); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati R.G. 29919/2020 Pagina nr.3 di 4 soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019 - Rv. 656485 – 01 ; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17187 del 29/07/2014 -Rv. 631994 - 01) . − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, tuttavia, l’atto di rinuncia non contiene la contestuale accettazione del controricorrent e, con la conseguenza che il presente giudizio va dichiarato estinto con condanna dell’Ente ricorrente alla rifusione delle spese , negli importi liquidati in dispositivo; − l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015 - Rv. 637676 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015 - Rv. 635682 - 01); P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio.

Condanna partericorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

R.G. 29919/2020 Pagina nr.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29919/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio de gli avvocat i ULISSE COREAe [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta no e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 1289/2020 , depositata in data 20 febbraio 2020. Oggetto: Contratto d’opera –Responsabilità professionisti R.G.N. 29919/2020 Cron. Ud. 09/09/2022CC Rep. R.G. 29919/2020 Pagina nr.2 di 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − la ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, n. 1289/2020 , depositata in data 20 febbraio 2020; − [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. − con atto depositato in data 30 agosto 2022 e ritualmente sottoscritto nonché notificato al controricorrente , l’Ente ricorrenteha dichiarato di rinuncia re al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4446 del 07/07/1986 - Rv. 447199 – 01 ; Cass. Sez. U, Sentenza n. 1923 del 09/03/1990 - Rv. 465791 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23840 del 18/09/2008 - Rv. 604627 -01); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati R.G. 29919/2020 Pagina nr.3 di 4 soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019 - Rv. 656485 – 01 ; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17187 del 29/07/2014 -Rv. 631994 - 01) . − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, tuttavia, l’atto di rinuncia non contiene la contestuale accettazione del controricorrent e, con la conseguenza che il presente giudizio va dichiarato estinto con condanna dell’Ente ricorrente alla rifusione delle spese , negli importi liquidati in dispositivo; − l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015 - Rv. 637676 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015 - Rv. 635682 - 01); P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. R.G. 29919/2020 Pagina nr.
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