CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2025
Cassazione n. 35044/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria con motivi aggiunti di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. proc. pen., non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, quindi non specifici ma soltanto apparenti; che con particolare riguardo alla prima doglianza, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato (pg. 3 e 4, paragrafo 3) l'origine delittuosa del bene, acclarata attraverso l'uso di prove logiche, costituite da modalità e luogo di rinvenimento della trattrice agricola, unitamente alle dichiarazioni confessorie dello stesso imputato, descrittive delle circostanze relative alla provenienza; considerato, inoltre, che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, atteso che le doglianze proposte dal ricorrente sono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, a fronte di quanto valorizzato dai giudici del merito (cfr. pg . 4, ove si rileva come l'attività di alterazione materiale operata sul mezzo da parte dell'imputato, a seguito della mancata consegna di regolari documenti di circolazione, dimostri al di là di ogni ragionevole dubbio la sua effettiva intenzione di ostacolare l'accertamento della origine delittuosa del bene, nella consapevolezza di tale provenienza); ritenuto, infine, che anche il terzo motivo di ricorso è aspecifico, poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pg . 5 della sentenza impugnata, in ordine alla provenienza della trattrice agricola, frutto di ricettazione da parte del dante causa dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (ciò che comporta l'inammissibilità di eventuali motivi aggiunti - art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deOso, il giorno 12 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] iere e tensore Presidente [OSCURATO:PERSONA] lo it 4,— . [OSCURATO:PERSONA] tygPOSTATA _Anna IN C