CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19526/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giovanardi, giusta procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Veneto n. 879/07/2023, depositata il 13.09.2023.nonchésul ricorso iscritto al n. 19428/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (succeduta per effetto di fusione per incorporazionedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.),rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale allegata al ricorso;– ricorrente –Numero registro generale 5913/2024Numero sezionale 3627/2026Numero di raccolta generale 19526/2026Data pubblicazione 12/06/2026ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado del Veneto n. 187/06/2024, depositata il 16.02.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con sentenza n. 227/03/2021, depositata il 16.04.2021, la CTP diVicenza accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.avverso l’avviso di accertamento n. T650ELV03266-2019, per IRES,in relazione all’anno 2014 - notificato sia alla predetta contribuente,in qualità di società consolidante, sia alla consolidata Casa di CuraPrivata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - con il quale era stato accertatomaggiore imponibile ai fini IRES, quale minore costo deducibileriferito al disconoscimento dell’esenzione IVA, al netto della maggiorIVA detraibile a seguito della rideterminazione della percentuale dipro-rata, relativa alle fatture per prestazioni di ricovero rese inregime privatistico;- secondo l’Ufficio le prestazioni erogate in regime privatistico eranoassoggettabili al regime IVA ordinario al 22%, non applicandosil’esenzione prevista dal n. 19 dell’art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972;la riqualificazione di tali operazioni ha comportato la rideterminazionedella percentuale di pro-rata per la detrazione dell’Iva sugli acquisti,prevista dall’art. 19 bis del D.P.R. n. 633/72, dal 2% (indicato indichiarazione) al 5% con una maggiore imposta da portare indetrazione;Numero registro generale 5913/2024Numero sezionale 3627/2026Numero di raccolta generale 19526/2026Data pubblicazione 12/06/2026- considerato che l’Iva a seguito dell’applicazione della percentuale dipro-rata prevista dall’art. 19 bis del citato DPR costituisce un costoindeducibile per la società ai fini IRES, tale costo, a seguito dellavariazione del pro-rata, veniva rideterminato, con conseguenterecupero a tassazione ai fini IRES;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Veneto rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate rilevando, per quantoancora qui interessa, che:- con riferimento al disconoscimento dell’esenzione IVA, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 19 del d.P.R. n. 633/72 la società appellataaveva dimostrato di avere ottenuto l’accreditamento, a seguito delquale era entrata a far parte della programmazione regionalefinalizzata all’erogazione delle prestazioni sanitarie, diventando parteintegrante del SSN e beneficiando dell’esenzione dall’IVA, comedisposto dal citato n. 19 per le strutture ospedaliere pubbliche;- risultava, altresì, la presenza di accordi di natura convenzionale conla Regione Veneto, tenuto conto dell’alta specializzazione conseguitadalla struttura nell’ambito della riabilitazione intensiva;- la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9218/2019, avevavalorizzato l’elemento soggettivo, ossia il possessodell’accreditamento/convenzione da parte della clinica privata comerequisito insostituibile per il riconoscimento dell’esenzione di cui alprecitato n. 19 dell’art. 10, comma 1, cit., estesa a tutte prestazionisanitarie, inclusa la degenza;- in assenza del predetto requisito soggettivo, l’esenzione si applicasolo sulle prestazioni oggettivamente sanitarie ex art. 10, comma n.18, mentre l’imponibilità è limitata alle prestazioni non sanitarie(ossia la degenza);- alla luce dell’interesse primario a garantire assistenza sanitaria e diqualità a tutta la collettività, era irrilevante il fatto che la strutturaNumero registro generale 5913/2024Numero sezionale 3627/2026Numero di raccolta generale 19526/2026Data pubblicazione 12/06/2026fosse pubblica o privata (ovviamente accreditata), dato che,diversamente opinando, mentre l’ospedale pubblico può fatturare inesenzione IVA tutte le prestazioni verso pazienti solventi,indipendentemente dalla tariffa applicata, la contribuente sarebbecostretta ad effettuare le medesime prestazioni con applicazionedell’IVA e ciò avrebbe determinato una ingiustificata discriminazioneeconomica tra le due strutture, oltre all’aumento dei costi a carico delpaziente, in violazione dei principi comunitari sanciti dall’art. 132della