CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7576/2025Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 13862/2026Data pubblicazione 13/05/2026BRIANO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL];– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado del Pie-monte n. 504/3/24 depositata in data 4 ottobre 2024 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia di secondo grado del Piemonten. 504/3/24 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Asti n.63/1/2022 con la quale era stato respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] WalterBriano, in proprio e quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, avverso l’avviso di intimazione n.T7LIPPN0030. Tale atto veniva emesso per la riscossione frazionata exart.68, comma 1, lett. a), d.lgs. n.546/92, a seguito della sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Asti n.39/1/2021 divenuta defini-tiva. L’intimazione traeva origine dall’avviso di accertamento n.T7LIPPN00397 emesso per II.DD., IVA e sanzioni relativamente al pe-riodo di imposta 2011 sia nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., che dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale ammini-stratore di fatto della società, che di [OSCURATO:PERSONA].2. A conclusione di una verifica fiscale eseguita nei confronti della so-cietà, svolgente l’attività di commercio all’ingrosso di vetreria e cristal-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7576/2025Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 13862/2026Data pubblicazione 13/05/2026leria e conclusa con p.v.c., risultava che in data 23.11.2011 l’ammini-stratore [OSCURATO:PERSONA] vendeva la quota societaria ad [OSCURATO:PERSONA] alprezzo di euro 2.000, ritenuto dall’Agenzia irrisorio in considerazione afronte della situazione assolutamente stabile e florida della società a unsoggetto irreperibile e privo di un patrimonio aggredibile, il sig. AndreaDionigi (cfr. pp.5-6 avviso e 12 ricorso).3. Si legge a pag.2 della sentenza impugnata che il giudice di prime cureriteneva che «La sentenza impugnata annullava l’intimazione di paga-mento in quanto notificata direttamente al sig. [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’av-viso di accertamento riguardasse la società Trading, persona giuridicadiversa dall’amministratore».4. Contro tale decisione proponeva impugnazione l’Agenzia delle entratee il giudice d’appello a pag.3 della sentenza riteneva che: «Preliminar-mente, va respinta l’eccezione di carenza di interesse ad agire sollevatadal resistente, avendo l’Ufficio ampiamente sostenuto che l’avviso di ac-certamento fosse indirizzato proprio al sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, così con-futando il passaggio motivazionale principale della sentenza impugnata.Venendo all’esame del merito, va rilevato che l’avviso di accertamentonon indica come destinatario in proprio il sig. [OSCURATO:PERSONA], ma solo come rap-presentante di fatto. Nella prima pagina dell’accertamento, infatti, èchiaramente indicata come destinataria la sola Trading. Seppur vero chenella seconda pagina dell’avviso si fa espresso riferimento al sig. [OSCURATO:PERSONA] autore della violazione e amministratore di fatto, va tuttavia rile-vato che la notifica dell’avviso è priva di specificazioni ed è una soltanto(non vi è una notifica al sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed una quale rappresen-tante della Trading): tenuto conto dell’intestazione dell’atto, si deve de-sumere che la notifica sia avvenuta a mani del [OSCURATO:PERSONA] quale rappresen-tante della società e non in proprio. D’altra parte, nel corpo dell’avvisoNumero registro generale 7576/2025Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 13862/2026Data pubblicazione 13/05/2026di accertamento non si fa alcun riferimento alla responsabilità solidale,semplicemente individuandosi il sig. [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore difatto. Manca del tutto, tuttavia, il passaggio successivo, quello relativoalla dimostrazione dei vantaggi fiscali percepiti in proprio, all’esclusivitàdel proprio interesse nell’agire fraudolento, all’essere la società un meroartificio e, quindi, alle ragioni fondanti la solidarietà passiva. Solidarietàche non solo non viene menzionata nell’avviso di accertamento ma nep-pure adeguatamente argomentata in sede di appello dell’Ufficio».5. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi, cui replica il contribuente con con-troricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione sollevata in controricorso, diinammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’art.366 n.6cod. proc. civ. poiché il ricorso dell’Agenzia non consentirebbe, causa latecnica del “taglia-incolla” neppure di comprendere le doglianze propo-ste, dal momento che il ricorso è specifico, ricostruisce con precisione ilprocesso e le ragioni di censura, e individua i pertinenti passaggi dellasentenza impugnati.1.1. L’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per violazionedell’art.360 cod. proc. civ. per aver il giudice accertato, sia in primo chein secondo grado che l’avviso di accertamento sotteso all’intimazione dipagamento non è stato notificato al contribuente personalmente è scru-tinabile solo unitamente alle censure.2. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ., si prospetta la nullità della sentenza impugnata perNumero registro generale 7576/2025Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 13862/2026Data pubblicazione 13/05/2026omessa, carente e apparente motivazione in violazione degli artt. 36 deld.lgs. 546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost..3. Il motivo è fondato.Va premesso che, come correttamente osservato in parte qua dal con-troricorrente, l’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, hariformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applicanei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno succes-sivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decretoe, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazionenella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata in data4 ottobre 2024 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve esserededotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giu-dizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso edecisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n.5(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014) e pertanto non hannospazio le doglianze di omessa o insufficiente motivazione.4. Il mezzo di impugnazione è tuttavia fondato nella parte in cui denun-cia l’apparenza della motivazione adottata dal giudice per la sua insana-bile contraddittorietà.La motivazione della sentenza impugnata afferma prima che l’avviso diaccertamento non indicherebbe [OSCURATO:PERSONA] anche come destinatario in pro-prio della pretesa erariale, bensì solo come rappresentante di fatto, eciò in quanto «nella prima pagina dell’accertamento (…) è chiaramenteindicata come destinataria la sola Trading» e, poco dopo, afferma che è«vero che nella seconda pagina dell’avviso si fa espresso riferimento alNumero registro generale 7576/2025Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 13862/2026Data pubblicazione 13/05/2026sig. [OSCURATO:PERSONA] come autore delle violazioni e amministratore di fatto, vatuttavia rilevato che la notifica dell’avviso è priva di specificazioni ed èuna soltanto (non vi è una notifica in proprio ed una quale rappresen-tante della Trading): tenuto conto dell’intestazione dell’atto, si deve de-sumere che la notifica sia avvenuta a mani del [OSCURATO:PERSONA] quale rappresen-tante della società e non in proprio» (così p.3 sentenza).5. Non è condivisibile la difesa del contribuente, esposta in controricorsoe ulteriormente sviluppata in memoria, secondo cui sarebbe stato chie-sto al giudice di legittimità indebitamente un nuovo apprezzamento delfatto, in presenza di un «giudicato conforme dei giudici del merito diaccertamenti a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio» (v. p.5 memoria). In-nanzitutto, nessun giudicato ex art.2909 cod. civ. sussiste a riguardo,dal momento che la sentenza di primo grado è stata appellata, e pure lasentenza di appello è stata impugnata davanti a questa Corte, con ilricorso attualmente deciso.6. Né trova applicazione la preclusione della doppia conforme, pure nellasostanza invocata dal contribuente, poiché essa vale solo per il para-digma di un prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigettodella prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondogrado. Solo in relazione a tale costruzione di censura vale l’abrogazionedell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delegan.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, laquale ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc.civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, ilquale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articoloabrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per ilmotivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esameNumero registro generale 7576/2025Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 13862/2026Data pubblicazione 13/05/2026circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti.7. La doglianza in disamina non sollecita un rinnovato apprezzamentodel fatto o della prova, ma denuncia utilmente ai fini dell'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ. che la motivazione adottata dal giudiced’appello è perplessa, ossia irriducibilmente contraddittoria.Infatti, il giudice prima dichiara che l’avviso di accertamento non indi-cherebbe [OSCURATO:PERSONA] anche come destinatario dell’atto in proprio, ma, poi,contraddittoriamente compie un preciso accertamento fattuale, basatosulla disamina della seconda pagina dell’avviso di accertamento, stabi-lendo che l’atto fa espresso riferimento al sig. [OSCURATO:PERSONA] come autore delleviolazioni e quale amministratore di fatto della società.8. Va inoltre chiarito in diritto che il profilo della notifica, cui il giudiceritiene di dare rilevanza decisiva, non è un requisito di giuridica esistenzae perfezionamento dell’atto amministrativo, bensì una mera condizioneintegrativa di efficacia (cfr. Cass. Sez. U. n.19854/2004). La notifica-zione è, perciò, irrilevante al fine di stabilire se la pretesa erariale si èmanifestata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio o meno, in quantoconta il contenuto del provvedimento adottato dall’Amministrazione fi-nanziaria, il quale sussiste nella interezza e, dunque, anche con riferi-mento all’individuazione del soggetto passivo, al momento della sua sot-toscrizione sulla base del contenuto testuale che gli è proprio.A tale principio si atterrà il giudice del rinvio compiendo un rinnovatoapprezzamento del fatto e del quadro probatorio.9. L’accoglimento del primo motivo reca con sé l’assorbimento del se-condo, formulato in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazioneNumero registro generale 7576/2025Numero sezionale 2212/2026Numero di raccolta generale 13862/2026Data pubblicazione 13/05/2026degli artt.19 d.lgs. n.546/1992 e 60, comma 1, d.P.R. n.600/1973, pernon aver tenuto conto che l’intimazione può essere impugnata solo pervizi propri dell’atto e non per questioni afferenti all’avviso di accerta-mento ormai definitivo.Resta assorbito inoltre il terzo motivo, recante censura di violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 11 D.gs 472/1997, nel testo vigente rationetemporis, e dell’art. 7 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni, inL. 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3)del cod. proc. civ..Infatti, i profili sottesi alle due censure saranno riesaminati dal giudicedel rinvio all’esito della soluzione adottata con riferimento alla questionepreliminare sopra decisa.10. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, indiversa composizione, per ulteriore esame dei profili e per il regolamentodelle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e ilterzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tribu-taria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per ulte-riore esame dei profili e per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti