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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03230/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sei mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa.

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.) e delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi aspecifici, in quanto meramente reiterativi di censure attinente a profili già formulati dinanzi alla Corte di merito (motivi di ricorso sovrapponibili al secondo e al terzo motivo di appello), da questa debitamente considerati e in maniera argomentata disattesi (sulla genericità della doglianza per reiterazione v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99).

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 Il consiglier iensore Il Presidente o , D E P C) S [OSCURATO:PERSONA] zzellis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e sei mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.) e delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi aspecifici, in quanto meramente reiterativi di censure attinente a profili già formulati dinanzi alla Corte di merito (motivi di ricorso sovrapponibili al secondo e al terzo motivo di appello), da questa debitamente considerati e in maniera argomentata disattesi (sulla genericità della doglianza per reiterazione v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n. 2896/99). Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consiglier iensore Il Presidente o , D E P C) S [OSCURATO:PERSONA] zzellis
Sentenza Cassazione n. 03230/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris