CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12364-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - / avverso la 'sentenza n. 5428/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / Ric. 2021 n. 12364 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che: 1. la CTR della Campania ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di maggior reddito per l'anno 2014, ai sensi dell'art.38, comma 4, d.P.R.600/73, avesse superato la presunzione di maggior reddito derivante da spesa elevata -specificamente, spesa di €250.000,00 per rimborso di un mutuo acces/do presso la Banca del Fucino nel 2007 e il cui importo era stato allora girato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. della quale il contribuente era socio e amministratore- con la dimostrazione che la disponibilità di spesa nasceva dalla erogazione di pari importo effettuata dalla società in restituzione del finanziamento; 2. l'Agenzia deduce che la CTR ha violato il suddetto art.38 e l'art. 2697 c.c. Secondo l'Agenzia l'onere della prova avrebbe potuto essere considerato assolto solo se il contribuente avesse reso verificabile "che tali somme Lerogategli dalla società] avessero in effetti scontato l'imposta dovendosi altrimenti presumere che provenissero da fonti illecite, come ad esempio utili extracontabili"; 3. il contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1. il comma 4 dell'art.38 del d.P.R. 600 del 1973 prevede che "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile." 2. in tema è stato affermato Sez. 5 - , Ordinanza n. 4212 del 13/02/2019 (Rv. 652640 — che la prova contraria a carico del contribuente, avente ad oggetto la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal fisco come sintomatico di una maggiore capacità contributiva, non è normativamente tipizzata e, dunque, può essere data con qualsiasi mezzo. E' stato altresì precisato che Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018 ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso". Ed inoltre che Sez. 5 - , Ordinanza n. 13602 del 30/05/2018 una volta che ì Ì l'amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest'ultimo è onerato della prova che l'imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi. 3. nel caso di specie, alcuni fatti sono incontroversi: il contribuente, nel 2007, ha acceso un mutuo presso la Banca del Fucino; ha utilizzato la somma mutuata per effettuare un finanziamento a favore di una società di cui era socio e amministratore; la società, nel 2014, ha erogato al contribuente la somma che il contribuente, lo stesso giorno, ha versato alla Banca estinguendo il mutuo acceso nel 2007 (essendo questo versamento la spesa posta a base dell'accertamento sintetico); 4. posto che per legge il contribuente deve dare la prova che il finanziamento delle spese contestate è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, la CTR ha ritenuto, in ragione dei sopradetti fatti, assolto l'onere della prova; 5. la critica dell'Agenzia alla CTR si risolve in un aggravamento dell'onere della prova a carico del contribuente, rispetto a quanto previsto dalla legge. L'Agenzia non nega che dai fatti di cui sopra possa desumersi che il versamento bancario eseguito dal contribuente (la spesa contestata) ha riguardato le somme date al contribuente dalla società -ossia che il versamento derivi da finanziamenti di un terzo (Cass. 13602/2018, cit.)- ma pretende la prova della provenienza lecita di dette somme e della relativa non sottrazione, da parte del terzo (la società), alla dovuta tassazione. La critica è giuridicamente infondata. 6. il ricorso va rigettato; 8. le spese seguono la soccombenza; 8. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l' amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €5600,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022, mediante modalità da remoto. 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