Direttiva 2006/112, che impongono a tutti gli Stati aderenti diridurre i costi delle cure mediche e di renderle accessibili a tutti icittadini;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, iscritto al n. 5913/2024 R.G., affidato a tre motivi;- la contribuente resisteva con controricorso proponendo ricorsoincidentale condizionato, affidato ad un unico motivo;- con sentenza n. 223/03/2021, depositata il 16.04.2021, la CTP diVicenza accoglieva il ricorso proposto dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) avverso il medesimo avviso diaccertamento n. T650ELV03266-2019, in relazione all’anno 2014 -notificato sia alla predetta contribuente, in qualità di societàconsolidata, sia alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale societàconsolidante - con il quale era stato accertato maggiore imponibile aifini IRES, quale minore costo deducibile riferito al disconoscimentodell’esenzione IVA, al netto della maggior IVA detraibile a seguitodella rideterminazione della percentuale di pro-rata, relativa allefatture per prestazioni di ricovero rese in regime privatistico;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Veneto rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate rilevando, per quantoancora qui interessa, che:Numero registro generale 5913/2024Numero sezionale 3627/2026Numero di raccolta generale 19526/2026Data pubblicazione 12/06/2026- secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n.9218/2019) l’esenzione dall’IVA, prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18e n. 19, del d.P.R. n. 633 del 1972, non opera per le prestazioniaccessorie rese da una casa di cura non convenzionata;- la contribuente non era una Casa di cura convenzionata e, pertanto,non aveva diritto a detta esenzione;- la novella prevista dal d.l. n. 73 del 2022, che ha previstol’esenzione per le prestazioni sanitarie, non ha efficacia retroattiva;- il recupero dell’IVA determinava un costo non deducibile e unmaggiore imponibile ai fini IRES;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, iscritto al n. 19428/2024 R.G., affidato a cinque motivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.CONSIDERATO CHE1. Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso n. 19428/2024R.G. al ricorso n. 5913/2024 R.G., trattandosi di controversieriguardanti il medesimo avviso di accertamento e il medesimo annod’imposta.1.1 Con il primo motivo del ricorso n. 5913/2024 R.G. l’Agenziaricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10,comma 1, n. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 8-quinquies del d.lgs. n.229 del 1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CTR ritenuto che lo status di soggetto accreditato dellacontribuente legittimasse, in relazione alle prestazioni ospedaliererese in regime privatistico, il riconoscimento del regime di esenzioneIVA, pur in assenza del convenzionamento a cui l’art. 10, comma 1,n. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 correla detto regime di esenzione;rileva che la contribuente era struttura accreditata, ma per leprestazioni contestate non era stata provata la sussistenza diNumero registro generale 5913/2024Numero sezionale 3627/2026Numero di raccolta generale 19526/2026Data pubblicazione 12/06/2026successivi accordi contrattuali necessari per la sussistenza delrequisito del previo convenzionamento.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del1992, 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazioneapparente, per non avere la CTR esaminato gli elementi peculiaridella fattispecie sottoposta al suo esame e, in particolare, le articolateargomentazioni dell’Ufficio, affermando, in via meramente astratta,che “Risulta, altresì, la presenza di accordi di natura convenzionalecon la Regione Veneto, tenuto, altresì, conto dell’alta specializzazioneconseguita dalla struttura nell’ambito della riabilitazione intensiva”;lamenta altresì l’omessa pronuncia o l’omessa motivazione sul quartomotivo di appello proposto dall’Ufficio, riguardante la questioneafferente l’IRES, in quanto oggetto del presente giudizio è il recuperoa tassazione in capo alla consolidante dei minori costi deducibili pereuro 25.810,77, corrispondente alla quota di IVA sugli acquisti nonammessa in detrazione per effetto dell’applicazione del pro rata didetraibilità di cui all’art. 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo sulpunto la CTR fatto solo riferimento ad una motivazione contenuta inaltra non ben individuata sentenza in cui si faceva riferimento aldisconoscimento dell’esenzione.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 Direttiva 2006/112/CE, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR rilevato una pretesa disparitàdi trattamento di cui sarebbe stata destinataria la contribuente, senzaconsiderare che le prestazioni sanitarie di ospedalizzazione, rese dallastessa in regime privatistico, non erano state rese al di fuori delregime ospedaliero, applicandosi la fattispecie di cui all’art. 132, lett.c) della Direttiva 2006/112 (recepita dall’art. 10, comma 1, punto 18Numero registro generale 5913/2024Numero sezionale 3627/2026Numero di raccolta generale 19526/2026Data pubblicazione 12/06/2026del d.P.R. n. 633 del 1972) solo alle prestazioni sanitarie rese al difuori del regime ospedaliero.4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato lacontribuente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 112 cod. proc. civ., laddove la CGT-2 non ha risposto alleeccezioni di carattere preliminare, inserite nel ricorso introduttivo diprimo grado e riproposte nelle controdeduzioni in appello, riguardantil’omessa instaurazione da parte dell’Ufficio del contraddittoriopreventivo con la contribuente e la carenza di motivazione dell’avvisodi accertamento e violazione del diritto di difesa.5. Con il primo motivo del ricorso n. 19428/2024 R.G. la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la nullità della sentenza e del procedimentoper violazione dell’art. 40-bis, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata mai dispostal’integrazione del contraddittorio con la società consolidante,essendovi litisconsorzio necessario tra società consolidante e societàconsolidata.6. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e dell’art. 24Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., peravere la CTR proceduto alla trattazione dell’udienza di discussione ealla successiva decisione nonostante i riconosciuti problemi dicollegamento telematico occorsi ad entrambi i difensori dellaappellata società contribuente, che hanno impedito il loro intervento.7. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 10, comma 1, n. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 132, par. 1,lett. b) della cd. direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE), in relazioneNumero registro generale 5913/2024Numero sezionale 3627/2026Numero di raccolta generale 19526/2026Data pubblicazione 12/06/2026all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto che le prestazionisanitario/ospedaliere rese in regime privatistico in favore di pazientisolventi da una casa di cura privata con status di soggetto accreditatopresso il SSN, non avessero diritto all’esenzione IVA riconosciuta dalladall’art. 10 comma 1 punto 19 del DPR 633/1972; rileva che lasocietà ricorrente, in quanto ente istituzionalmente accreditato anorma dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 299/99 (requisito non contestatoe rilevato dalla stessa CTR), andava considerata quale entedebitamente riconosciuto che eroga le sue prestazionisanitario/ospedaliere a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti pergli enti pubblici.8. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 10, comma 1, n. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 132, par. 1,lett. b) della cd. direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE), in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT-2negato anche l’esenzione di cui al n. 18 dell’art. 10 comma 1 DPR633/1972, che riconosce un regime di esenzione IVA applicabile alleprestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona,sia in ambito ambulatoriale che in quello ospedaliero,indipendentemente dalle modalità organizzative con le quali questevengono effettuate e dalla forma giuridica del soggetto prestatore;pertanto, in ipotesi di prestazione di ricovero e cura erogata dasoggetto diverso da quello di cui al n. 19, va riconosciuta l’esenzioneIVA almeno sulla componente costituita dalla prestazione di cura eriabilitazione con esclusione di quella relativa ai concorrenti servizi diricovero e degenza.9. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 10, comma 1, n.21 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., per non avere la CGT-2 riconosciuto l’esenzione IVANumero registro generale 5913/2024Numero sezionale 3627/2026Numero di raccolta generale 19526/2026Data pubblicazione 12/06/2026di cui al n. 21 dell’art. 10 comma 1 DPR 633/1972 alle prestazionioggetto dell’avviso di accertamento, peraltro omettendo dipronunciarsi sullo specifico motivo di ricorso formulato in tal senso invia subordinata in sede di giudizio di merito, posto che lacontribuente andava comunque assimilata ad una sorta di “strutturaprotetta” per la notte che fornisce anche prestazioni sanitarie eriabilitative rientranti nella esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma1, n. 21 del DPR 633/72.10. Ciò posto, in via pregiudiziale, per il suo carattere assorbente, vaesaminato prima il primo motivo del ricorso n. 19428/2024 R.G., cheè fondato.10.1 Al riguardo va evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Casa diCura [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aderiscono, la prima quale consolidata e la seconda qualeconsolidante, al regime del consolidato fiscale nazionale.10.2 L'art. 40-bis del TUIR, aggiunto dall'art. 35, comma 1, del d.l.31 maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, nella L.30 luglio 2010, n. 122, con decorrenza dal primo gennaio 2011, perquanto qui rileva (comma 2), dopo aver stabilito che «Le rettifiche delreddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa alconsolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia allaconsolidata che alla consolidante, con il quale è determinataconseguentemente la maggiore imposta accertata riferita al redditocomplessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate», prevedeespressamente che «La società consolidata e la consolidante sonolitisconsorti necessari».10.3 La norma trova applicazione nei giudizi riuniti in esame, aventiad oggetto l'impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo alperiodo d’imposta 2014, notificato successivamente al 1° gennaioNumero registro generale 5913/2024Numero sezionale 3627/2026Numero di raccolta generale 19526/2026Data pubblicazione 12/06/20262011, riguardante la rettifica del reddito complessivo proprio diciascuna delle partecipanti al consolidato nazionale.10.4 Con riferimento al litisconsorzio necessario sussistente traconsolidante e consolidata va osservato che il contraddittorio sarebbeintegro in ragione della riunione disposta in data odierna, qualora siaavanti alla CTP, sia avanti alla CGT-2 le cause fossero state trattate inunico contesto e dal medesimo collegio giudicante, con conseguentegià soffermata più volte la giurisprudenza di questa Corte in materiatributaria (cfr. Cass. n. 29843 del 2017; Cass. n. 3830 del 2010;Cass. n. 21658 del 2021); in tale ipotesi, infatti, il rinvio al giudice diprimo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardareil contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio dellaragionevole durata del processo (Cass. n. 3789 del 2018).10.5 Nel caso di specie, tuttavia, non è ravvisabile alcunacontestualità nè con riguardo al primo grado di giudizio, esitato consentenze entrambe pronunziate dalla terza sezione della CTP diVicenza, ma in date diverse (in data 12/02/2021 la sentenza n. 227 ein data 18/12/2020 la sentenza n. 223), né nei giudizi di appello,celebrati avanti a collegi diversi e in date di udienza diverse, condecisioni, peraltro, non conformi.10.6 Non si è, dunque, realizzata la ricomposizione dell'unicità dellacausa, che avrebbe potuto e dovuto attuare in appello il dirittofondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivantedall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 dellaConvenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali), così evitando che, con la (altrimenti necessaria)declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al primo giudice, sideterminasse un inutile dispendio di energie processuali perconseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificateNumero registro generale 5913/2024Numero sezionale 3627/2026Numero di raccolta generale 19526/2026Data pubblicazione 12/06/2026dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio delcontraddittorio (Cass. n. 3830 del 2010).10.7 L’accertato difetto di integrità del contraddittorio nei gradi dimerito, eccepito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e comunque rilevabile d’ufficioda questa Corte, comporta la declaratoria di nullità del giudizio diappello e del giudizio di primo grado di entrambi i ricorsi riuniti, concassazione delle sentenze impugnate e rimessione degli atti alla Cortedi giustizia tributaria di primo grado di Vincenza, per nuovo esamedegli stessi.Il particolare andamento processuale comporta la compensazioneintegrale delle spese dell’intero giudizio di entrambi i ricorsi riuniti. P.Q.MLa Corte, riunito il ricorso n. 19428/2024 R.G. al ricorso n.5913/2024 R.G., accoglie il primo motivo del ricorso n. 19428/2024R.G., assorbiti gli altri e tutti i motivi del ricorso n. 5913/2024 R.G;dichiara la nullità dei giudizi di primo grado e dei giudizi di appello dientrambi i ricorsi riuniti e rinvia, per nuovo esame alla Corte diGiustizia tributaria di primo grado di Vicenza.Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio di entrambi iricorsi riuniti.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 aprile 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]