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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 30700/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 del TRIBUNALE di VICENZA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Vicenza emessa il 22/04/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso ad essi ascritto.

Entrambi, tramite lo stesso difensore di fiducia, con argomentazioni sovrapponibili, hanno eccepito l'insufficiente motivazione per giustificare il mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e gli aumenti di pena per la continuazione.

2. I ricorsi sono inammissibili.

Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

Il rilievo sull'aumento per la continuazione - oltre che estraneo alla verifica di legittimità - non è pertinente, trattandosi di un unico reato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12/07/2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 del TRIBUNALE di VICENZA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Vicenza emessa il 22/04/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso ad essi ascritto. Entrambi, tramite lo stesso difensore di fiducia, con argomentazioni sovrapponibili, hanno eccepito l'insufficiente motivazione per giustificare il mancato proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e gli aumenti di pena per la continuazione. 2. I ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). Il rilievo sull'aumento per la continuazione - oltre che estraneo alla verifica di legittimità - non è pertinente, trattandosi di un unico reato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/07/2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 30700/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris