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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 28261/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],A.. letteME=te le conclusioni del PG t-1v- 4che d'IL° oU tta.:41.4.~. 17.4" dvit. •an: $1.n 4- lì r ce" e • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza in data 10/10/2020, dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale cittadino il 2/7/2018, con motivazione riservata nel termine di 60 giorni e deposito avvenuto il successivo 8 agosto, nei termini di legge.

Riteneva, in particolare, che, trattandosi di sentenza con motivazione riservata ai sensi del disposto di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., scadenti dunque il giorno 31 agosto 2008, l'appello avrebbe dovuto essere proposto nel termine di giorni 45, e perciò entro il 15 ottobre.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 548 e 420- bis e ter cod. proc. pen.

Osserva che il ricorrente, detenuto per altra causa, presente nella fase istruttoria dibattimentale del procedimento, si era fatto ritradurre in carcere senza attendere la lettura della sentenza, convinto che avrebbe ricevuto formale comunicazione del provvedimento, cosa non avvenuta.

Il deposito della motivazione doveva essere parificato a quella ex art. 548, n.2, cod. proc. pen.

Il termine per proporre impugnazione, pertanto, non era "spirato" ed anzi lo Spinelli era certamente in termini per proporre il gravame, così come effettivamente è accaduto.

3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile.

La Corte territoriale ha applicato correttamente l'art.544, comma 3, cod .proc. pen. e calcolato il termine di legge per proporre l'impugnazione, ormai spirato al momento del deposito dell'atto di appello.

Le osservazioni svolte dal difensore sono del tutto inconferenti, laddove richiamano il procedimento in assenza e la notifica della sentenza in caso di deposito avvenuto fuori termine: nella specie, infatti, l'imputato, detenuto, era presente al dibattimento - pur se allontanatosi, a suo dire, prima della lettura del dispositivo - e la motivazione della sentenza è stata depositata entro il termine riservato dal giudice.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],A.. letteME=te le conclusioni del PG t-1v- 4che d'IL° oU tta.:41.4.~. 17.4" dvit. •an: $1.n 4- lì r ce" e • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza in data 10/10/2020, dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale cittadino il 2/7/2018, con motivazione riservata nel termine di 60 giorni e deposito avvenuto il successivo 8 agosto, nei termini di legge. Riteneva, in particolare, che, trattandosi di sentenza con motivazione riservata ai sensi del disposto di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., scadenti dunque il giorno 31 agosto 2008, l'appello avrebbe dovuto essere proposto nel termine di giorni 45, e perciò entro il 15 ottobre. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al combinato disposto degli artt. 548 e 420- bis e ter cod. proc. pen. Osserva che il ricorrente, detenuto per altra causa, presente nella fase istruttoria dibattimentale del procedimento, si era fatto ritradurre in carcere senza attendere la lettura della sentenza, convinto che avrebbe ricevuto formale comunicazione del provvedimento, cosa non avvenuta. Il deposito della motivazione doveva essere parificato a quella ex art. 548, n.2, cod. proc. pen. Il termine per proporre impugnazione, pertanto, non era "spirato" ed anzi lo Spinelli era certamente in termini per proporre il gravame, così come effettivamente è accaduto. 3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile. La Corte territoriale ha applicato correttamente l'art.544, comma 3, cod .proc. pen. e calcolato il termine di legge per proporre l'impugnazione, ormai spirato al momento del deposito dell'atto di appello. Le osservazioni svolte dal difensore sono del tutto inconferenti, laddove richiamano il procedimento in assenza e la notifica della sentenza in caso di deposito avvenuto fuori termine: nella specie, infatti, l'imputato, detenuto, era presente al dibattimento - pur se allontanatosi, a suo dire, prima della lettura del dispositivo - e la motivazione della sentenza è stata depositata entro il termine riservato dal giudice. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 28261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris